§ 2.1.16 - L.R. 27 ottobre 1983, n. 25.
Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti Locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/10/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di [...]
Art. 2.      Il personale di cui al 1° comma dell'articolo precedente è definitivamente assegnato agli uffici regionali od agli enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle [...]
Art. 3.      Il personale proveniente dagli enti disciolti, le cui funzioni sono state attribuite agli enti locali, indicati nella tabella B allegata al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché nella legge 21 [...]
Art. 4.      L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale avverrà con apposita legge regionale.
Art. 5.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale [...]


§ 2.1.16 - L.R. 27 ottobre 1983, n. 25. [1]

Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti Locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(B.U. n. 68 del 4 novembre 1983).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione dalla Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     Dall'ambito di applicazione della presente legge è escluso il personale già addetto agli enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali per il quale l'assegnazione e l'inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati dalle precedenti leggi regionali 31 maggio 1978, n. 6 e 26 maggio 1979 n. 6

 

     Art. 2.

     Il personale di cui al 1° comma dell'articolo precedente è definitivamente assegnato agli uffici regionali od agli enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

     Il contingente di personale, di cui al precedente 20 comma è costituito dai dipendenti di ruolo e non di ruolo provenienti:

     a) dalle amministrazioni statali, a norma dell'articolo 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'articolo 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     c) dall'Opera dell'Istituto Universitario di Architettura di Reggio Calabria, a norma dell'art. 44, 2° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3.

     Il personale proveniente dagli enti disciolti, le cui funzioni sono state attribuite agli enti locali, indicati nella tabella B allegata al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché nella legge 21 ottobre 1978, numero 641, è assegnato agli enti locali.

     La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà l'eventuale contingente di personale, tra quello di cui al precedente 1° comma che per esigenze di coordinamento, è necessario assegnare definitivamente agli uffici regionali.

     Agli enti locali può essere assegnato anche il personale cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenti apposita domanda di opzione.

     La Giunta regionale, sentiti gli enti locali di destinazione, dispone, con propria deliberazione, la ripartizione del personale di cui al primo e terzo comma del presente articolo tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

 

     Art. 4.

     L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale avverrà con apposita legge regionale.

     L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nei ruoli degli enti locali avverrà in base ai criteri stabiliti col D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.