§ 3.2.92 - L.R. 6 novembre 2012, n. 54.
Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:06/11/2012
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Destinatari degli interventi)
Art. 4.  (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)
Art. 5.  (Provvidenze socio-assistenziali)
Art. 6.  (Contributi per avvio di attività produttiva)
Art. 7.  (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)
Art. 8.  (Iniziative e attività culturali)
Art. 9.  (Attività promozionali)
Art. 10.  (Turismo etnico-identitario. Investimenti produttivi)
Art. 11.  (Informazione)
Art. 12.  (Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive)
Art. 13.  (Riconoscimenti ai cittadini di origine calabrese residenti all’estero – Premio Calabria nel mondo)
Art. 14.  (Giornata dell’emigrante calabrese nel mondo)
Art. 15.  (Associazionismo – Registro delle associazioni, federazioni e confederazioni, circoli, enti e istituzioni)
Art. 16.  (Confederazioni, federazioni e associazioni dei calabresi residenti all’estero)
Art. 17.  (Consulta regionale dei calabresi all’estero)
Art. 18.  (Costituzione e funzionamento)
Art. 19.  (Compiti della Consulta)
Art. 20.  (Bilancio della Consulta)
Art. 21.  (Comitato direttivo della Consulta)
Art. 22.  (Elezione dei vice Presidenti e del Comitato direttivo)
Art. 23.  (Consultori all’estero)
Art. 24.  (Compiti del Consultore)
Art. 25.  (Fondazione dei calabresi nel mondo)
Art. 26.  (Coordinamento)
Art. 27.  (Piano annuale degli interventi)
Art. 28.  (Spese per il funzionamento della Consulta e della Fondazione)
Art. 29.  (Accertamenti)
Art. 30.  (Norma finanziaria)
Art. 31.  (Abrogazioni)
Art. 32. 


§ 3.2.92 - L.R. 6 novembre 2012, n. 54. [1]

Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.

(B.U. 2 novembre 2012, n. 20 - S.S. 15 novembre 2012, n. 4)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge organica contiene i princìpi e le disposizioni in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.

2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all’estero.

2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.

3. A tal fine promuove e sostiene:

a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza dei calabresi all’estero;

b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana e in particolare riferimento di quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità culturale della terra d’origine;

c) interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali;

d) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale d’origine;

e) iniziative dirette a conservare, a tutelare l’identità calabrese e a rinsaldare i rapporti con la terra d’origine, avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all’estero;

f) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;

g) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d’origine dei calabresi all’estero;

h) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all’estero e delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra gli emigrati calabresi;

i) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano;

a) iniziative degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano con continuità a favore dei cittadini calabresi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano con continuità a favore dei cittadini calabresi, le loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

 

TITOLO II

Interventi e provvidenze

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all’atto dell’espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado che si trovino stabilmente all’estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all’estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni.

2. [Se i soggetti di cui al comma 1 rientrano in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all’estero per almeno cinque anni] [2].

3. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi ed il coniuge superstite.

4. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

 

     Art. 4. (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)

1. La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo V, per le finalità di agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un contributo forfettario a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini calabresi residenti all’estero.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinato dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell’anno di riferimento della consultazione stessa.
3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo contestualmente all’invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

4. I comuni erogano il contributo previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.

5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

 

     Art. 5. (Provvidenze socio-assistenziali)

1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all’articolo 3, che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:

a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;

b) sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno, nei limiti delle risorse disponibili e per un massimo di euro 516,00 annui;

c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all’estero e dei loro familiari nella misura massima di euro 500,00 per rientri dai paesi europei e di euro 1.000,00 per rientri da paesi extraeuropei;

d) [contributi per cure mediche non rimborsabili nel Paese di residenza] [3];

e) contributi per il riscatto ai fini pensionistici e della buonuscita con riferimento ai periodi assicurativi maturati anche all’estero per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all’estero, non coperti da convenzione bilaterale con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo è pari al 75 per cento dell’ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria, e del 25 per cento per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non sono ripetibili nel tempo.

2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria.

3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta e ai soggetti di cui al comma 1 lettera e), le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l’erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. (Contributi per avvio di attività produttiva)

1. Nei limiti e secondo le forme di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all’estero per almeno cinque anni, la Regione concede un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a 25.000,00 euro per l’avvio di attività produttive individuali, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

2. I contributi di cui al comma 1 saranno riconosciuti a condizione che gli stessi si riferiscano ad attività per le quali il rimpatriato dimostri di aver acquisito una significativa esperienza nel paese di provenienza.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalla Regione con apposito bando annuale.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)

1. La Regione, sentita la Consulta regionale dei calabresi all’estero, istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all’estero dei lavoratori emigrati, per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.

3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi nell’ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all’estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.

4. Per agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell’obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli Enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dell’emigrazione, organizza:

a) corsi di recupero linguistico;

b) corsi di lingua e cultura italiana.

 

     Art. 8. (Iniziative e attività culturali)

1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore dell’identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

2. Tali iniziative, fra le quali l’insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dell’emigrazione e altre istituzioni culturali.

3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre Regioni d’Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi.

 

     Art. 9. (Attività promozionali)

1. La Regione, in Calabria, nei luoghi all’estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare, tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell’identità della terra d’origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.

2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

 

     Art. 10. (Turismo etnico-identitario. Investimenti produttivi)

1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell’immagine della Calabria, la Regione, con il coinvolgimento attivo dell’associazionismo calabrese all’estero, incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d’origine.

2. Sono altresì adottati gli interventi opportuni per far conoscere nei paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l’effettuazione di investimenti nel campo dell’economia, della cultura e del turismo.
3. La Regione, nel rispetto degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, adotta provvedimenti mirati a promuovere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all’estero, nonché a suscitare l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.

4. D’intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.

 

     Art. 11. (Informazione)

1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l’informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi all’estero con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:

a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all’estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell’ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto di interesse per i corregionali all’estero;

b) alla diffusione telematica tra le comunità dei calabresi all’estero di pubblicazioni a carattere multimediale;

c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi;

d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l’emigrazione e all’incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all’estero ed i loro discendenti.

 

     Art. 12. (Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive)

1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, opere multimediali, opere d’arte e dell’ingegno prodotte da calabresi residenti in Italia o all’estero.

 

     Art. 13. (Riconoscimenti ai cittadini di origine calabrese residenti all’estero – Premio Calabria nel mondo)

1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabrese che hanno operato all’estero per oltre trenta anni, onorando il nome della Calabria.

2. È istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio Calabria nel Mondo. Il premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in sezioni. Le segnalazioni sono libere e sono indirizzate all’Ufficio emigrazione presso la Regione.
3. Il premio Calabria nel Mondo è conferito a persone, fisiche o giuridiche, comunità o associazioni che si siano affermate all’estero o che abbiano significativamente dato lustro alla Calabria nel campo della cultura, delle scienze, dell’imprenditoria, dell’attività pubblica dei valori sociali.

4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio regolamento, i criteri di selezione dei candidati al premio e le modalità per le segnalazioni.

5. L’attribuzione del riconoscimento è decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita, per ciascuna edizione del premio, come segue:

a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o suo delegato;

b) il Presidente della Fondazione calabresi nel mondo di cui all’articolo 25;

c) due componenti designati dalla Consulta regionale;

d) quattro componenti designati secondo i criteri demandati ad apposito regolamento di Giunta regionale.

6. La segreteria della Commissione è assicurata dall’Ufficio emigrazione.

7. La consegna del riconoscimento è effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia, da tenersi preferibilmente nel periodo estivo, alla presenza delle principali autorità calabresi.

8. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per manifestare degnamente il rilievo ed il valore morale del premio.

 

     Art. 14. (Giornata dell’emigrante calabrese nel mondo)

1. La Regione istituisce la ricorrenza denominata: «Giornata dell’emigrante calabrese nel mondo».

2. La giornata si svolge ogni anno in un Paese differente ove sono presenti Consultori, secondo un calendario stabilito dalla Consulta dei calabresi nel mondo.

3. La ricorrenza coincide normalmente con il 2 aprile, giorno di San Francesco da Paola, e consiste in una festa nella quale vengono celebrati la cultura ed i valori dell’identità calabrese.

4. L’organizzazione della giornata è a cura delle associazioni o delle federazioni di associazioni presenti nel Paese ospitante.

 

TITOLO III

Associazionismo

 

     Art. 15. (Associazionismo – Registro delle associazioni, federazioni e confederazioni, circoli, enti e istituzioni)

1. La Regione riconosce le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nel proprio territorio, che abbiano almeno duecento iscritti, e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale da almeno un anno con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all’estero e dei loro familiari.

2. La Regione riconosce, altresì, le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in federazioni e confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d’Italia che abbiano almeno cinquanta iscritti, e all’estero e ne sostiene l’attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.

3. Presso l’ufficio competente per i problemi dell’emigrazione è istituito il Registro delle associazioni, enti, istituzioni, circoli, federazioni e confederazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il Registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.

4. Il Registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione. All’uopo, associazioni, circoli, federazioni e confederazioni iscritte, presentano ogni due anni al Settore competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16.

 

     Art. 16. (Confederazioni, federazioni e associazioni dei calabresi residenti all’estero)

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l’associazionismo calabrese all’estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell’identità e della cultura d’origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l’interrelazione con la Regione.

2. Di norma, in ogni paese estero per il quale è previsto il Consultore di cui all’articolo 23, le singole associazioni calabresi possono costituirsi in federazione. In ogni continente le federazioni possono costituirsi in confederazione. La federazione ha estensione nazionale. La confederazione ha estensione continentale.

3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al comma 2, la costituzione di più federazioni all’interno dello stesso Paese.

4. Le confederazioni, federazioni e associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 15. La domanda deve essere corredata da:

a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione dell’organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della sede;

c) elenco dei soci vidimato dall’autorità consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell’organismo richiedente.

5. Le confederazioni, federazioni e singole associazioni, ciascuna nell’ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all’estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui all’articolo 17, secondo le modalità di cui all’articolo 18. Ad essi, previo parere del Comitato Direttivo della Consulta di cui all’articolo 21, possono essere concessi:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate, nella misura massima di euro 1.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili;

b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, nella misura massima di euro 2.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.

6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate, a pena di esclusione d’ufficio, dalla seguente documentazione:

a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;

b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;

c) attestazione del numero dei soci.

7. Alle associazioni iscritte nel Registro di cui all’articolo 15, e che aderiscono alla federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell’erogazione dei contributi regionali, rispetto alle associazioni non federate. Il medesimo diritto è riconosciuto ai contributi richiesti dalle federazioni.

8. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consultori.

 

TITOLO IV

Organismi

 

     Art. 17. (Consulta regionale dei calabresi all’estero)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi all’estero con sede presso il Settore competente.

2. La Consulta regionale dei calabresi all’estero è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;

c) un rappresentante delle Camere di Commercio, industria e artigianato, designato da Unioncamere regionale;

d) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali, designato dall’Unione Province d’Italia (UPI) regionale;

e) un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) regionale;

f) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato d’intesa dai rispettivi organi regionali;

g) un rappresentante della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;

h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell’emigrazione, di cui all’articolo 15, comma 1, iscritte nell’apposito Registro, designati dalle stesse;

i) trentadue cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all’estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui all’articolo 15, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto del settimo comma dell’articolo 117 della Costituzione Italiana:

 

(Paesi di residenza dei calabresi all’estero)

(Numero dei Consultori da nominare)

 

Belgio 1

Francia 1

Germania 1

Gran Bretagna 1

Svizzera 1

Australia 4

Argentina 4

Colombia 1

Brasile 4

Cile 1

Uruguay 1

Canada 4

Usa 4

Venezuela 1

Sud Africa 1

Giappone 1

Malta 1

Totale  32

 

l) diciassette giovani residenti all’estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui all’articolo 15, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto del settimo comma dell’articolo 117 della Costituzione Italiana:

 

(Paesi di residenza dei calabresi all’estero)

(Numero dei giovani consultori da nominare)

 

Belgio 1

Francia 1

Germania 1

Gran Bretagna 1

Svizzera 1

Australia 1

Argentina 1

Colombia 1

Brasile 1

Cile 1

Uruguay 1

Canada 1

Usa 1

Venezuela 1

Sud Africa 1

Giappone 1

Malta 1

Totale 17

 

m) tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenta di calabresi ivi residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto del settimo comma dell’articolo 117 della Costituzione Italiana;

n) ove gli organismi di cui alle lettere i) e l) non abbiano designato consultori o li abbiano designati in modo non conforme ai loro statuti, la Regione si avvale delle segnalazioni avanzate dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e, ove costituiti, dai comitati italiani all’estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero).

 

     Art. 18. (Costituzione e funzionamento)

1. Il Presidente della Giunta regionale, all’inizio di ogni legislatura ed entro sessanta giorni dall’insediamento della stessa, costituisce con decreto la Consulta regionale dei Calabresi all’estero che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta. La nomina a Consultore è consentita non oltre due volte consecutive.

3. Le designazioni dei Consultori da parte delle associazioni, federazioni e confederazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. La Consulta elegge in seno ad essa due vice Presidenti ed il Comitato direttivo di cui al successivo articolo 21.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura competente per i problemi dell’emigrazione di categoria e di livello non inferiore a D1.

6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.

7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta.

8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

9. La Consulta è convocata di norma ogni anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

11. La Consulta può costituire, in seno ad essa, commissioni d’area subcontinentale e gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono, con cadenza quadrimestrale, anche attraverso videoconferenza.

12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.

13. Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare il 30 per cento del numero dei componenti la Consulta.

14. Ogni attività e iniziativa assunta dai calabresi all’estero, è concertata insieme al consultore che si avvale della collaborazione di eventuali esperti e Presidenti federali e confederali, a pena di esclusione con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua i Consultori, gli esperti e i Presidenti federali quali unici interlocutori istituzionali, cui fanno capo tutte le associazioni, circoli, club, ecc., dei calabresi, ai fini della erogazione dei contributi della presente legge.

 

     Art. 19. (Compiti della Consulta)

1. La Consulta regionale dei calabresi all’estero ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all’articolo 28, nonché sui relativi criteri di applicazione;

b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità calabresi nel mondo;

c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;

d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;

e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;

f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Confederazioni, le Federazioni e le Associazioni dei calabresi residenti all’estero nella redazione dei rispettivi statuti;

g) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all’articolo 7;

h) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciati aventi come parte principale l’istituto nazionale per il commercio estero, ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria calabrese;

i) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, ecc., di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi all’estero;

j) contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell’emigrazione.

 

     Art. 20. (Bilancio della Consulta)

1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti con:

a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, iscritto nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione;

b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;

c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.

2. La Consulta redige un bilancio ed una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo della Regione, nonché un bilancio ed una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo della Regione.

 

     Art. 21. (Comitato direttivo della Consulta)

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, da due vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta, in seno ad essa, secondo i criteri e modalità di elezione di cui all’articolo 22.

2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell’esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all’attuazione ed alla gestione della presente legge.

5. Il Comitato, in particolare:

a) sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, esprime parere sul piano degli interventi di cui all’articolo 27, nonché i criteri per la concessione dei contributi alle associazioni;

b) cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell’emigrazione;

c) esprime pareri, richiesti in via d’urgenza alla Consulta, salvo ratifica della stessa, nella sua prima seduta successiva;

d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;

e) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore;

f) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla istanza, sulle richieste di contributo presentate ai sensi dell’articolo 16, comma 5, lettere a) e b). Se il parere non perviene entro il termine stabilito, la richiesta si intende approvata.

6. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante per la decisione.

7. Il Presidente, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.

8. Il segretario della Consulta verbalizza le sedute.

 

     Art. 22. (Elezione dei vice Presidenti e del Comitato direttivo)

1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti:

a) due vice Presidenti, di cui uno eletto tra i consultori junior;

b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui sei residenti all’estero, e tra questi tre consultori junior, e due residenti in Italia.

2. Per la elezione di ciascun vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze per eleggere due consultori senior ed uno consultore junior residenti all’estero ed una preferenza per eleggere i consultori residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

 

     Art. 23. (Consultori all’estero)

1. Per la definizione e l’attuazione degli interventi a favore dei calabresi all’estero, la Regione si avvale della collaborazione di Consultori, scelti ai sensi dell’articolo 17 fra persone aventi i requisiti di cui all’articolo 3 con esperienze nell’ambito dell’associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell’emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi, di primo e di secondo grado di cui all’articolo 16, le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari e, ove costituiti, i Comitati italiani all’estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero).

3. Le segnalazioni sono effettuate entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i Consultori sulla base delle segnalazioni pervenute e, in mancanza, il Presidente provvede, comunque, alla nomina dei consultori.

4. La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio nel suo Paese di residenza, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all’articolo 15, comma 3 e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.

5. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari esteri, Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche emigratorie, al Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei paesi rientranti nell’area di competenza dei Consultori stessi.

6. L’attività dei Consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore competente.

7. Il Consultore all’estero, d’intesa con gli Organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi delle singole associazioni, delle federazioni e delle confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

 

     Art. 24. (Compiti del Consultore)

1. Il Consultore è il referente della Regione nell’area di competenza assegnategli in cui rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. In particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell’emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche, con gli uffici consolari italiani e con gli istituti italiani di cultura;

b) contribuisce alla formulazione e all’attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all’estero;

c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore competente una relazione dettagliata in ordine all’attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.

2. Il Consultore ha diritto di conoscere, presso gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, le iniziative, i progetti e le attività che esse svolgono o intendono svolgere all’estero.

 

     Art. 25. (Fondazione dei calabresi nel mondo)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella presente legge, in quanto coerenti, si avvale della Fondazione dei calabresi nel mondo, organismo in house per la programmazione, l’attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di calabresi residenti all’estero istituite con legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009 – Articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)» e legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012 – Articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell’esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale.

3. La Fondazione dei calabresi nel mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 26. (Coordinamento)

1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, d’intesa con gli Assessori al turismo, all’industria, commercio ed artigianato, assume idonee iniziative commerciali, turistiche e culturali tese al raggiungimento dei mercati esteri. La Regione sostiene i costi finanziari di manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico-culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico-identitario.

 

     Art. 27. (Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, sentita la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 luglio di ogni anno, il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.

2. Il Piano annuale individua:

a) i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, mediante forme di partenariato con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;

b) la misura, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui al Titolo III;

c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione dei Consultori inerenti l’attuazione degli interventi;

d) le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l’eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.

3. Se la Commissione consiliare non provvede entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell’emigrazione.

 

     Art. 28. (Spese per il funzionamento della Consulta e della Fondazione)

1. La Regione provvede alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato direttivo, nonché della Fondazione, per l’assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, annualmente, provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta e della Fondazione individuando, altresì, le tipologie delle spese finanziabili.

3. Ai componenti della Consulta residenti all’estero, per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato direttivo, nonché per le missioni svolte nell’ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina, altresì, i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l’ammontare del rimborso delle spese.

 

     Art. 29. (Accertamenti)

1. Il Settore competente per i problemi dell’emigrazione effettua periodici accertamenti sull’impiego dei fondi erogati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 30. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2012 in euro 280.000,00, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall’apposita legge finanziaria che l’accompagna.

3. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 50.000,00 si provvede, in conformità con il principio della competenza finanziaria, alla relativa iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015. Alla relativa copertura si provvede con l’utilizzo dei fondi speciali di parte corrente.

 

     Art. 31. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

1) la legge regionale 9 aprile 1990, n. 17;

2) la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33;

3) la legge regionale 20 luglio 2009, n. 22;

4) l’articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

 

     Art. 32.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 aprile 2018, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 4.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 4.