§ 3.2.75 - L.R. 20 luglio 2009, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:20/07/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera a) aggiungere un'ulteriore lettera «b) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua [...]
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 è modificato come segue:
Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «di cui alla lettera b), del comma 1, del precedente articolo 2, nel piano annuale degli interventi» sono aggiunte le parole «prevedendo opportune forme [...]
Art. 4. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le parole «che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità,»
Art. 5. 1. La rubrica dell'articolo 5 «Contributi per avvio attività produttiva e per la casa» è sostituita dalla seguente «Contributi per avvio di attività produttiva»
Art. 6. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma «La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, [...]
Art. 7. 1. L'articolo 8 è così sostituito:
Art. 8. 1. L'articolo 10 è abrogato
Art. 9. 1. Dopo la lettera c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la lettera «d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro informatico tra [...]
Art. 10. 1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole «Il Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «o Assessore suo delegato» e sono abrogate le parole «su proposta del Settore competente»
Art. 11. 1. L'articolo 14 è così sostituito
Art. 12. 1. L'art. 15 è abrogato
Art. 13. 1. L'articolo 16 è così sostituito
Art. 14. 1. L'articolo 18 è così sostituito
Art. 15. 1. Al comma 9 dell'articolo 19 le parole «ogni se mesi» sono sostituite dalle seguenti «ogni anno»
Art. 16. 1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la parola «Consulta» sono aggiunte le seguenti «, e si riunisce due volte all'anno»
Art. 17. 1. Al comma 1 dell'articolo 22 le parole «quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia» sono sostituite con le parole «sei residenti all'estero e due residenti in Italia»
Art. 18. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è aggiunto il comma seguente: «2. Gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, e le Autonomie Locali [...]
Art. 19. 1. L'articolo 25 è così sostituito
Art. 20. 1. L'articolo 26, l'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati
Art. 21. 1. L'articolo 32 è così sostituito
Art. 22. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.2.75 - L.R. 20 luglio 2009, n. 22. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne»

(B.U. 16 luglio 2009, n. 13 - S.S. 23 luglio 2009, n. 3)

 

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera a) aggiungere un'ulteriore lettera «b) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano;».

 

     Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è modificato come segue:

 

«Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni.».

 

2. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole «nonché i loro discendenti» sono abrogate.

 

3. Al comma 3 dell'articolo 2 le parole «ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono abrogate.

 

     Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «di cui alla lettera b), del comma 1, del precedente articolo 2, nel piano annuale degli interventi» sono aggiunte le parole «prevedendo opportune forme di riserva.».

 

2. Sono abrogate le lettere c), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 3.

 

3. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 sono abrogate le parole «e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare».

 

4. Il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato.

 

     Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le parole «che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità,».

 

2. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 è abrogata.

 

3. Il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

 

«4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo.».

 

     Art. 5.

1. La rubrica dell'articolo 5 «Contributi per avvio attività produttiva e per la casa» è sostituita dalla seguente «Contributi per avvio di attività produttiva».

 

2. Al comma 1 dell'articolo 5 la parola «€ 20.000,00» è sostituita con «€ 10.000,00» .

 

3. Il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato.

 

4. Al comma 3 dell'articolo 5 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».

 

5. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.

 

     Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma «La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1».

 

     Art. 7.

1. L'articolo 8 è così sostituito:

 

«Articolo 8. (Attività promozionali)

1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro Associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.

2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria».

 

     Art. 8.

1. L'articolo 10 è abrogato.

 

     Art. 9.

1. Dopo la lettera c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la lettera «d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all’Estero ed i loro discendenti.».

 

     Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole «Il Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «o Assessore suo delegato» e sono abrogate le parole «su proposta del Settore competente».

 

     Art. 11.

1. L'articolo 14 è così sostituito:

«Art. 14. (Associazionismo - Registro delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni, Circoli, Enti ed Istituzioni)

1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.

2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in Federazioni e Confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.

3. Presso il Settore competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle Associazioni, Enti, Istituzioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni, di cui ai precedenti commi. Il Registro può essere articolato in Sezioni distinte per categoria.

4. Registro di cui al comma precedente è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, Associazioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni iscritte, debbono presentare ogni due anni al Settore competente, gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16.».

 

     Art. 12.

1. L'art. 15 è abrogato.

 

     Art. 13.

1. L'articolo 16 è così sostituito:

 

«Art. 16. (Confederazioni, Federazioni ed Associazioni dei calabresi all'estero)

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.

2. Di norma, in ogni paese estero per il quale e previsto il Consultore di cui ai seguenti articoli, le singole Associazioni calabresi possono costituirsi in Federazione. In ogni continente le Federazioni possono costituirsi in Confederazione. La Federazione ha estensione nazionale. La Confederazione ha estensione continentale.

3. Il Presidente della Giunta regionale o Assessore suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al precedente comma, la costituzione di più Federazioni all'interno dello stesso Paese.

4. Le Confederazioni, Federazioni e Associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14. La domanda deve essere corredata da:

a) copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

b) indicazione dell’Organismo Direttivo, del Presidente o Legale Rappresentante e della sede;

c) elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell’Organismo richiedente.

5. Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 19. Ai predetti Organismi possono essere concessi:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;

b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno.

7. Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 14, e che aderiscono alla Federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle Associazioni che non intendono federarsi. Il medesimo criterio di priorità è valido per i contributi richiesti dalle Federazioni.

8. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consultori.».

 

     Art. 14.

1. L'articolo 18 è così sostituito:

 

«Art. 18. (Composizione della Consulta Regionale dei calabresi all'estero)

1. La Consulta regionale dei calabresi all'estero è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;

c) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, designato da Union Camere regionale;

d) un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, designato dall'unione Province d'Italia (UPI) regionale;

e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;

f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi organi regionali;

g) un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;

h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle stesse;

i) ventinove cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto della rappresentanza di genere:

 

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Consultori da nominare)

 

BELGIO  1

FRANCIA  1

GERMANIA  1

GRAN BRETAGNA 1

SVIZZERA  1

AUSTRALIA  4

ARGENTINA  4

COLOMBIA 1

BRASILE  4

CILE 1

URUGUAY 1

CANADA  3

USA 4

VENEZUELA 1

SUD AFRICA  1

TOTALE 29

 

l) quindici giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata, e nel rispetto della rappresentanza di genere:

 

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Giovani Consultori da nominare)

 

BELGIO  1

FRANCIA  1

GERMANIA  1

GRAN BRETAGNA 1

SVIZZERA  1

AUSTRALIA  1

ARGENTINA  1

COLOMBIA 1

BRASILE  1

CILE 1

URUGUAY 1

CANADA  1

USA 1

VENEZUELA 1

SUD AFRICA  1

TOTALE 15

 

m)  tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto della rappresentanza di genere e di generazione.».

 

     Art. 15.

1. Al comma 9 dell'articolo 19 le parole «ogni se mesi» sono sostituite dalle seguenti «ogni anno».

 

2. Al comma 13 dell'articolo 19 le parole «il numero dei Consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero» sono sostituite dalle seguenti «il venti per cento del numero dei componenti la Consulta».

 

     Art. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la parola «Consulta» sono aggiunte le seguenti «, e si riunisce due volte all'anno».

 

     Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 le parole «quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia» sono sostituite con le parole «sei residenti all'estero e due residenti in Italia».

 

2. Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: «3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze per eleggere i consultori residenti all'estero ed una preferenza per eleggere i consultori residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.».

 

     Art. 18.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è aggiunto il comma seguente: «2. Gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, e le Autonomie Locali della Calabria, comunicano ai Consultori di riferimento territoriale, le iniziative, i progetti e le attività che svolgono o intendono svolgere all'estero, afferenti ai temi dell'emigrazione, delle relazioni esterne, della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, e della promozione della Calabria nel mondo.»

 

     Art. 19.

1. L'articolo 25 è così sostituito:

 

«Art. 25. (Rimborsi ai Consultori ed Esperti)

1. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli Esperti, è riconosciuto dal Settore competente il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in ragione dell'incarico conferito.».

 

     Art. 20.

1. L'articolo 26, l'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

 

     Art. 21.

1. L'articolo 32 è così sostituito:

 

«Art. 32. (Norma transitoria)

1. La Consulta regionale di cui all'articolo 18, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità fino al termine del mandato.»

 

     Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 6 novembre 2012, n. 54.