§ 6.2.73 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 9.
Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/02/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento.
Art. 2.  Piano di forestazione.
Art. 3.  Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale.
Art. 4.  Limiti di impegno.
Art. 5.  Imprenditorialità giovanile.
Art. 6.  Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.
Art. 7.  Rimodulazione finanziaria dei fondi per l'acquisto di beni immobili destinati al completamento degli uffici regionali.
Art. 7 bis.  Riserva di fondi.
Art. 8.  Ripartizione fondi L.R. 9.3.1996, n. 13.
Art. 8 bis.  Istruttoria istanze di finanziamento.
Art. 9.  Abolizione tassa di concessione regionale concernente autorizzazione per esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.73 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 9.

Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1998.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 10).

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     1. Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1998 è fissato in lire 48.520.000.000 ed è finanziato con la contrazione di mutui di cui ai capitoli 1300 e 1311 dell'entrata del bilancio 1998.

 

     Art. 2. Piano di forestazione.

     1. Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione gestiti direttamente o tramite gli Enti delegati per complessive lire 28.458.000.000 si provvede per l'esercizio 1998 con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:

     - Cap. 1000 Redazione e attuazione piano di forestazione, L. 17.781.000.000

     - Cap. 1005 interventi per il miglioramento del patrimonio forestale, L. 950.000.000

     - Interventi di sistemazione idrogeologica e forestazione ambientale concernenti il Programma Operativo Plurifondo - Obiettivo 1 - Misura 2.4:

     Cap. 5285 - Quota Unione Europea, L. 7.295.000.000

     Cap. 5290 - Quota Stato, L. 1.702.000.000

     Cap. 5295 - Quota Regionale, L. 730.000.000

     L. 9.727.000.000

     TOTALE L. 28.458.000.000

     2. Il piano annuale sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 marzo 1998.

     3. Sul cap. 1000 risulta iscritta una ulteriore somma di lire 869.000.000 finanziata con avanzo di amministrazione concernente fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1997, destinati al completamento del piano di forestazione dell'anno 1997.

 

     Art. 3. Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale.

     1. Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione finanziaria per l'esercizio 1998 viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) fondo spese di rappresentanza ai sensi della legge regionale 3.2.1978, n. 6 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 170;

     2) fondo per l'esercizio di funzioni regionali in materia di protezione civile. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 19.12.1994, n. 46 valutati in L. 370.000.000 vengono stanziati al Cap. 182;

     3) Contributi ai Comuni per i servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8.3.1988 n. 8 - Stanziamento di L. 80.000.000 al Cap. 7021;

     4) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini, rilevazioni e consulenze - Stanziamento di L. 1.300.000.000 al Cap. 560;

     5) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Stanziamento di L. 1.500.000.000 al Cap. 710;

     6) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 750;

     7) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale - Stanziamento di L. 120.000.000 al Cap. 830;

     8) fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 20.6.1979, n. 21 - Stanziamento di L. 1.924.000.000 al Cap. 2320 per interventi diretti e di L. 5.646.000.000 al Cap. 7000 per trasferimenti agli Enti Locali;

     9) Contributi ai Comuni e altri Enti Locali per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 15 della legge 19.07.1994, n. 451 - Stanziamento di L. 2.500.000.000 al cap. 7010;

     10) Spese per la programmazione e sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 1.6.88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.800.000.000 al Cap. 7015;

     11) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della legge regionale 21.5.1980 n. 37 - Stanziamenti di L. 100.000.000 al Cap. 2325 per interventi diretti della Regione e di L. 160.000.000 al Cap. 7020 per trasferimenti agli Enti Locali;

     12) Contributi al Comune di Lagonegro per la gestione del Parco Giada

- Stanziamento di lire 200.000.000 al Cap. 7055;

     13) Premio regionale "Sapori Lucani" di cui alla L.R. n. 18/1992 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5905;

     14) Per l'attuazione della legge regionale 3.4.1995, n. 41 concernente l'acquisto del complesso immobiliare Palatium di Palazzo S. Gervasio (Potenza) è stanziata la somma di L. 600.000.000 al cap. 2310;

     15) Per l'attuazione della legge regionale n. 16/1996 concernente la promozione e tutela delle minoranze etnico-linguistiche di origine greco- albanese è stanziata la somma di L. 100.000.000 al cap. 2300;

     16) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla legge regionale 18.8.1983, n. 22 come integrata dalla legge regionale 30.6.1986 n. 22 - Stanziamento di L. 79.380.000 al Cap. 5060;

     17) Contributo al Comitato Italiano per l'UNICEF di cui alla legge regionale 17.4.1990, n. 15 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3230;

     18) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della legge regionale 30.11.1984, n. 38 - Stanziamento di L. 700.000.000 al Cap. 3240;

     19) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool ai sensi della legge regionale 22.3.1985, n. 11 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3255;

     20) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla legge regionale 16.7.1993, n. 38 - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 3260;

     21) Fondi regionali per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 4.12.1980, n. 50 - Stanziamento di L. 2.000.000.000 al Cap. 3265 per interventi diretti e L. 14.000.000.000 sul Cap. 7240 per trasferimenti ad Enti Locali;

     22) Contributi e spese per la tutela e l'igiene del suolo e dell'abitato e per smaltimento di rifiuti (Art. 15 L.r. n. 7/86 come modificato art. 10 L.r. n. 27/1986) - Stanziamento di L. 1.200.000.000 al Cap. 1200;

     23) Spese per l'igiene dell'acqua, la salubrità dell'aria e per approvvigionamento idrico (Art. 16 L.r. n. 7/1986 come modificato art. 11 L.r. n. 27/1986) - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 1205;

     24) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione - (Art. 17 L.r. n. 7/1986 come integrato dall'art. 9 - punto 7 - L.r. n. 27/1987) - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 7235;

     25) Contributi in favore degli Enti di Tutela e Assistenza agli Invalidi ai sensi della legge regionale 4.4.1989, n. 7 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3510;

     26) Interventi creditizi a favore degli artigiani di cui alla legge regionale 25.11.1986, n. 24 - Stanziamenti di L. 400.000.000 al Cap. 6035 per gli interventi di cui all'art. 18, di L. 100.000.000 al Cap. 6040 per i contributi di cui all'art. 8 e di L. 10.000.000 al Cap. 6050 per la costituzione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 24/1986;

     27) Contributi ordinari e straordinari all'Azienda di Promozione Turistica e oneri per le deleghe di cui alla legge regionale 30.7.1996, n. 34 - Stanziamento di L. 4.050.000.000 al Cap. 7410;

     28) Contributi per il turismo sociale e giovanile (Art. 26 della L.r. n. 7/1986) - Stanziamento di lire 300.000.000 al Cap. 6340;

     29) Interventi per il ripristino e la ristrutturazione delle piste da sci, revisione degli impianti a fune e l'acquisto di attrezzature speciali di cui alla legge regionale n. 49/1993 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 6345;

     30) Trasferimenti all'Azienda di Promozione Turistica per contributi a favore delle associazioni Pro Loco - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 7415;

     31) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della legge regionale 23.2.1985, n. 3 modificata e integrata dalla legge regionale 7.11.1988, n. 37 - Stanziamenti di L. 1.650.000.000 al Cap. 6560 per i contributi in c/capitale, lire 115.000.000 al Cap. 6565 per i contributi in conto interesse e lire 40.000.000 al Cap. 7125 per trasferimenti agli Enti Locali per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

     32) Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero di cui alla legge regionale 27.3.1995, n. 32 - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 3290;

     33) Contributi per la gestione degli impianti di depurazione degli Enti Locali (legge regionale 2.9.1988 n. 33) - Stanziamento di lire 200.000.000 al Cap. 7150;

     34) Contributi ai Comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 23.11.78 n. 51 - Stanziamento di L. 1.500.000.000 al Cap. 7215;

     35) Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ai sensi della legge regionale 13.4.1996 n. 21 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3320;

     36) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo, centri sociali, case alberghi e altre strutture in favore degli anziani di cui alla legge 20.3.1981, n. 3 - Stanziamento di L. 350.000.000 al Cap. 3280;

     37) Fondo per la prevenzione dell'usura (art. 9 L.R. n. 8/97) - Stanziamento di L. 300.000.000 al Cap. 6180;

     38) Acquisto area e capannone da destinare a deposito di mezzi occorrenti per interventi di protezione civile (art. 7 L.R. 19/96 e art. 7 L.R. 8/97) - Stanziamento di L. 117.000.000 al cap. 4240.

 

     Art. 4. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1998 per i seguenti capitoli negli importi appresso indicati:

     - Cap. 7025 - Edilizia scolastica LL.RR. 42/75 e 5/80, L. 1.000.000.000

     - Cap. 7030 - Edilizia scolastica - L.R. n. 44/95, L. 300.000.000

     - Cap. 5085 - Miglioramenti fondiari - L.R. n. 30/1976, L. 360.000.000

     - Cap. 5110 - Esecuzione Piani Feoga - L.R. n. 11/1974 n. 25/1979, L. 1.000.000.000

     - Cap. 4185 - Interventi straordinari di edilizia abitativa (L.R. n. 30/1979 e L.R. 16/199O), L. 3.000.000.000

     - Cap. 4215 - Rafforzamento sistemi urbani L.R. 19/85, L. 1.400.000.000

     - Cap. 4250 - Costruzione, ampliamento e manutenzione opere di Culto (L.R. 69/1995), L. 200.000.000

     - Cap. 7105 - Opere sportive L.R. 44/95, L. 150.000.000

     - Cap. 7110 - Impianti sportivi L.R. 31/79, L. 100.000.000

     - Cap. 7115 - Impianti sportivi L.R. 18/85 e L.R. 19/94, L. 200.000.000

     - Cap. 7160 - Risanamento delle acque - Legge n. 650/1979 - L.R. 5/82, L. 420.000.000

     - Cap. 7165 - Opere acquedotti e fognature - L.R. n. 9/73 e successive integrazioni, L. 200.000.000

     - Cap. 7170 - Acquedotti e fognature L.R. 44/95, L. 150.000.000

     - Cap. 7175 - Opere igieniche - Leggi regionali n. 9/73, 24/85 e successive integrazioni, L. 5.350.000.000

     - Cap. 7180 - Completamento opere energia elettrica - Leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integrazioni, L. 1.550.000.000

     - Cap. 7185 - Edilizia pubblica Leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integrazioni, L. 1.900.000.000

     - Cap. 7190 - Opere stradali - Leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integrazioni, L. 6.750.000.000

     - Cap. 71955 - Opere stradali - L.R. 44/95, L. 250.000.000

 

     Art. 5. Imprenditorialità giovanile.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 7.1.1998, n. 1, concernente interventi a sostegno dell'imprenditorialità giovanile, per l'esercizio finanziario 1998 sono autorizzate le spese di cui ai seguenti capitoli del bilancio annuale:

     - L. 800.000.000 a carico del cap. 2405 per contributi in conto interessi;

     - L. 2.100.000.000 a carico del cap. 2410 per interventi regionali.

 

     Art. 6. Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.

     1. I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, vengono fissati per l'esercizio 1998 nelle seguenti misure:

     - Cap. 7420 A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (L.R. 7.8.1996, n. 38), L. 12.400.000.000

     - Cap. 7400 A.R.D.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (L.R. 04.07.1997, n. 11), L. 1.750.000.000

     - Cap. 7410 A.P.T. - Azienda di Promozione Turistica (L.R. 30.7.1996 n. 34), L. 4.050.000.000

 

     Art. 7. Rimodulazione finanziaria dei fondi per l'acquisto di beni immobili destinati al completamento degli uffici regionali.

     1. Per l'acquisto di beni immobili siti in Potenza da destinare al completamento delle sedi del Consiglio e della Giunta Regionale e di cui alla legge regionale 24.12.1994, n. 49 come integrata dall'art. 6 della legge regionale 25.8.1995, n. 57 è confermata la previsione di spesa di complessive L. 9.520.000.000.

     2. I relativi fondi, non impegnati nell'esercizio 1997, sono trasferiti sul bilancio 1998 e stanziati al Cap. 4230.

 

     Art. 7 bis. Riserva di fondi.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 394/91 sulla presente legge di spesa a favore dei territori compresi nei Parchi Nazionali e Regionali, è costituita una riserva delle risorse finanziarie disponibili, di importo pari alla percentuale di territorio protetto e comunque non inferiore al 30% dei fondi, secondo le seguenti fasce di priorità:

     a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del Parco;

     b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;

     c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco.

     2. La riserva di cui al precedente comma, opera sui fondi previsti da leggi, regolamenti, protocolli di intesa Regionali, Nazionali e Comunitari, destinati ad interventi contemplati dall'art. 7 della legge n. 394/91.

 

     Art. 8. Ripartizione fondi L.R. 9.3.1996, n. 13.

     1. Il fondo di £. 3 miliardi stanziato sul cap. 6765 del bilancio 1998 per incentivi a favore dei Consorzi di 1° e 2° grado per le Piccole e Medie Imprese, riveniente dalla disponibilità finanziaria di cui all'art. 10 della L.r. 9.3.1996, n. 13 (ex cap. 6392 - esercizio 1996) e concernente l'utilizzo di fondi del programma della L. 64/1986, viene destinato all'attività relativa al triennio 1996/98.

     2. La prima annualità di L. 1.000.000.000 è destinata a soddisfare le richieste attivate ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 9 della citata L.R. 13/1996.

     3. [1].

     4. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1996 diventa 2° comma.

     5. All'utilizzo delle annualità 1997-1998 per complessive lire 2 miliardi si provvederà nel corso dell'esercizio 1998.

 

     Art. 8 bis. Istruttoria istanze di finanziamento.

     1. L'istruttoria delle istanze di finanziamento presentate dagli Enti o dai privati in attuazione di piani e programmi regolarmente approvati dalla Regione o di leggi regionali di spesa, tuttora in vigore, deve essere completata entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze stesse, salvo non diversamente disposto in forma espressa.

     2. I Dirigenti Generali, ciascuno per la propria competenza, con relazione trimestrale da inviare alla II Commissione Consigliare Permanente, attestano lo stato di attuazione dei piani e programmi e indicano le soluzioni amministrative per superare i vincoli che rallentano la spesa.

     3. Per le istanze presentate ai sensi di precedenti programmi e non ancora istruite, i novanta giorni decorrono dalla data di pubblicazione alla presente legge.

 

     Art. 9. Abolizione tassa di concessione regionale concernente autorizzazione per esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. A decorrere dall'anno 1998, a norma dell'art. 55 del decreto legislativo n. 446/97, non si applica la tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 24 bis della tariffa approvata con Decreto L.vo n. 230/91, e successive modificazioni ed integrazioni: Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 2 commi 3 e 4) - tassa di rilascio L. 150.000 - tassa di rinnovo L. 75.000.

     2. Sono abrogati l'art. 2 comma 1, lett. d) e l'art. 8 della Legge regionale 3 aprile 1995, n. 39.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria.

     1. Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1998 e nel bilancio pluriennale 1998/2000 ad esso allegato.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Aggiunge un nuovo primo comma all'art. 4 della L.R. 9 marzo 1996, n. 13.