Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 30/04/2009 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Entrata |
Art. 2. Residui attivi |
Art. 3. Accertamento, riscossione e versamento |
Art. 4. Spesa |
Art. 5. Residui passivi |
Art. 6. Unità Previsionali di Base |
Art. 7. Contabilità Speciali |
Art. 8. Autonomia del Consiglio regionale |
Art. 9. Autorizzazione per impegni e pagamenti |
Art. 10. Quadro Generale Riassuntivo |
Art. 11. Saldo Finanziario |
Art. 12. Residui passivi spese in conto capitale |
Art. 13. Residui passivi spese correnti |
Art. 14. Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione |
Art. 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie |
Art. 16. Fondo di riserva per le spese impreviste |
Art. 17. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa |
Art. 18. Variazioni al bilancio |
Art. 19. Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B. |
Art. 20. Rinumerazione dei capitoli |
Art. 21. Garanzie prestate dalla Regione |
Art. 22. Variazioni relative alle contabilità speciali |
Art. 23. Restituzioni di importi a destinazione vincolata |
Art. 24. Eliminazione dei capitoli |
Art. 25. Pubblicità degli atti |
Art. 26. Annullamento dei diritti di credito |
Art. 27. Limite per gli impegni |
Art. 28. Erogazione delle spese |
Art. 29. Disposizioni per i pagamenti |
Art. 30. Bilancio pluriennale |
Art. 31. Aziende per il Diritto allo Studio Universitario |
Art. 32. Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A. |
Art. 33. Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R. |
Art. 34. Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A. |
Art. 35. Ente Abruzzo Lavoro |
Art. 36. Agenzia Sanitaria regionale – A.S.R. |
Art. 36 bis. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.) |
Art. 37. Entrata in vigore |
§ 6.1.178 - L.R. 30 aprile 2009, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009 - 2011.
(B.U. 15 maggio 2009, n. 5 Straord.)
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1. Entrata
1. E' approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
2. E' approvato in € 7.921.325.586,45 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2009, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 621.175.520,00 risultante al 1° gennaio 2009.
Art. 2. Residui attivi
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2008 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 è di € 5.716.847.136,62.
Art. 3. Accertamento, riscossione e versamento
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2009 giusta lo stato di previsione dell'entrata.
Art. 4. Spesa
1. E' approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
2. E' approvato in € 7.921.325.586,45 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
Art. 5. Residui passivi
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2008 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 è di € 4.583.382.886,62.
Art. 6. Unità Previsionali di Base
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della
Art. 7. Contabilità Speciali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della
Art. 8. Autonomia del Consiglio regionale
1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla
2. Ai sensi dell’art. 46 della
Art. 9. Autorizzazione per impegni e pagamenti
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.
Art. 10. Quadro Generale Riassuntivo
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 previsto dall'art. 17 della
Art. 11. Saldo Finanziario
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.754.639.770,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 U.P.B. 15.01.003 , 323700 U.P.B. 15.02.003 , 323500 U.P.B. 15.02.003 e 321920 U.P.B. 15.01.002 allegata alla presente legge, a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, e dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2009 allegata alla presente legge.
Art. 12. Residui passivi spese in conto capitale
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 U.P.B. 15.02.003 denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a della
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza dell’obbligazione giuridica e dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 13. Residui passivi spese correnti
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 U.P.B. 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza della obbligazione giuridica e dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 14. Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b della
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c della
3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli artt. 12 e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.553.383.554,41 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 per l’importo di € 82.256.215,59.
Art. 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della
2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.
Art. 16. Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 U.P.B. 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della
2. I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.
Art. 17. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
1. Ai sensi dell’art. 20 della
2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 U.P.B. 15.02.003 denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale” con uno stanziamento di € 200.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della
3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma dell’art. 20 della
Art. 18. Variazioni al bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della
Art. 19. Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della
2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della
Art. 20. Rinumerazione dei capitoli
1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
Art. 21. Garanzie prestate dalla Regione
1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 U.P.B. 16.03.003 ai sensi dell’art. 24 della
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
Art. 22. Variazioni relative alle contabilità speciali
1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 23. Restituzioni di importi a destinazione vincolata
1. Ai sensi dell’art. 25 della
Art. 24. Eliminazione dei capitoli
1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utilizzabili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
Art. 25. Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
Art. 26. Annullamento dei diritti di credito
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.
Art. 27. Limite per gli impegni
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
2. L’operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 28. Erogazione delle spese
1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.
Art. 29. Disposizioni per i pagamenti
1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 5, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 30. Bilancio pluriennale
1. E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2009 – 2011 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 31. Aziende per il Diritto allo Studio Universitario
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 17 della
- € 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511
per spese correnti;
- € 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322
per spese in conto capitale;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 32. Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 20 della
-€ 11.300.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 – per oneri per il personale e per le spese di funzionamento.
- € 0,00 al capitolo 07.02.017 – 102380- per attività ed iniziative d’istituto [1].
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 33. Agenzia di Promozione Turistica regionale – A.P.T.R.
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 29 della
- € 4.000.000,00 al capitolo 09.01.002 -241585- per contributi per il finanziamento dell’Azienda.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 34. Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A.
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 29 della
- € 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 -291550- per il funzionamento dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 35. Ente Abruzzo Lavoro
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 7 della
- € 600.000,00 al capitolo 11.01.001 -21412- per attività ed iniziative dell’istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36. Agenzia Sanitaria regionale – A.S.R.
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi della
- € 2.500.000,00 al capitolo 12.01.001 -81509- per il finanziamento dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Sanitaria regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36 bis. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.) [2]
1. Ai sensi dell'art. 47 della
2. Ai sensi dell'art. 25 della
a) Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;
b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 37. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 1 della