§ 6.3.132 - L.R. 7 agosto 2002, n. 33.
Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) - art. 3, comma 4, legge regionale 8/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:07/08/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. All’art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, così come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche [...]


§ 6.3.132 - L.R. 7 agosto 2002, n. 33. [1]

Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) - art. 3, comma 4, legge regionale 8/2002.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 14 - S.S. n. 7).

 

Art. 1.

     1. All’art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, così come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - Al primo periodo, le parole “31 ottobre 2001” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     - Allo stesso primo periodo l’espressione “i cui principi sono definiti con successivo atto normativo” è sostituita dalla seguente

     (Omissis).

     2. [2].

     3. In conformità a quanto disposto dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono soppressi i controlli sugli atti degli Enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia sono soppresse le sezioni decentrate del Comitato Regionale di Controllo. Le residue funzioni, sono devolute alla competenza del Comitato Regionale di Controllo.

     4. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.