§ 6.1.104 - L.R. 10 maggio 2002, n. 8.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 - Bilancio pluriennale 2002 - 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/05/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. E’ approvato in Euro 5.906.403.054,60 il totale generale dell’entrata del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2002
Art. 2.      1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2001 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 è di Euro [...]
Art. 3.      1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 2002 giusta lo stato di previsione [...]
Art. 4.      1. E’ approvato in Euro 5.906.403.054,60 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2002
Art. 5.      1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2001 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 è di Euro [...]
Art. 6.      1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, sono approvate le singole unità previsionali di base come indicate nel bilancio di previsione
Art. 7.      1. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 é la n. 01 01 005 denominata “Funzionamento del Consiglio [...]
Art. 8.      1. E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, 1° comma
Art. 9.      1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002 previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76
Art. 10.      1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.219.770.000,00, riportato nello stato di previsione dell’entrata, [...]
Art. 11.      1. Per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvata l’acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai [...]
Art. 12.      1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, [...]
Art. 13.      1. Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 4 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge
Art. 15.      1. I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta [...]
Art. 16.      1. Per gli effetti del 3° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in Euro 181.169.356,63
Art. 17.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 1° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad introdurre variazioni al bilancio per l’istituzione di nuove unità previsionali di [...]
Art. 18.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 2° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta [...]
Art. 19.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 3° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione [...]
Art. 20.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 5° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 a disporre variazione compensative, nell’ambito della stessa o diverse unità previsionali di [...]
Art. 21.      1. Le variazioni di bilancio di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 sono disposte su proposta del competente Direttore Regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la [...]
Art. 22.      1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre con propri decreti, il trasferimento dai capitoli nn. 323000 e 324000 dello [...]
Art. 23.      1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2002 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano [...]
Art. 24.      1. Per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il Cap. 312600
Art. 25.      1. Il Presidente della Giunta Regionale, in dipendenza di necessità connesse con l’esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, [...]
Art. 26.      1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’istituzione di appositi capitoli nello stato di [...]
Art. 27.      1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 28.      1. La Giunta Regionale, in base a tutte le prescrizioni contenute nell’art. 23 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è autorizzata, nel corso dell’anno finanziario 2002 e nel rispetto delle [...]
Art. 29.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle [...]
Art. 30.      1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi
Art. 31.      1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso [...]
Art. 32.      1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria Regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia - Sezione di [...]
Art. 33.      1. Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare in bilancio, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 2001 ma pubblicate, solo successivamente, il [...]
Art. 34.      1. E’ approvato il bilancio relativo al triennio 2002 - 2004, quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002
Art. 35.      1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Ente Abruzzo Lavoro
Art. 36.      1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2001, n. 76 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2002 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di Teramo, [...]
Art. 37.      1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A.
Art. 38.      1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2001, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale A.P.T.R.
Art. 39.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2002


§ 6.1.104 - L.R. 10 maggio 2002, n. 8.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 - Bilancio pluriennale 2002 - 2004.

(B.U. n. 67 speciale del 24 maggio 2002).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

Art. 1.

     1. E’ approvato in Euro 5.906.403.054,60 il totale generale dell’entrata del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2002.

     2. E’ approvato in Euro 6.611.146.294,60 il totale generale dell’entrata del bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2002, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 52.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2002.

 

     Art. 2.

     1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2001 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 è di Euro 1.930.515.000,00.

 

     Art. 3.

     1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 2002 giusta lo stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 4.

     1. E’ approvato in Euro 5.906.403.054,60 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2002.

     2. E’ approvato in Euro 6.611.146.294,60 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 5.

     1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2001 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 è di Euro 762.745.000,00.

 

     Art. 6.

     1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, sono approvate le singole unità previsionali di base come indicate nel bilancio di previsione.

     2. Sono approvate le contabilità speciali iscritte nell’entrata e nella spesa per complessivi Euro 2.106.906.000,00.

 

     Art. 7.

     1. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 é la n. 01 01 005 denominata “Funzionamento del Consiglio Regionale”.

     2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 della citata L.R. 18/2001, è approvato l’allegato bilancio del Consiglio Regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nell’unità previsionale di base indicata nel precedente comma.

 

     Art. 8.

     1. E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, 1° comma.

     2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, 2° comma.

 

     Art. 9.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002 previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

 

     Art. 10.

     1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.219.770.000,00, riportato nello stato di previsione dell’entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 e 323700 a seguito dell’eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria.

 

     Art. 11.

     1. Per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvata l’acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 8 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di Euro 21.552.087,00.

     2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

     3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

     della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

     dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza, dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 13.

     1. Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 4 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 321920) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco n. 1.

     3. Di uguale facoltà di prelevamento è investito il Dirigente del Servizio Bilancio, mediante ordinanza, per il pagamento dei residui passivi delle spese di parte corrente, eliminati per perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero in nuovi capitoli.

     4. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al terzo comma sono disposti previo accertamento e certificazione esclusivamente da parte della Direzione competente:

     della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

     dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza, dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 14.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 denominato “Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” per Euro 490.390.000,00.

     2. E’ altresì autorizzata, sempre nello stato di previsione della spesa, l’iscrizione del capitolo 323600 denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” per Euro 730.000.000,00.

     3. Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente a Euro 1.220.390.000,00 e parzialmente coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 10.

     4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria ordinanza, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15.

     1. I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

     2. I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.

 

     Art. 16.

     1. Per gli effetti del 3° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in Euro 181.169.356,63.

     2. I trasferimenti dal predetto fondo sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del citato 3° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

 

     Art. 17.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 1° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad introdurre variazioni al bilancio per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

 

     Art. 18.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 2° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per gli stanziamenti che costituiscono limiti d’impegno e per gli stanziamenti direttamente regolati con legge.

 

     Art. 19.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 3° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 20.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 5° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 a disporre variazione compensative, nell’ambito della stessa o diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo.

 

     Art. 21.

     1. Le variazioni di bilancio di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 sono disposte su proposta del competente Direttore Regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.

     2. I relativi provvedimenti sono comunicati al Consiglio Regionale e al Servizio Bilancio.

 

     Art. 22.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre con propri decreti, il trasferimento dai capitoli nn. 323000 e 324000 dello stato di previsione della spesa, delle somme necessarie per l’attuazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

 

     Art. 23.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2002 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti, in tutto o in parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 323000 e 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 5° del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

 

     Art. 24.

     1. Per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il Cap. 312600.

     2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse.

     3. L’elenco n. 6 allegato al bilancio è redatto in base a quanto stabilito dal citato art. 24.

 

     Art. 25.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, in dipendenza di necessità connesse con l’esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’istituzione di capitoli negli stati di previsione dell’entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi.

 

     Art. 26.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa relativi alle contabilità speciali strettamente connessi tra loro per disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 27.

     1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

 

     Art. 28.

     1. La Giunta Regionale, in base a tutte le prescrizioni contenute nell’art. 23 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, è autorizzata, nel corso dell’anno finanziario 2002 e nel rispetto delle condizioni indicate ne i successivi commi, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell’importo di Euro 232.000.000,00, conformemente alla sussistenza dei limiti dell’indebitamento ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

     tasso massimo: 6 %

     durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.

     3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2001 e di quelli dei quali si autorizza la contrazione a valere per l’anno 2002, pari a presumibili Euro 54.500.000,00, sono iscritte nei capitoli 311730 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.

     4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma o alla rinegoziazione dei mutui pregressi, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.

 

     Art. 29.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

     2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

 

     Art. 30.

     1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

     2. L’operatività di tutte le legge regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

     3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

 

     Art. 31.

     1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della L. 23.12.2000, n. 388.

 

     Art. 32.

     1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria Regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

     2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria Regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

     3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, quinto comma, della Legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazione ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

 

     Art. 33.

     1. Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare in bilancio, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 2001 ma pubblicate, solo successivamente, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a procedere alla contabilizzazione delle partite stesse in occasione dell’accertamento provvisorio dei residui.

     2. Nei confronti di tali partite sono applicabili, comunque, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

     Art. 34.

     1. E’ approvato il bilancio relativo al triennio 2002 - 2004, quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ENTI ED ALLE AZIENDE REGIONALI

 

     Art. 35.

     1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

     2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:

     Euro 1.000.000,00 al capitolo 21412 - U.P.B. 11 01 001 per attività ed iniziative di Istituto.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 36.

     1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2001, n. 76 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2002 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila.

     2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:

     - Euro 5.000.000,00 al cap. 41511 - U.P.B. 10 01 002 per spese correnti;

     - Euro 516.000,00 al capitolo 42322 - U.P.B. 10 02 001;

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 37.

     1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..

     2. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.S.S.A.:

     - Euro 13.791.772,00 al capitolo 101580 - U.P.B. 07 01 015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

     - Euro 6.774.228,00 al capitolo 102380 - U.P.B. 07 02 017 per attività ed iniziative d’istituto.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 38.

     1. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 marzo 2001, n. 76 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2002 dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale A.P.T.R..

     2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.P.T.R.:

     3. Euro 4.900.000,00 al capitolo 241585 - U.P.B. 09.01.002 per contributi per il funzionamento dell’Azienda

     - Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Azienda di Promozione Turistica Regionale

     - A.P.T.R. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 39.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegati [1]

     (Omissis).


[1] Allegati modificati dall’art. 3 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25.