Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 22/05/1971 |
Numero: | 350 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge |
§ 41.1.38 - L. 22 maggio 1971, n. 350.
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.
(G.U. 14 giugno 1971, n. 148 - S.O.).
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge.
Allegato
TITOLO I
Principi generali
Articolo 1.
La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto.
La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata.
Articolo 2.
La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.
La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale.
Articolo 3.
La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.
La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.
Articolo 4.
La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.
La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.
Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Articolo 5.
E' compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.
In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:
- promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'ammonico sviluppo dell'intero territorio nazionale;
- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;
- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura;
- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;
- promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali;
_ favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovani le e dei lavoratori nelle città e nelle campagne;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.
Articolo 6.
La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.
Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
Articolo 7.
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.
Articolo 8.
Tra le finalità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.
A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:
1) la cessazione del fenomeno;
2) il rientro degli emigrati;
3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.
La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.
Articolo 9.
La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale ed organico della montagna e per la crescita economica, sociale e democratica delle comunità montane.
TITOLO II
Capo I
Organi della regione
Articolo 10.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente.
Capo II
Il Consiglio regionale
Articolo 11.
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione;
esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo.
Spetta al Consiglio:
1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;
12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
13) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;
14) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché il controllo sugli indirizzi medesimi;
16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;
17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;
19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenziali;
21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Articolo 12.
Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.
Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere più anziano e del più giovane di età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto.
I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.
Articolo 13.
Il Consiglio è convocato dal Presidente.
L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.
Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del suo Presidente;
b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri.
In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione.
Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.
In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.
Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Articolo 14.
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
Articolo 15.
I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento.
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 16.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento.
Articolo 17.
La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.
Articolo 18.
L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
Articolo 19.
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.
Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.
Articolo 20.
Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni.
Articolo 21.
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Articolo 22.
Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni.
Articolo 23.
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.
Possono anche essere costituite Commissioni speciali.
Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllate dalla Regione.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 24.
Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
Articolo 25.
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti.
Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.
E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
Articolo 26.
Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.
Articolo 27.
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento.
Articolo 28.
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.
Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti;
eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Articolo 29.
Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.
Capo III
La Giunta regionale e il Presidente della Giunta
Articolo 30.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
Articolo 31.
La Giunta regionale:
1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;
6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
7) sovrintende agli uffici regionali;
8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
9) delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per il legittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché sulle rinunce agli stessi;
12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto.
La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;
14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13.
La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.
Articolo 32.
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unita di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.
La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.
Articolo 33.
Il Presidente della Giunta regionale:
1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
2) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
4) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;
5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.
Articolo 34.
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei.
Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a maggioranza assoluta, alle elezioni del Presidente nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente.
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.
Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.
Se la lista non consegue la maggioranza di cui all'ottavo comma, il Presidente si intende revocato.
In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Articolo 35.
L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
La Giunta può darsi un Regolamento per lo esercizio della propria attività.
Articolo 36.
La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno otto consiglieri, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
Articolo 37.
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.
In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
Articolo 38.
In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.
TITOLO III
Procedimento legislativo
Articolo 39.
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
Articolo 40.
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta:
- a ciascun consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori.
Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.
La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'art. 63 del presente Statuto.
La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.
Articolo 41.
Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
Articolo 42.
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.
Articolo 43.
Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.
In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.
Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.
Articolo 44.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.
Il testo della legge è preceduto dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata».
Articolo 45.
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
Articolo 46.
L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.
Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati del Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonché, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.
TITOLO IV
Ordinamento amministrativo
Articolo 47.
L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.
La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
Articolo 48.
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.
Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnicoscientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
TITOLO V
Finanze e bilancio
Articolo 49.
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.
Articolo 50.
Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.
Articolo 51.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.
Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.
Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
b) un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.
Articolo 52.
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.
Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.
Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.
Articolo 53.
I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.
TITOLO VI
Le autonomie locali
Articolo 54.
In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico- amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.
La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.
La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.
La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.
Articolo 55.
La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.
Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.
La delega è, di norma, a tempo indeterminato.
Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.
La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.
Articolo 56.
I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.
La legge regionale determina inoltre le modalità di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali.
Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.
La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.
I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.
Articolo 57.
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.
L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione.
Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.
TITOLO VII
Enti, aziende e società regionali
Articolo 58.
Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:
a) istituire enti od aziende regionali;
b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;
c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.
La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.
La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.
Articolo 59.
Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.
La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
Articolo 60.
Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello Stato e della Regione.
TITOLO VIII
Partecipazione popolare
Articolo 61.
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.
La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.
A tal fine:
- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni;
- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;
- consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali;
- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;
- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.
Articolo 62.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.
Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.
La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.
TITOLO IX
Iniziativa popolare
Articolo 63.
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.
Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Articolo 64.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
Articolo65.
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.
Articolo 66.
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.
Articolo 67.
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
Articolo 68.
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:
- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.
Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità l'Ufficio di presidenza.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Articolo 69.
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.
TITOLO X
Norme finali
Articolo 70.
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.
TITOLO XI
Norme transitorie
Articolo 71.
Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:
a) sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;
b) sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;
c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sul contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni.
Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.