Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 26/02/2010 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. 1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria |
§ 1.2.54 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
(B.U. 16 febbraio 2010, n. 3 - S.S. 26 febbraio 2010, n. 4)
1. All’articolo 19 della
- il primo comma è abrogato;
- al comma 2 le parole «così determinato» sono soppresse;
- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3 bis. L’ammontare dell’assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.».
2. All’articolo 29 della
3. Il comma 1 dell’articolo 1 ter della
4. L’articolo 2 della
5. L’articolo 34 della
«1. Ai sottosegretari istituiti con
2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.
3. [Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale] [1]».
6. Il comma 1, dell’articolo 8 della
«Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:
a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio;
b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato».
7. L’articolo 7 bis della
«Presso il Segretariato Generale del Consiglio regionale è istituita una struttura ausiliaria speciale di stretta collaborazione con il Segretario generale, composta da un massimo di quattro unità di personale. Il responsabile di struttura ed il responsabile amministrativo possono essere esterni alla pubblica amministrazione, le rimanenti due unità devono appartenente al ruolo organico del Consiglio regionale».
8. All’articolo 9, comma 3 della
9. All’articolo 10 della
- il comma 2 è soppresso;
- il comma 3 è così sostituito: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex
Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta un’indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Limitatamente al segretario particolare del Consigliere regionale, che può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, il Consigliere ha facoltà di nominare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della
- nel comma 7 bis, dopo le parole «due unità di personale» si aggiungono le parole «interne al Consiglio regionale». Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla pubblica amministrazione» è soppresso;
- nel comma 7 bis (ter), le parole «o esterno alla pubblica amministrazione» sono soppresse;
- nel comma 9 bis le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse.
1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
[1] Punto abrogato dall'art. 9 della