Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 12/03/1986 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Limite massimo di indebitamento). |
Art. 2. (Obiettivi degli interventi). |
Art. 3. (Piano di forestazione). |
Art. 4. (Programma case malsane). |
Art. 5. (Piani paesistici). |
Art. 6. (Stazione di geodesia spaziale). |
Art. 7. (La Calda di Latronico). |
Art. 8. (Viabilità provinciale). |
Art. 9. (Limiti di impegno). |
Art. 10. (Consolidamento di abitati). |
Art. 11. (Contributi ai Comuni per interventi urgenti). |
Art. 12. (Edilizia scolastica minore). |
Art. 13. (Occupazione giovanile). |
Art. 14. (Interventi in favore degli anziani). |
Art. 15. (Contributi per smaltimento rifiuti). |
Art. 16. (Contributi ai Comuni per interventi relativi all'igiene pubblica). |
Art. 17. (Contributi per servizi di macellazione). |
Art. 18. (Servizi di trasporta urbano). |
Art. 19. (Fondo spese di rappresentanza). |
Art. 20. (Manutenzione e adattamento dei locali). |
Art. 21. (Incarichi professionali). |
Art. 22. (Spese e contributi per convegni). |
Art. 23. (Contributi per finalità promozionali). |
Art. 24. (Contributi agli artigiani). |
Art. 25. (Contributi per interventi in zone turistiche). |
Art. 26. (Contributo per il turismo sociale e giovanile). |
Art. 27. (Contributi per la promozione commerciale). |
Art. 28. (Contributi per le palestre scolastiche). |
Art. 29. (Interventi urgenti di edilizia scolastica). |
Art. 30. (Contributi per impianti sportivi). |
Art. 31. (Informazioni al Consiglia). |
§ 6.2.5 - L.R. 12 marzo 1986, n. 7.
Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.
Art. 1. (Limite massimo di indebitamento).
Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1986 è fissato in L. 107,940 miliardi.
Art. 2. (Obiettivi degli interventi).
I fondi aggiuntivi rivenienti dal programma triennale per il Mezzogiorno, dai P.I.M., nonché quelli che la legge del bilancio destina ai programmi di settore in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, salvo quanto diversamente previsto dalle medesime leggi, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- sviluppo dell'occupazione e del reddito;
- riequilibrio territoriale;
- redditività e produttività della spesa.
Art. 3. (Piano di forestazione).
Il fondo occorrente all'attuazione degli interventi di forestazione per il 1986 da parte delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non montani del Materano è determinato in L. 33 miliardi, a carico dei capitoli 3501 e 3502.
AI fondo si accede sulla base di un programma annuale di intervento da predisporre entro il 28 febbraio 1986 nel quadro di un piano pluriennale che dovrà raccordarsi agli interventi previsti per la difesa del suolo, il consolidamento degli abitati, le opere di civiltà nelle campagne, il verde pubblico nei centri abitati e la tutela del paesaggio con riferimento alle colture tipiche.
Art. 4. (Programma case malsane).
Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 10-6-1978 n. 23 è autorizzato uno stanziamento aggiuntivo di 1 miliardo da iscrivere a carico del Cap. 3630 del bilancio 1986.
Art. 5. (Piani paesistici).
Per consentire alla Regione la predisposizione dei piani paesistici ed al fine di coprire i relativi oneri per strumenti urbanistici connessi all'attuazione della legge 8-8-1985 n. 431 è stabilita una spesa di 2,5 miliardi nel triennio 1986-88, che farà carico al cap. 3850.
L'impiego delle somme di cui al presente articolo è finalizzato alla redazione o all'aggiornamento dei piani per le seguenti aree: Metapontino, Massiccio Sirino, Medio - Basento, Volturino - Pierfaone, Maratea Vulture.
Per il 1986 lo stanziamento è determinato in L. 1,5 miliardi.
Art. 6. (Stazione di geodesia spaziale).
Per le esigenze di ampliamento della Stazione di ricerca e rilevazione di geodesia spaziale di cui alla legge regionale 21-10-1982 n. 31 è stabilita una spesa aggiuntiva di L. 2 miliardi per il biennio 1986-87, di cui 1 miliardo a carico del Cap. 7120 del bilancio 1986.
Art. 7. (La Calda di Latronico).
Per le esigenze di completamento del complesso termale «La Calda di Latronico», già rifinanziato con legge regionale 30-11-1984 n. 37, è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 2 miliardi, di cui 1 miliardo a carico del cap. 5905 del bilancio 1986, anche in eventuale concorso con fondi comunitari.
L'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente è subordinata alla verifica dello stato di attuazione del relativo progetto e al conseguimento dell'obiettivo dell'entrata in funzione del complesso termale.
Art. 8. (Viabilità provinciale).
Per le esigenze di ammodernamento e di classificazione della viabilità provinciale è autorizzata una spesa di 10 miliardi nel triennio 1986-88.
Per il 1986 il relativo stanziamento è determinato in 1,5 miliardi che farà carico al Cap. 7025 del Bilancio Regionale.
All'attuazione del programma degli interventi di cui al 10 comma si provvederà con le procedure della L.R. 30-10-1984, n. 33.
Art. 9. (Limiti di impegno).
I limiti di impegno disposti dalle sottoindicate leggi regionali, a carico dei capitoli di spesa a fianco di esse indicati, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1986 per i seguenti importi:
- Cap. 1420 Edilizia scolastica L.R. 42/75 |
e 5180 L. 700.000.000 |
- Cap. 2841 - Miglioramenti fondiari L.R. 30/76 |
L. 400.000.000 |
- Cap. 3035 - Siccità 1983 - L.R. 33/83 - art. 5 |
L. 6.000.000.000 |
- Cap. 3700 - Rafforzamento urbano - L.R. 19/85 |
L. 500.000.000 |
- Cap. 5910 - Impianti sportivi - L.R. 30/74 |
L. 600.000.000 |
- Cap. 5930 - Impianti sportivi L.R. 18/85 |
L. 250.000.000 |
- Cap. 6773 - Legge Merli - L.R. 5/82 |
L. 600.000.000 |
- Cap. 6790 - Opere igieniche - L.R. 9/73 e 24/85 |
L. 6.020.000.000 |
- Cap. 6900 - Edilizia pubblica - L.R. 9/73 e 24/85 |
L. 1.350.000.000 |
- Cap. 6910 - Edilizia pubblica - L.R. 9/73 e 24/85 |
L. 1.860.000.000 |
- Cap. 7010 - Opere stradali - L.R. 9/73 e 24/85 |
L. 5.570.470.000 |
Art. 10. (Consolidamento di abitati).
Per le esigenze di consolidamento di abitati è autorizzata la spesa di 40 miliardi nel triennio 1986-88.
Per il 1986 il relativo stanziamento è determinato in L. 5 miliardi e farà carico al cap. 1912 del bilancio regionale.
All'attuazione del programma degli interventi di cui al 1° comma si provvederà con le procedure della legge regionale 3-8-1977 n. 29.
Art. 11. (Contributi ai Comuni per interventi urgenti).
Per le esigenze connesse alla legge regionale 23°11-1978 n. 51 è stabilito per l'anno 1986 uno stanziamento di L. 4 miliardi a carico del cap. 7110 del bilancio.
L'utilizzazione delle somme da parte dei Comuni sarà disciplinata da apposita normativa da emanarsi da parte del Consiglio Regionale.
Art. 12. (Edilizia scolastica minore).
Per le esigenze di edilizia scolastica minore è autorizzata la spesa di 2,5 miliardi nel triennio 1986-88.
Per il 1986 il relativo stanziamento è determinato in L. 850 milioni e farà carico al cap. 1421 del bilancio regionale.
All'attuazione del programma degli interventi di cui al primo comma si provvederà con le procedure della legge regionale 18-8-1978 n. 38.
Art. 13. (Occupazione giovanile).
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 29-8-1985 n. 32 i programmi di spesa nei settori dell'artigianato del turismo, dell'agricoltura e dell'assistenza sociale devono riservare la quota del 5% destinata all'attuazione delle finalità della suddetta legge ad integrazione degli stanziamenti previsti ai capp. 1165, 1166, 1155, del bilancio regionale.
Art. 14. (Interventi in favore degli anziani).
Per la realizzazione degli interventi relativi alla ristrutturazione ed al potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone anziane è autorizzata la spesa di L. 2,9 miliardi nel triennio 1986-88, di cui 900 milioni a carico del cap. 4121 del bilancio 1986.
Le procedure per gli interventi indicati al comma precedente sono disciplinate dalla
Le somme a disposizione potranno essere utilizzate per completare programmi già avviati a norma della citata legge regionale e per la realizzazione di altre spese per anziani non autosufficienti per centri sociali, per case di riposo, per case alberghi, anche mediante la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale da inserire nella rete dei servizi socio-assistenziali.
Art. 15. (Contributi per smaltimento rifiuti).
Per la concessione di contributi ai Comuni occorrenti all'acquisto di apparecchiature idonee per interventi urgenti atti ad evitare pericoli per la salute pubblica e quindi soluzioni di degrado ambientale dovute a smaltimento di rifiuti, è autorizzata la spesa per l'anno 1986 di L. 800 milioni a carico del cap. 4650 del bilancio regionale.
Il contributo dovrà essere contenuto entro i limiti dell'80% della spesa programmata.
Il finanziamento complessivo erogato a ciascun Comune non potrà superare nel corso dell'anno la somma di L. 3000 per abitante.
Art. 16. (Contributi ai Comuni per interventi relativi all'igiene pubblica).
Per la concessione di contributi ai Comuni per interventi straordinari atti ad assicurare l'igienicità dell'acqua, l'approvvigionamento idrico e la salubrità dell'aria è autorizzata la spesa per l'anno 1986 di L. 250 milioni a carico del cap. 4651 del bilancio regionale.
Il contributo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell'80% della spesa programmata.
Il finanziamento complessivo a ciascun Comune non potrà superare nel corso dell'anno la somma di L. 2000 per abitante.
Deroghe ai limiti di interventi previsti dal presente articolo e da quello precedente saranno ammesse a favore dei Comuni soggetti a forte riflusso di popolazione dovuto a movimento turistico ed al rientro stagionale di emigranti.
La Giunta Regionale potrà concedere contributi anche alle UU.SS.LL. entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai capp. 4650 e 4651, ove si verificano situazioni di pericolo alla salute pubblica che richiedono interventi urgenti non finanziabili con le disponibilità di bilancio delle stesse.
Art. 17. (Contributi per servizi di macellazione).
Per la concessione di contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento degli impianti di macellazione e di mezzi di trasporto delle carni, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 500 milioni a carico del cap. 5051 del bilancio regionale.
Il contributo regionale non potrà superare l'80% della spesa programmata.
Per le finalità del presente articolo il Dipartimento competente predispone apposito programma, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 18. (Servizi di trasporta urbano).
E' autorizzata a carico del cap. 5485 del bilancio 1986 la spesa di L. 2,8 miliardi per le esigenze dei servizi di trasporto urbano non rientranti nei finanziamenti della L. 151/81.
Il programma degli interventi sarà disciplinato da apposita normativa da emanarsi da parte del Consiglio Regionale.
Art. 19. (Fondo spese di rappresentanza).
Il fondo per le spese di rappresentanza del Presidente della Giunta di cui alla legge regionale 3-2-1978 n. 6 per l'anno 1986 è stabilito in L. 20.000.000 a carico del cap. 170.
Art. 20. (Manutenzione e adattamento dei locali).
Il limite massimo dello stanziamento a carico del cap. 710 del bilancio 1986 per spese di manutenzione e adattamento di locali destinati ad uffici regionali è stabilito in L. 850 milioni.
Le relative perizie di straordinaria manutenzione saranno predisposte dal Dipartimento Assetto del Territorio sulla base di esigenze prospettate dal Dipartimento Finanze, Bilancio e Patrimonio.
Art. 21. (Incarichi professionali).
Per la ricerca, la sperimentazione, la programmazione e la progettazione finalizzata all'aggiornamento e all'attuazione degli obiettivi e dei progetti del programma regionale di sviluppo, è destinata a carico del cap. 560 del bilancio 1986 la somma di 1,5 miliardi.
I relativi interventi saranno attuati anche con la realizzazione di forme di collaborazione scientifica con l'Università della Basilicata e gli Enti di ricerca.
A tal fine sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro il 31 marzo un piano regionale per la ricerca, la sperimentazione e la progettazione.
Art. 22. (Spese e contributi per convegni).
Il limite massimo delle spese occorrenti all'organizzazione, la partecipazione e la contribuzione a convegni, mostre ed altre manifestazioni di interesse della Regione di cui al cap. 750 del bilancio è stabilito in L. 400 milioni.
L'ammontare complessivo delle contribuzioni, disposte esclusivamente in favore degli Enti pubblici ed Enti di cultura e di ricerca, non può superare il 50% dello stanziamento di cui al comma precedente e le relative liquidazioni avverranno sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa.
Art. 23. (Contributi per finalità promozionali).
Per l'anno 1986 è stabilito un fondo di L. 450 milioni a carico del cap. 830 del bilancio per finalità promozionali nel campo economico, sociale e culturale.
I contributi saranno concessi, nella misura massima del 50% per non più di una sola volta nell'anno, a ciascun Ente o Associazione, per iniziative o programmi di particolare rilevanza e meritevoli di patrocinio della Regione.
Nella delibera di concessione devono essere indicati i documenti da produrre a giustificazione della spesa.
Art. 24. (Contributi agli artigiani).
Per la concessione di contributi in conto capitale in favore degli artigiani è disposto per l'anno 1986 uno stanziamento di 1,5 miliardi a carico del cap. 5670 in aggiunta alle provvidenze previste dal programma triennale.
I contributi di cui al comma precedente, potranno essere erogati previa presentazione entro il 31 gennaio del programma degli interventi redattati in conformità all'art. 9 della L.R. 22/76.
Art. 25. (Contributi per interventi in zone turistiche).
I contributi di cui al cap. 5820 sono concessi, con atto della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, a favore degli Enti pubblici a sostegno delle spese di carattere straordinario ed inderogabile che detti Enti sono costretti a sostenere in occasione della stagione turistica.
A tal fine i Comuni interessati devono presentare apposita istanza corredata dal programma degli interventi che intendono realizzare.
Le relative liquidazioni di spesa avverranno sulla base della documentazione giustificativa delle spese programmate ed autorizzate.
Art. 26. (Contributo per il turismo sociale e giovanile).
I contributi di cui al cap. 5860 sono concessi, con atto dalla Giunta Regionale a favore degli Enti turistici sub-regionali, a sostegno delle iniziative intraprese per la promozione, sul territorio regionale, del turismo scolastico, congressuale e per anziani.
Art. 27. (Contributi per la promozione commerciale).
I contributi di cui ai capp. 6050 - 6060 - 6070 - 6120 sono concessi a richiesta motivata dagli interessati nella misura del 50% della spesa preventivata, la quale non potrà superare comunque, in ciascun anno, l'importo massimo indicato qui di seguito a fianco dei relativi capitoli:
- cap. 6050 L. 5.000.000 |
- cap. 6060 L. 3.000.000 |
- cap. 6070 L. 7.000.000 |
- cap. 6120 L. 7.500.000 |
Detti contributi sono liquidati con atto della Giunta Regionale ad avvenuta presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa.
Art. 28. (Contributi per le palestre scolastiche).
All'erogazione agli Enti Locali, per la costruzione, l'adattamento, il riadattamento e la sistemazione di palestre ed impianti ginnico sportivi scolastici, dei contributi di cui al cap. 1460 del bilancio, determinati in 150 milioni di lire, si procede con delibera della Giunta sentita la Commissione consiliare competente.
A tal fine gli Enti Locali interessati presentano apposita istanza corredata dal programma delle spese che intendono realizzare entro il 31 marzo 1986.
Art. 29. (Interventi urgenti di edilizia scolastica).
I contributi di cui al cap. 1461, determinati in 650 milioni di lire, finalizzati al ripristino dell'agibilità di edifici scolastici compromessa da eventi imprevedibili e ad assicurare l'igiene, la sicurezza e la continuità del servizio di tali strutture sono concessi dalla Giunta Regionale con le modalità di cui all'art. 10 della
Art. 30. (Contributi per impianti sportivi).
I contributi di cui al cap. 5925 del bilancio, determinati in lire 500 milioni, saranno erogati sulla base di un programma predisposto dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 31. (Informazioni al Consiglia).
Per le spese impegnate sui capitoli di bilancio di seguito elencati, la Giunta trasmette ogni sei mesi al Consiglio Regionale un apposito elenco contenente il capitolo di bilancio, i soggetti beneficiari, l'importo impegnato, le finalità della spesa, gli estremi dell'atto di impegno:
- Cap. 560 spese per prestazioni professionali;
- Cap. 750 spese per contributi- per convegni;
- Cap. 830 contributi e spese nel campo economico sociale e culturale;
- Cap. 1461 opere urgenti, ed. scol., igiene e sicurezza;
- Cap. 1560 interventi straordinari per la promozione educativa e culturale;
- Cap. 3850 piani paesistici;
- Cap. 4060 contributi agli asili nido;
- Cap. 4105 servizi socio assistenziali;
- Cap. 4650 smaltimento rifiuti;
- Cap. 4651 igiene dell'acqua;
- Cap. 4800 funz. consultori familiari;
- Cap. 4810 assistenza alla maternità;
- Cap. 5810 contributi staord. Pro-Loco, EPT, ecc.;
- Cap. 5820 contributi interventi urgenti zone turistiche;
- Cap. 5840 propaganda turistica;
- Cap. 5860 contributi una tantum per lo sviluppo dello sport, tempo libero, turismo;
- Cap. 5865 itinerari delle nevi;
- Cap. 6050 promozione commerciale;
- Cap. 6060 promozione commerciale;
- Cap. 6070 promozione commerciale;
- Cap. 6120 promozione commerciale;
- Cap. 6270 contributi consorzi tra piccole e medie imprese;
- Cap. 6450 soggiorno figli di emigrati residenti all'estero;
- Cap. 7110 contributi ai Comuni per interventi urgenti.