§ 5.1.74 - L.R. 8 settembre 1998, n. 30.
Recepimento del protocollo d'intesa Governo-Regione Basilicata adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/09/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata recepisce e fa propri i contenuti e le disposizioni della delibera adottata il 18.12.97 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province [...]
Art. 2.      La Regione Basilicata individua inoltre l'opportunità di disciplinare con normazione primaria sistematica "organica" gli specifici profili di competenza regionale della pluralità dei temi [...]
Art. 3.      Sino all'adozione della Legge Regionale di "disciplina organica" di cui all'art. 2, la Giunta regionale è incaricata all'esercizio di ogni potestà regionale per l'attuazione del progetto [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. [...]


§ 5.1.74 - L.R. 8 settembre 1998, n. 30.

Recepimento del protocollo d'intesa Governo-Regione Basilicata adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le Province autonome il 18.12.1997. Delibera repertorio n. 382.

(B.U. 12 settembre 1998, n. 50).

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata recepisce e fa propri i contenuti e le disposizioni della delibera adottata il 18.12.97 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con repertorio atti conferenza n. 382, di adozione del protocollo d'intesa relativo alla Regione Basilicata ad oggetto il Progetto Sanitario di "gestione in forma sperimentale integrata di servizi di prevenzione, ricerca, cura e riabilitazione in campo oncologico nello stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture tra il Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata e l'Istituto Nazionale Tumori di Milano", progetto già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 febbraio 1997, con atto repertorio n. 228.

 

     Art. 2.

     La Regione Basilicata individua inoltre l'opportunità di disciplinare con normazione primaria sistematica "organica" gli specifici profili di competenza regionale della pluralità dei temi proposti dalla peculiarità della "gestione integrata".

     Per l'attuazione della finalità di cui al comma I, considerato che le interrelazioni funzionali tra i vari profili della gestione sperimentale potranno compiutamente emergere dopo un periodo sufficiente di attività concreta del progetto di "sperimentazione gestionale integrata", entro il 31 dicembre 1999 la Giunta regionale è obbligata a presentare al Consiglio regionale apposita relazione ad oggetto le interrelazioni funzionali di cui sopra.

     Entro il 28 febbraio 2000, considerate anche le indicazioni eventualmente fatte pervenire entro il 15 febbraio dalla competente Commissione Consiliare del Consiglio regionale, la Giunta Regionale proporrà al Consiglio regionale un disegno di "legge organica" ad oggetto la disciplina regionale definitiva della gestione sperimentale.

 

     Art. 3.

     Sino all'adozione della Legge Regionale di "disciplina organica" di cui all'art. 2, la Giunta regionale è incaricata all'esercizio di ogni potestà regionale per l'attuazione del progetto sperimentale, compresa l'emanazione di direttive vincolanti al fine di rendere compatibili la disciplina regionale sinora emanata al riguardo - compresa la L.R. n. 32/97

- con i contenuti del Protocollo d'intesa di cui all'art. 1. I

provvedimenti amministrativi regionali e di organi strumentali della

Regione Basilicata già adottati (anche per l'esecuzione della Convenzione

Regione - CROB - INT Rep. Regionale n. 3993, sottoscritta in Roma il

22.5.1997) conservano piena efficacia e validità, in quanto funzionali

all'attuazione della gestione sperimentale definita dal protocollo

d'intesa.

     Salvo l'esercizio della delega di cui al comma I la delibera di Giunta Regionale 31 Marzo 1998 n. 914 - di adempimento ed attuazione della gestione sperimentale - vincola i soggetti attuatori del progetto, sino ad eventuali diverse disposizioni formalmente adottate dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale è peraltro tenuta a comunicare al Presidente del Consiglio Regionale per l'esame della Competente Commissione Consiliare, entro 20 giorni dalla loro adozione e per le competenti valutazioni ed eventuali determinazioni consiliari, i provvedimenti adottati in attuazione dei commi I e II, in quanto non meramente applicativi di profili già disciplinati nel progetto approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1.

     Le norme della L.R. 8.7.97 n. 32 contrastanti con il protocollo d'intesa di cui sopra devono ritenersi abrogate.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.