§ 6.1.11 - L.R. 15 settembre 1981, n. 45.
Modifica ed integrazioni alla L.R. n. 8 del 1 marzo 1974 - Norme sulla contabilità del Consiglio Regionale d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:15/09/1981
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni del Servizio Economato del Consiglio regionale).
Art. 2.  (Struttura).
Art. 3.  (Dotazioni di magazzino).
Art. 4.  (Albo delle ditte).
Art. 5.  (Capitolato d'oneri).
Art. 6.  (Autorizzazione delle spese).
Art. 7.  (Contratti).
Art. 8.  (Ordinazione).
Art. 9.  (Fondo cassa).
Art. 10.  (Pagamenti).
Art. 11.  (Scritture).
Art. 12.  (Rendiconti di cassa).
Art. 13.  (Servizio di cassa).
Art. 14.  (Responsabilità del cassiere).
Art. 15.  (Verifiche di cassa).
Art. 16.  (Passaggio della cassa).
Art. 17.  (Rinvio).
Art. 18.  (Abrogazione).
Art. 19.  (Urgenza).


§ 6.1.11 - L.R. 15 settembre 1981, n. 45.

Modifica ed integrazioni alla L.R. n. 8 del 1 marzo 1974 - Norme sulla contabilità del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

(B.U. n. 34 del 30 settembre 1981).

 

Art. 1. (Attribuzioni del Servizio Economato del Consiglio regionale).

     Il Servizio Economato del Consiglio regionale esercita nell'ambito delle normative contenute nella legge 6 dicembre 1973, n. 853 le seguenti funzioni:

     1) presentazione di proposte in ordine alla trattazione delle forniture occorrenti per il funzionamento degli Uffici e Servizi del Consiglio regionale;

     2) amministrazione delle spese di Ufficio e, in particolare, delle spese postali e telegrafiche, delle spese di riscaldamento, per utenze di luce, forza motrice, acqua e gas, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili, per l'uso degli automezzi, nonché di quelle relative ai locali occupati dagli Uffici e servizi del Consiglio regionale:

     3) gestione della cassa economale e dei magazzini;

     4) custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

     5) presentazione di proposte per l'organizzazione e la liquidazione delle spese in ordine alla gestione amministrativa dei telefoni, degli impianti dei nuovi apparecchi, dello spostamento e soppressione di quelli esistenti;

     6) allestimenti di convegni e conferenze deliberati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     7) istruzione delle pratiche relative ai compiti sopra specificati.

     Il Servizio Economato attende inoltre ad ogni altro compito che gli venga affidato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Struttura).

     Al Servizio Economato è preposto l'Economo, che viene nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fra il personale in servizio presso il Consiglio regionale con livello funzionale compatibile con le attribuzioni di cui all'articolo 1 e con le norme relative all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale.

     L'Ufficio di Presidenza può, con proprio provvedimento, affidare ad un impiegato in servizio presso il Consiglio regionale l'incarico di coadiuvare l'Economo nell'espletamento delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 3. (Dotazioni di magazzino).

     Per il materiale di uso generale e ricorrente, il Servizio Economato ha cura di promuovere la costituzione di congrue dotazioni di magazzino in modo da poter fronteggiare tempestivamente le ordinarie necessità degli Uffici e dei servizi del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Albo delle ditte).

     Il Servizio Economato deve compilare e tenere costantemente aggiornato l'albo delle ditte e delle imprese ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi, nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

     L'albo è formato in base alle domande presentate dalle ditte e dalle imprese o per l'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Capitolato d'oneri).

     Le forniture ed i lavori effettuati tramite il Servizio Economato, nei limiti delle norme di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono eseguiti di regola, in base ad appositi capitolati d'oneri contenenti i seguenti elementi:

     a) oggetto della fornitura o lavoro;

     b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

     c) ammontare presunto della spesa;

     d) termine e luogo della consegna;

     e) modalità di controllo e di collaudo;

     f) misure e modalità per l'applicazione della cauzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

     g) penalità applicabili per ritardi nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

     h) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, come, ad esempio, quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali, imballo, trasporto, montaggio e simili.

     Gli schemi dei capitolati d'oneri, sia generali che speciali, sono studiati e predisposti dal Servizio Economato.

 

     Art. 6. (Autorizzazione delle spese).

     Salvo quanto previsto dall'art. 9, per tutte le spese inerenti alle proprie attribuzioni, il Servizio Economato deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

     A tale scopo esso è tenuto a proporre l'adozione delle relative deliberazioni per l'assunzione degli impegni di spesa.

 

     Art. 7. (Contratti).

     Alla stipulazione dei contratti relativi alle forniture e ai lavori effettuati tramite il Servizio Economato, ai sensi della presente legge, provvede l'ufficio rogante, che curerà inoltre le denunce fiscali, la registrazione degli atti, nonché, su proposte del Servizio Economato, lo svincolo delle eventuali cauzioni.

 

     Art. 8. (Ordinazione).

     Le forniture ed i lavori sono ordinati mediante bolletta da staccarsi da apposito bollettario firmato dall'Economo.

     Ogni bolletta deve contenere l'indicazione dell'oggetto della fornitura e del lavoro e le condizioni alle quali esse devono essere eseguiti.

 

     Art. 9. (Fondo cassa).

     Al Servizio Economato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e mediante mandati tratti sui rispettivi capitoli di bilancio, viene assegnato un fondo di anticipazione per provvedere al pagamento:

     a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi delle relative tasse di circolazione, nonché della tassa di rinnovazione annuale delle patenti di guida dei conducenti;

     b) delle spese per la manutenzione, trasporto e riparazione dei mobili, arredi e macchine;

     c) delle spese postali e telegrafiche, di carte e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto dei materiali;

     d) delle altre spese per servizi e forniture varie attinenti al funzionamento degli Uffici del Consiglio regionale, autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     e) delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale per importi non superiori a L. 200.000, previa autorizzazione del Presidente;

     f) degli anticipi e rimborso delle spese di missione, debitamente autorizzati, per i Consiglieri ed il personale del Consiglio regionale.

     Il fondo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle presumibili esigenze.

     Il fondo predetto dovrà essere depositato in un conto corrente fruttifero presso l'Istituto di Credito che gestisce il Servizio di Tesoreria della Regione, intestato all'Economato del Consiglio Regionale.

     Il prelevamento delle somme sarà eseguito a mezzo di assegni bancari firmati dall'Economo.

     Gli interessi accreditati sul c/c vanno annualmente versati alla Tesoreria della Regione.

     L'Economato non può disporre che le somme anticipate vengano utilizzate per un uso diverso da quello per cui sono state assegnate.

 

     Art. 10. (Pagamenti).

     I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa dell'Economato vengono effettuati attraverso appositi ordini a madre e figlia firmati dall'Economo e dal Presidente o da un vice Presidente del Consiglio regionale.

     Gli ordinativi di pagamento dovranno indicare:

     a) il capitolo di bilancio sul quale viene effettuata la spesa con le relative disponibilità;

     b) la persona del creditore o colui che è autorizzato a riscuotere ed a quietanzare nel caso di ditte o di imprese;

     c) la causale del pagamento;

     d) l'importo in cifre e in lettere;

     e) la data del pagamento;

     f) la quietanza.

 

     Art. 11. (Scritture).

     Per il servizio di cassa, il Servizio Economato deve tenere apposito giornale, nel quale deve registrare con rigoroso ordine cronologico le anticipazioni, i pagamenti eseguiti e le reintegrazioni ottenute.

     Tali operazioni vanno annotate inoltre su apposito partitario distintamente per oggetto e stanziamento.

     La tenuta delle scritture dovrà adeguarsi alle esigenze di meccanizzazione.

 

     Art. 12. (Rendiconti di cassa).

     Per le spese erogate e per le anticipazioni ricevute, il Servizio Economato deve presentare, al termine di ciascun trimestre, al Servizio Ragioneria del Consiglio Regionale, il rendiconto distinto per ogni capitolo di bilancio cui le spese e le anticipazioni si riferiscono, corredato della relativa documentazione e di un riepilogo generale.

     Il Servizio Ragioneria, esaminato e riscontrato regolare il rendiconto, propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la reintegrazione del fondo.

     Al termine dell'esercizio, dopo aver presentato il rendiconto dell'ultimo trimestre, il Servizio Economato provvede al versamento nella Tesoreria della Regione dei saldi esistenti sulle anticipazioni ricevute e presenta il rendiconto finale dell'ultimo trimestre a pareggio.

 

     Art. 13. (Servizio di cassa).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affida, con proprio provvedimento, il servizio di cassa ad un cassiere scelto fra il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

     Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità per la gestione del servizio di cassa.

     L'immediata vigilanza sul cassiere spetterà all'Economo.

 

     Art. 14. (Responsabilità del cassiere).

     Il cassiere è personalmente responsabile delle somme ricevute sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico.

     Egli deve custodire in cassaforte i valori di qualsiasi natura ed è, altresì, autorizzato a tenere giacente in essa una somma non superiore a quella complessivamente assicurata contro il furto e l'incendio.

     Il cassiere risponde inoltre della regolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca e delle monete introitate,

dell'identificabilità dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario di assegni, vaglia e simili in tempo utile.

     Il cassiere è soggetto agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.

 

     Art. 15. (Verifiche di cassa).

     Il Servizio di cassa è soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie.

     Le prime sono eseguite ad intervalli non superiori ai tre mesi; le seconde ogni volta che siano ritenute opportune dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     Le verifiche di cassa sono effettuate da un componente dell'Ufficio di Presidenza all'uopo designato e dal responsabile del Servizio Ragioneria del Consiglio regionale.

     Di ogni verifica si stende verbale in triplice esemplare sottoscritto dagli intervenuti.

     I piccoli importi che risultassero mancanti al termine della verifica devono essere immediatamente rifusi dal cassiere, mentre le eventuali eccedenze devono essere introitate nel giornale di cassa quali valori estranei in attesa che ne vengano chiarite le cause.

 

     Art. 16. (Passaggio della cassa).

     In caso di cessazione dall'incarico o di assenza, anche temporanea dal Servizio, il Cassiere deve effettuare la consegna della cassa al subentrante designato.

     All'atto del passaggio della cassa si esegue la verifica di cui all'art. 15 con l'intervento dell'Economo, del Cassiere uscente e di quello subentrante.

     Dell'avvenuto passaggio si dà atto nel verbale di consistenza di valori di cassa, un esemplare del quale deve essere consegnato anche al cessante.

     Il subentrante deve astenersi dall'assumere le sue funzioni senza la preventiva verifica e la presa in consegna della cassa.

     Qualora, per qualsiasi causa, il cessante non sia in grado di effettuare personalmente la consegna della cassa, può delegare una persona di sua fiducia anche estranea all'amministrazione.

 

     Art. 17. (Rinvio).

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulla contabilità della Regione Abruzzo e, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

 

     Art. 18. (Abrogazione).

     Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge.

 

     Art. 19. (Urgenza).

     (Omissis).