§ 6.2.33 - L.R. 31 gennaio 1992, n. 2.
Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:31/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Limite massimo di indebitamento).
Art. 2.  (Piano di forestazione).
Art. 3.  (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).
Art. 4.  (Limiti dl impegno).
Art. 5.  (Occupazione giovanile).
Art. 6.  (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione).
Art. 7.  (Disposizioni per la contrazione di mutui a tasso variabile).
Art. 8.  (Mutui per ripiano disavanzi aziende di trasporto per servizi di interesse regionale).
Art. 9.  (Contributo ordinario al Parco Giada di Lagonegro).
Art. 10.  (Rispetto dei vincoli di bilancio).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di credito agrario).
Art. 12.  (Disposizioni varie).
Art. 13.  (Copertura finanziaria).
Art. 14.  (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore).


§ 6.2.33 - L.R. 31 gennaio 1992, n. 2.

Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.

 

Art. 1. (Limite massimo di indebitamento).

     Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1992 è fissato in L. 237,446 miliardi ed è finanziato con la contrazione di mutui di cui ai capitoli 1300 e 1301 dell'entrata del bilancio 1992.

 

     Art. 2. (Piano di forestazione).

     Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione, gestito direttamente o tramite gli Enti delegati, si provvede per l'esercizio 1992 con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:

 

 

            Cap. 1939             L.    570.000.000

            Cap. 1944             L.  6.080.000.000

            Cap. 3502             L.  5.930.000.000

            Cap. 3560             L. 10.000.000.000

            Cap. 7333             L.  6.850.000.000

                                  -----------------

             Totale               L. 29.430.000.000

 

 

     Il piano annuale sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 Marzo 1992. Lo stesso piano dovrà esplicitare e raccordare gli interventi previsti nel bilancio regionale con quelli da realizzarsi con eventuali finanziamenti rivenienti dai P.I.M. e dalla legge numero 64/1986 per le opere gestite dagli Enti Delegati e Strumentali.

 

     Art. 3. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).

     Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la qualificazione finanziaria per l'esercizio 1992 viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) Fondo spesa di rappresentanza ai sensi della legge regionale 3-2- 1978, n. 6 - Stanziamento di L. 20.000.000 al Cap. 170;

     2) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini, rilevazioni e consulenze - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 560;

     3) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 710;

     4) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 750;

     5) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 830;

     6) Fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 20-6-1979, n. 21 - Stanziamento di L. 7.000.000.000 al Cap. 1020;

     7) Diritto allo studio universitario ai sensi della legge regionale 18-12-1989, n. 34 - Stanziamento di L. 1.750.000.000 al Cap. 1021;

     8) Spese per la programmazione e sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 1-6-88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 1320;

     9) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della legge regionale 21-5-1980 n. 37 - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 1321;

     10) Partecipazione della Regione all'Associazione denominata «Centro per la Valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» con sede in Matera, ai sensi della legge regionale 23-2-1987, n. 4 - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 1340;

     11) Opere urgenti di edilizia scolastica richieste da esigenze di igiene e sicurezza (art. 29 della legge regionale n. 7/1986) - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 1461;

     12) Quota di partecipazione alla Società Consortile per l'Università di Basilicata (legge regionale 174-1985, n. 20). Per l'esercizio finanziario 1992 è confermata in L. 1.000.000.000 la quota di partecipazione e trova copertura al Cap. 1570 del bilancio annuale;

     13) Interventi a favore dell'apicoltura in base alla legge regionale 3-5-1988 n. 15 - Stanziamento di L. 38.000.000 al Cap. 2521;

     14) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla legge regionale 18-8-1983, n. 22 - Stanziamento di L. 80.000.000 al Cap. 3488;

     15) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della legge regionale 30-11-1983, n. 38 - Stanziamento di L. 300.000.000 al Cap. 4090;

     16) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool ai sensi della legge regionale 22-3-1985, n. 11 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 4095;

     17) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla legge regionale 22-3-1985, n. 10 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 4100;

     18) Fondi regionali per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 4-12-1980, n. 50 - Stanziamento di L. 10.000.000.000 al Cap. 4105;

     19) Contributi e spese per la tutela e l'igiene del suolo e dell'abitato e per smaltimento di rifiuti (art. 15 L.R. n. 7/86 come modificato art. 10 L.R. n. 27-1986) - Stanziamento di L. 600.000.000 al Cap. 4650;

     20) Spese per l'igiene dell'acqua, la salubrità dell'aria e per approvvigionamento idrico (art. 16 L.R. n. 7/1986 come modificato art. 11 L.R. n. 27/1986) - Stanziamento di L. 300.000.000 al Cap. 4651;

     21) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione - (art. 17 L.R. n. 7/1986 come integrato dall'art. 9 - punto 7 - L.R. n. 27/1987) - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5051;

     22) Fondo di programmazione turistica di cui alla legge regionale numero 29/1988 L. 1.900.000.000 al Cap. 5805;

     23) Contributi per interventi in zone turistiche (art. 25 L.R. n. 7/1986) - Stanziamento di L. 350.000.000 al Cap. 5820;

     24) Contributi per il turismo sociale e giovanile (art. 26 della L.R. n. 7/1986) - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 5860;

     25) Contributi per la promozione commerciale di cui all'art. 1 della legge 18-3-1959, n. 133. Stanziamenti:

     - Cap. 6050 - Manifestazione fieristiche e mercati - L. 10.000.000;

     - Cap. 6070 - Promozione, formazione e sviluppo commerciale delle piccole e medie aziende - L. 10.000.000;

     26) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della legge regionale 23-2-1985, n. 3 modificata e integrata dalla legge regionale 7-11-1988, n. 37 - Stanziamenti di L. 130.000.000 al Cap. 6081 e L. 20.000.000 al Cap. 6090;

     27) Interventi a favore degli emigrati di cui alla legge regionale 19- 6-1984, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni - Stanziamenti di L. 50.000.000 al Cap. 6400, L. 500.000.000 al Cap. 6410 e L. 100.000.000 al Cap. 6420;

     28) Contributi agli Enti Locali sulle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti destinati al sollevamento e depurazione delle acque ai sensi della legge regionale 2-9-1988 n. 33 - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 6760;

     29) Contributi ai comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 23-11-78 n. 51 - Stanziamento di L. 2.500.000.000 al Cap. 7110.

 

     Art. 4. (Limiti dl impegno).

     I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1992 per i seguenti capitoli negli importi appresso indicati:

 

 

Cap. 1420  Edilizia scolastica LL.RR. 42/75    L. 1.450.000.000

            e 5/80

Cap. 2841  Miglioramenti fondiari - L.R. 30/76 L.   400.000.000

Cap. 3180  Esecuzione Piani Feoga - LL.RR.     L. 1.900.000.000

            11/74 e 25/79

Cap. 3497  Miglioramenti fondiari delle        L.   100.000.000

            Comunità Montane L.R. 16/84

Cap. 3700  Rafforzamento urbano L.R. 19/85     L. 1.500.000.000

Cap. 5910  Impianti sportivi L.R. 20/77        L.   450.000.000

Cap. 5920  Impianti sportivi L.R. 31/79        L.   150.000.000

Cap. 5930  Impianti sportivi L.R. 18/85        L.   250.000.000

Cap. 6773  Risanamento delle acque L. 650/79   L.   600.000.000

            - L.R. 5/82

Cap. 6780  Opere acquedotti e fognature L.R.   L.   200.000.000

            9/73 e successive integrazioni

Cap. 6790  Opere igieniche LL.RR. 9/73, 24/85  L. 6.550.000.000

            e successive integrazioni

Cap. 6900  Completamento opere energia         L. 1.900.000.000

            elettrica LL.RR. 9/73 e 24/85 e

            successive integrazioni

Cap. 6910  Edilizia pubblica LL.RR. 9/73 e     L. 2.500.000.000

            24/85 e successive integrazioni

Cap. 7010  Opere stradali LL.RR. 9/73 e 24/85  L. 9.500.000.000

            e successive integrazioni

 

 

     Art. 5. (Occupazione giovanile).

     Per le finalità di cui alla legge regionale 29-8-1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa complessiva di L. 1.350.000.000 così articolata:

     - L. 350.000.000 a carico del cap. 1165 per contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili;

     - L. 1.000.000.000 a carico del cap. 1166 per interventi straordinari (fondi regionali).

     Nell'attuazione del Programma Operativo Plurifondo per la Regione Basilicata - Fondo Fesr - Sottoprogramma Artigianato e Servizi di cui ai capitoli 5692 e 5693 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1992 una quota del 15% pari a L. 4.203.743.000 è riservata agli interventi in favore delle cooperative giovanili di cui alla legge regionale 29-8- 1985, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione).

     I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, anche in deroga alle disposizioni contenute in leggi di settore, vengono fissati per l'esercizio 1992 nelle seguenti misure:

 

 

- E.S.A.B.    Ente di Sviluppo Agricolo in      L. 18.750.000.000

              Basilicata

- A.R.S.A.    Azienda Regionale per lo Sviluppo L.    945.000.000

              dell'Artigianato

- E.R.E.R.P.  Ente Regionale per l'Edilizia     L.    735.000.000

              Residenziale Pubblica

- E.R.G.A.L.  Ente Regionale per la Gestione    L.  2.625.000.000

              delle Acque Lucane

- I.B.R.E.S.  Istituto di Ricerche Economiche   L.    800.000.000

              e Sociali per la Basilicata

- I.R.S.U.B.  Istituto Regionale Studenti       L.  1.750.000.000

              Universitari di Basilicata

- E.CO.PRO.L. Ente per la commercializzazione   L.    100.000.000

              dei prodotti lucani

 

 

     Art. 7. (Disposizioni per la contrazione di mutui a tasso variabile).

     La Regione nelle operazioni di contrazione di mutui di cui agli articoli 26 e 51 della legge regionale 11-4-1978, n. 18, in analogia a quanto previsto per i comuni, Province e loro consorzi dall'art. 22 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144, può ricorrere a forma di tasso variabile applicando le condizioni e modalità previste dal decreto del Ministero del Tesoro 28- 6-1989, come modificato dai decreti 26-6-1990 e 25-3-1991.

     Tale facoltà e relative disposizioni applicative sono estese anche ai mutui che potranno essere contratti con gli Istituti bancari tesorieri e con Organismi ad essi collegati, ai sensi della vigente convenzione concernente il servizio di tesoreria regionale.

 

     Art. 8. (Mutui per ripiano disavanzi aziende di trasporto per servizi di interesse regionale).

     L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 2-9-1991, n. 14 per l'ammontare complessivo massimo di L. 40.000.000.000 è rinnovata per l'esercizio 1992.

     L'onere dell'ammortamento, valutato in L. 7.500.000.000 annui, graverà sul bilancio regionale a partire dall'esercizio 1993; la relativa copertura finanziaria è assicurata col bilancio pluriennale 1992-94, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 9. (Contributo ordinario al Parco Giada di Lagonegro).

     La Regione, riconoscendo la funzione di promozione sociale e culturale esercitata dall'oasi faunistica denominata «Parco Giada» di Lagonegro, intende sostenere la presenza sul territorio regionale, attribuendo annualmente al comune di Lagonegro, proprietario della struttura, un contributo ordinario per le spese di gestione e manutenzione.

     Per l'esercizio 1992 tale contributo viene fissato in L. 200.000.000 e trova copertura con lo stanziamento di cui al cap. 1970 del bilancio annuale.

     Per gli esercizi successivi la misura dei contributi sarà fissata con le leggi di bilancio.

 

     Art. 10. (Rispetto dei vincoli di bilancio).

     Le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di credito agrario).

     In attuazione delle leggi regionali 28-11-1972 n. 9 e 6-8-1974, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere le relative provvidenze per l'annata agraria 1992- 93 entro le disponibilità finanziarie di L. 8.871.000.000 di cui ai capitoli 2962 e 2964 del bilancio per l'esercizio 1992, che rappresentano il limite consentito dalla presente legge.

     La restante disponibilità di bilancio, ammontante a L. 10.000.000.000, è destinata a fronteggiare gli impegni giuridici assunti negli esercizi precedenti.

     Le provvidenze di cui al 1° comma saranno riconosciute, a partire dalla compagna agraria 1992-93, agli imprenditori agricoli singoli od associati come individuati dall'art. 2 - punti 5 e 6 del regolamento C.E.E. 797/85 nella misura del 50% del tasso di riferimento.

 

     Art. 12. (Disposizioni varie).

     Sono estese all'esercizio 1992 le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 e 29 della legge regionale 12-3-1986, n. 7, quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 18-5-1987, n. 13, quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 17-2-1988, n. 5, quelle di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 21-2-1990, n. 4 e quelle di cui all'articolo 10 della legge regionale 18-2-1991, n. 4.

     Il termine di approvazione dei piani annuali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/1987 è fissato per l'esercizio 1992 al 31 marzo 1992.

     Il termine entro il quale gli Enti strumentali devono inviare alla Giunta Regionale i rispettivi bilanci di previsione è fissato al 30 settembre.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria).

     Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1992 e nel bilancio pluriennale 1992/94 ad esso allegato.

 

     Art. 14. (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.