Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/07/1997 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Obiettivi regionali della sperimentazione gestionale. |
Art. 3. Ospedale. Oncologico Regionale di Rionero in Vulture - Polo Oncologico Regionale. |
Art. 4. Gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale. |
Art. 5. Organi di gestione. |
Art. 6. Competenze dell'Amministratore Unico. |
Art. 7. Competenze dell'I.N.T. |
Art. 8. Competenze del Collegio dei Revisori. |
Art. 9. E Competenze del Comitato Tecnico e di Direzione. |
Art. 10. Rapporto di Lavoro dell'Amministratore Unico e dei Direttori Amministrativo e Sanitario. |
Art. 11. Dotazione organica. |
Art. 12. Durata degli organi di gestione. |
Art. 13. Gestione Economica e Finanziaria. |
Art. 14. Controllo sugli atti. |
Art. 15. Deroghe. |
Art. 16. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.73 - L.R. 8 luglio 1997, n. 32.
Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il Centro di Riferimento Oncologico Regionale e l'Istituto Nazionale Tumori di Milano dell'ospedale oncologico di Rionero in Vulture. [*]
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali di competenza regionale, connessi alla "sperimentazione gestionale" da realizzarsi nell'Azienda USL/1 di Venosa, in adesione alla determinazione n. 228, adottata nella seduta del 13 febbraio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 9/bis del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. Obiettivi regionali della sperimentazione gestionale.
1. La Regione, nel rispetto delle linee del Piano Sanitario Regionale 1997/1999, con la sperimentazione gestionale di cui al precedente articolo 1, oltre agli obiettivi contenuti nell'art. 9/bis del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, realizza:
a) la gestione sperimentale dell'Ospedale di Rionero in Vulture, basata su rapporti associativi fra il Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata di cui alla L.R. 13/89 e l'istituto Nazionale Tumori di Milano, che nel seguito dell'articolazione della presente legge vengono rispettivamente denominati C.R.O.B. ed I.N.T.;
b) l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca.
Art. 3. Ospedale. Oncologico Regionale di Rionero in Vulture - Polo Oncologico Regionale.
1. Il presidio Ospedaliero di Rionero in Vulture, come sede di attuazione del progetto di sperimentazione gestionale, è definito Ospedale Oncologico Regionale, con funzione di Polo Oncologico Regionale ed è affidato, per l'effetto, alla gestione sperimentale del CROB e dell'I.N.T. per le finalità di cui al successivo art. 4.
2. Apposita convenzione di regolazione della consegna dei beni, di individuazione dei rapporti giuridici esistenti da ripartire, di definizione delle conseguenti implicazioni patrimoniali viene stipulata tra i legali rappresentanti della Gestione Sperimentale CROB/INT e l'Azienda U.S.L. n. 1 di Venosa, sulla base di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 4. Gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale.
1. La gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 34/95 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla convenzione stipulata tra la Regione Basilicata, il C.R.O.B. e l'I.N.T. sulla base dello schema di convenzione tipo allegato al progetto di sperimentazione assentito con la richiamata determinazione n. 228/97 della Conferenza Stato/Regioni, e da ogni altra disposizione statale o regionale che regola le attività delle Aziende Sanitarie, compatibili con la "sperimentazione gestionale".
2. Lo schema di convenzione richiamato al comma precedente, è modificabile, con provvedimento della Giunta regionale, per la compiuta attuazione del progetto di sperimentazione, previa intesa tra le parti.
3. Il CROB e l'INT per la Gestione Sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture hanno autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Art. 5. Organi di gestione.
1. Gli organi della gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale sono i seguenti:
- Amministratore unico
- Collegio dei Revisori
2. L'Amministratore Unico è il Commissario in carica del CROB che è insediato nella funzione con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del contratto di lavoro indicato nel successivo articolo 10.
3. La legale rappresentanza della gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale è attribuita all'Amministratore Unico che ha tutti i poteri di gestione e, in particolare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. L'Amministratore Unico è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario e si avvale del Comitato Tecnico e del Comitato di Direzione, di cui al successivo art. 9.
5. La disciplina dei compiti, delle funzioni e del rapporto riguardanti l'Amministratore Unico, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo è regolata dalla presente legge e, per trasposizione e solo in quanto compatibili dalle norme contenute nei comma 6 - 7 - 8 - 9 e 11 dell'art. 3 del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla figura dell'Amministratore Unico corrisponde quella del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. e Ospedaliere. A quella del Direttore Sanitario e Amministrativo della Gestione Sperimentale corrisponde quella del Direttore Sanitario e Amministrativo delle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere.
6. Le funzioni previste nella L. R. 13/89 in capo al Commissario del C.R.O.B. sono sospese per la durata della gestione sperimentale, essendo ricondotte e riassunte nell'organo assorbente Amministratore Unico della medesima gestione e puntualmente disciplinate dalla presente legge. Sono altresì sospese tutte le previsioni normative della L.R. 13/89 incompatibili con la presente legge.
Art. 6. Competenze dell'Amministratore Unico.
1. Spetta all'Amministratore Unico, oltre ai compiti propri del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie:
- definire gli obiettivi e i programmi assistenziali dell'ospedale sulla base delle linee contenute nell'atto convenzionale Regione C.R.O.B./I.N.T. e nel protocollo d'intesa Regione/Governo in ordine al progetto esecutivo di sperimentazione gestionale;
- adottare gli atti amministrativi e di programma non attribuiti al Direttore Amministrativo e Sanitario o al personale dirigente;
- adottare gli atti di bilancio;
- adottare il regolamento di organizzazione dell'ospedale oncologico;
- adottare la dotazione organica del personale sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.T.;
- organizzare le Unità Operative nell'ambito delle aree dipartimentali, realizzando e promuovendo le condizioni idonee per l'erezione dell'Ospedale in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero in Azienda Ospedaliera, secondo la vigente normativa e nel rispetto delle previsioni del Piano Sanitario regionale 1997/99.
Art. 7. Competenze dell'I.N.T.
1. L'I.N.T., sulla base della propria deliberazione n. 1269/96 di adesione alla proposta regionale di sperimentazione gestionale, fornisce all'Ospedale Oncologico Regionale per la durata della gestione sperimentale, le proprie acquisizioni tecnico-scientifiche, la formazione del personale per la completa organizzazione funzionale, l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca, ivi compresa la progettazione strutturale e impiantistica di adeguamento del presidio ospedaliero alla destinazione oncologica anche per stralci funzionali nonché la direzione delle unità operative e dei servizi sanitari, nella fase di primo avvio e per almeno un anno.
2. L'Amministratore Unico della gestione sperimentale assicura le condizioni perché l'I.N.T. articoli i propri programmi di ricerca anche nell'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture mediante la gestione comune di protocolli clinici anche al fine di realizzare la formazione e l'addestramento del personale di cui la gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale deve dotarsi per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca.
Art. 8. Competenze del Collegio dei Revisori.
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Amministratore Unico ed è composto dai seguenti membri effettivi:
- uno designato dal Consiglio Regionale che assume anche le funzioni di Presidente;
- uno designato dal Ministero del Tesoro;
- uno designato dall'I.N.T..
2. Il Collegio dei Revisori informa la propria attività di controllo ai principi contenuti nell'art. 2403 C.C. e precisamente:
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
b) effettua la verifica di cassa, almeno una volta ogni trimestre;
c) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all'Amministratore Unico finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità nella gestione sperimentale dell'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture deve informare tempestivamente l'Amministratore Unico e la Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.
4. Tutti gli atti del Collegio sono notificati all'Amministratore Unico della Gestione Sperimentale dell'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture.
5. Il trattamento economico dei componenti il Collegio dei Revisori è quello previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 27/96.
6. I componenti del Collegio dei Revisori designati dal Consiglio Regionale e dall'I.N.T. devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili.
Art. 9. E Competenze del Comitato Tecnico e di Direzione.
A) IL COMITATO TECNICO
1. Il Comitato tecnico è organo collegiale perfetto composto dal Direttore Sanitario dell'I.N.T., con funzioni di Presidente, da due Dirigenti Medici con funzioni apicali designati uno dall'I.N.T. e l'altro dal C.R.O.B., scelti anche all'esterno.
2. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nelle scelte di organizzazione e pianificazione sanitaria e scientifica. In particolare il Comitato esercita funzioni consultive, esprimendo proposte e pareri obbligatori sull'attività della gestione che implichi scelte di carattere scientifico e sanitario.
3. I pareri di cui al precedente comma, non espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono resi come favorevoli.
4. Il Comitato tecnico esercita altresì funzioni di controllo sulla qualità dei servizi, sul perseguimento degli obiettivi sanitari della gestione sperimentale e sull'attività di ricerca scientifica.
5. I componenti del Comitato durano in carica un anno e sono rinnovabili da parte dei rispettivi Enti designanti.
6. Il Presidente del Comitato tecnico, in sede di primo avvio della struttura, svolge anche le funzioni di Direttore Scientifico della gestione sperimentale.
7. Il Comitato tecnico è integrato dal Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa, dai Direttori Amministrativo e Sanitario della Gestione Sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale per svolgere la relazione annuale sull'andamento della sperimentazione gestionale con riferimento al protocollo d'intesa Governo/Regione e per formulare eventuali proposte di studi e approfondimenti riguardanti specifici aspetti.
8. Il Presidente del Comitato convoca il Comitato, così integrato, almeno una volta all'anno.
9. La relazione è inviata dal Presidente del Comitato
all'Amministratore Unico che ne cura l'inoltro al Ministero della Sanità, alla Segreteria Tecnica della Conferenza Stato/Regioni, alla Regione Basilicata, al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa.
10. Il Comitato Tecnico tiene sessioni almeno bimestrali con i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. e ospedaliere della Regione per proporre e valutare i sistemi di integrazione con l'Ospedale Oncologico Regionale. Il Presidente del Comitato Tecnico informa dei risultati l'Assessore Regionale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali e l'Amministratore Unico per le conseguenti competenti determinazioni.
C) IL COMITATO DI DIREZIONE
11. Il Comitato di Direzione è composto da:
- il Direttore Sanitario della gestione sperimentale che lo presiede;
- il Direttore Amministrativo della gestione sperimentale;
- i Dirigenti responsabili delle Unità operative.
12. Il Comitato di Direzione esercita funzioni propositive sull'ordinaria attività della "Gestione Sperimentale", nonché sulla programmazione degli investimenti e dell'organizzazione della struttura. Sulle stesse materie il Comitato è tenuto ad esprimere parere non vincolante allorquando l'Amministratore Unico ne faccia espressa richiesta.
Art. 10. Rapporto di Lavoro dell'Amministratore Unico e dei Direttori Amministrativo e Sanitario.
1. Il rapporto di lavoro dell'Amministratore Unico è regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con la Regione.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con l'Amministratore Unico.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva gli schemi di contratto di cui ai precedenti comma 1 e 2 e determina il trattamento economico spettante all'Amministratore Unico, ai Direttori Sanitario e Amministrativo sulla base dei principi contenuti nel D.P.C.M. 19.7.1995 n. 502.
4. Il Direttore Sanitario è designato dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
5. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario devono possedere, per l'accesso alla carica, qualifica dirigenziale.
Art. 11. Dotazione organica.
1. La formazione della dotazione organica e conseguente copertura dei posti sono disposte nelle forme e con le specifiche modalità disciplinate con lo schema di convenzione allegato al progetto di "Sperimentazione Gestionale".
2. La pianta organica determinata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa per le esigenze del C.R.O.B. perde efficacia con l'attuazione delle previsioni contenute nel precedente comma.
Art. 12. Durata degli organi di gestione.
1. Gli organi della Gestione Sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale durano in carica per la durata della "Sperimentazione Gestionale" e nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.
Art. 13. Gestione Economica e Finanziaria.
1. L'attività economica e finanziaria della Gestione Sperimentale C.R.O.B./I.N.T. dell'Ospedale Oncologico Regionale è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale delle Aziende Ospedaliere.
2. Per la Gestione Sperimentale dell'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, la Regione attribuisce il finanziamento sulla base dei principi contenuti nel comma 7 dell'art. 4 del D. L.vo 502/92, così come modificato dalla
Art. 14. Controllo sugli atti.
1. Il controllo sugli atti del C.R.O.B. è effettuato nel rispetto dell'art. 40 della Legge regionale 10.6.1996, n. 27.
Art. 15. Deroghe.
1. La Gestione Sperimentale C.R.O.B./I.N.T. adotta provvedimenti anche in deroga alla normativa vigente in forza dell'art. 9/bis del D. L.vo 502/92, nei limiti e nei modi fissati dal protocollo d'intesa Regione/Governo per l'attuazione della sperimentazione gestionale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[*] Vedi l'art. 3 della