§ 5.5.4 - L.R. 22 luglio 1987, n. 43.
Promozione e incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-ricreative, nel triennio 1987-89.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:22/07/1987
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Programma triennale).
Art. 4.  (Nuclei sportivi attrezzati).
Art. 5.  (Gestione degli impianti).
Art. 6.  (Consulta regionale per lo sport).
Art. 7.  (Convenzione Regione - CONI).
Art. 8.  (Convenzioni per l'utilizzo di strutture scolastiche).
Art. 9.  (Campo di applicazione e soggetti beneficiari).
Art. 10.  (Domande e documentazione per il finanziamento di opere e impianti da parte di Comuni e Comunità Montane).
Art. 11.  (Domande e documentazione per il finanziamento di opere e impianti da parte di società sportive, associazioni sportive, Enti di promozione sportiva e privati).
Art. 12.  (Attuazione piani annuali di intervento).
Art. 13.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 14.  (Procedure per le opere eseguite da Enti pubblici).
Art. 15.  (Vincolo di destinazione).
Art. 16.  (Convenzioni con Istituti di Credito).
Art. 17.  (Riduzione e revoca dei contributi).
Art. 18.  (Direttive per la gestione degli impianti pubblici).
Art. 19.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 26.  (Non cumulabilità).
Art. 27.  (Disposizioni transitorie).
Art. 28.  (Abrogazione).
Art. 29.  (Norma finanziaria).
Art. 30.  (Urgenza).


§ 5.5.4 - L.R. 22 luglio 1987, n. 43.

Promozione e incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-ricreative, nel triennio 1987-89.

(B.U. n. 11 straord. del 31 agosto 1987).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

 

Art. 1. (Principi generali).

     La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, riconosce nella pratica sportiva e nel tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, opera per garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.

     La Regione individua nella collaborazione fra istituzioni pubbliche, enti di promozione sportiva, società sportive e associazioni sportive il metodo normale cui deve ispirarsi l'azione propria e degli Enti locali per una larga diffusione della pratica sportiva nella società.

 

     Art. 2. (Finalità).

     La Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente art. 1, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 interviene attraverso:

     a) la programmazione delle strutture e dei servizi sportivi e ricreativi, assicurando la massima accessibilità spaziale, temporale e sociale dell'impianto;

     b) gli interventi atti a favorire l'espansione delle capacità promozionali degli Enti di promozione sportiva, delle società sportive e delle associazioni sportive che prevedano l'attuazione di concrete iniziative per rendere la pratica sportiva e l'attività fisico-ricreativa maggiormente accessibile a tutti i cittadini;

     c) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale ai fini promozionali, ivi compresi convegni, seminari, studi e ricerche in materia di sport;

     d) iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-organizzativa degli operatori sportivi.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 3. (Programma triennale).

     La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui al successivo art. 6, redige il programma triennale per lo sviluppo dei servizi e per la promozione delle relative attività, e lo sottopone all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Il programma deve contenere:

     a) la ricognizione degli impianti esistenti, pubblici e privati, nel territorio regionale;

     b) la indicazione dei servizi e degli impianti sportivi e del tempo libero da privilegiare per lo sviluppo della pratica sportiva dei giovani e per la difesa della persona umana;

     c) la dotazione minima degli impianti e servizi di ciascun nucleo sportivo, attrezzato per ciascuna sub-area con popolazione di almeno 8.000 abitanti;

     d) la individuazione, per ogni area e sub-area, degli impianti di cui alla precedente lettera c) finanziabili nel triennio, indicando per ciascuno le fonti di finanziamento regionale, e/o nazionale e/o comunitario e avuto riguardo alle dotazioni pubbliche e/o private già esistenti nell'area o nella sub-area;

     e) la individuazione degli impianti essenziali nei Comuni minori che non possono giovarsi dell'uso dei nuclei sportivi attrezzati a causa della loro localizzazione e distanza;

     f) la individuazione degli impianti di cui alle precedenti lettere d) ed e) finanziabili con i fondi previsti dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

     g) i piani annuali di intervento concernenti gli impianti sportivi con la indicazione delle iniziative ammesse ai contributi regionali e/o nazionali e/o comunitari e dell'ammontare di tali contributi;

     h) i criteri per l'incentivazione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero, attraverso la concessione dei contributi di cui alla presente legge, e la individuazione della priorità di intervento;

     i) la individuazione delle incentivazioni delle iniziative pubbliche e private, avuto riguardo alle provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali e alle norme di loro concessione.

 

     Art. 4. (Nuclei sportivi attrezzati).

     Ogni nucleo sportivo attrezzato deve comprendere:

     a) gli impianti sportivi e di tempo libero di base, con i rispettivi servizi;

     b) verde pubblico, della estensione almeno pari a quella destinata agli impianti;

     c) i servizi di ristorazione;

     d) attrezzature per parco giochi per bambini.

 

     Art. 5. (Gestione degli impianti).

     La gestione e la manutenzione ordinaria dei nuclei attrezzati o impianti singoli, realizzati da enti pubblici con i benefici della presente legge, sono affidati dall'Ente competente a società o cooperative, con preferenza a quelle di cui alla L.R. 11 novembre 1986, n. 63, con apposita convenzione.

     L'utilizzazione dei nuclei attrezzati e impianti sportivi deve essere garantita a tutti i cittadini, alle società sportive, alle associazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva e ai gruppi scolastici gravanti nell'ambito del territorio interessato.

     La Giunta regionale impartisce le direttive per la gestione dei nuclei attrezzati e degli impianti sportivi, nonché per la determinazione delle relative tariffe.

 

     Art. 6. (Consulta regionale per lo sport).

     E' istituita la Consulta regionale per lo sport, quale organo consultivo della Giunta regionale.

     La Consulta, su richiesta del competente Settore Sport, esprime pareri e/o proposte sulle materie disciplinate dal Titolo III della L.R. 22.7.1987, n. 43 (Interventi concernenti gli impianti sportivi) [1].

     I componenti della Consulta regionale dello sport durano in carica 5 anni e decadono, in ogni caso, con lo scioglimento del Consiglio regionale [2].

     La Consulta regionale è composta:

     a) dal componente pro-tempore la Giunta regionale preposto al Settore Sport, con funzione di Presidente; in caso di impedimento o assenza, lo sostituisce il Coordinatore del Settore Sport [3];

     b) dal Delegato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

     c) da un rappresentante designato dall'UNCEM;

     d) da un rappresentante designato dall'UPI;

     e) da un rappresentante designato dall'ANCI;

     f) dal Sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

     g) da quattro rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

     h) da quattro Presidenti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed operanti in Regione, designati, a maggioranza, in una riunione congiunta degli enti medesimi, convocata e presieduta dal Presidente regionale del CONI [3];

     i) da due esperti in materia nominati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport e Tempo Libero [*].

     Ai lavori della Consulta partecipano, con [4] diritto di voto, i coordinatori del Settore Diritto allo Studio, Sport e Tempo Libero e del Settore Bilancio e Programmazione, nonché il Dirigente del Servizio Sport e Tempo Libero [*].

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Regione, designato dal componente la Giunta preposto al Servizio Sport e Tempo Libero [*].

     La Consulta ha sede presso la Giunta regionale, Servizio Sport e Tempo Libero [*], e si riunisce su convocazione del suo Presidente.

     La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, purché questi siano stati messi a conoscenza della data e degli argomenti della riunione almeno sette giorni prima della data medesima.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Consulta viene costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, quando sia stata designata almeno la metà dei suoi Componenti.

     Ai componenti della Consulta spettano le indennità e i compensi in base alle vigenti norme regionali.

 

     Art. 7. (Convenzione Regione - CONI).

     Nel quadro delle finalità della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per lo sport, è autorizzata a stipulare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) una apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

     In particolare sono da prevedere nella convenzione opportune consulenze tecniche da parte del CONI, ai sensi dell'art. 56, lettera b) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi compresa la sottoposizione al parere tecnico degli organi periferici del CONI dei progetti di intervento per impianti sportivi per i quali sia stata inoltrata domanda di contributo alla Regione.

 

     Art. 8. (Convenzioni per l'utilizzo di strutture scolastiche).

     La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, l'uso degli edifici e delle strutture scolastiche da utilizzare per attività sportive e fisico-ricreative al di fuori della normale attività di istituto.

 

TITOLO III

INTERVENTI CONCERNENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI

 

     Art. 9. (Campo di applicazione e soggetti beneficiari).

     La Regione, al fine di promuovere l'incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio destinato ad uso sportivo e ricreativo, concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione, il completamento e il miglioramento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.

     Sono destinatari di tali contributi:

     a) per la realizzazione dei nuclei attrezzati:

     1) i Comuni con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti;

     2) le Comunità Montane;

     3) i Comuni classificati di notevole interesse turistico che risultano sprovvisti di adeguate attrezzature;

     4) i Comuni tra loro associati e/o convenzionati, con popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti;

     5) le società sportive, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e i privati;

     b) per la realizzazione, il completamento ed il miglioramento di impianti singoli:

     1) i Comuni;

     2) le Comunità Montane;

     3) le società sportive, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e i privati.

     Per la realizzazione delle opere e degli impianti la Regione concede un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

     a) per la realizzazione dei nuclei attrezzati fino ad un massimo del:

     1) 100% della spesa ammissibile, per l'acquisizione delle aree e per opere di forestazione, sistemazione del terreno, acquedotti, fognature, strade ed elettrodotti;

     2) 70% della spesa ammissibile relativa agli impianti sportivi e ricreativi compresi nella dotazione di base;

     3) 50% della spesa ammissibile relativa a locali destinati alla ristorazione;

     b) per la realizzazione, il completamento e il miglioramento di impianti singoli fino ad un massimo del:

     1) 50% della spesa ammissibile, compresa quella per l'acquisizione dell'area per la realizzazione di nuovi impianti;

     2) 100% della spesa ammissibile, per il completamento e il miglioramento di impianti.

     Quando le opere di cui al presente articolo sono finanziate con i fondi ordinari e/o straordinari nazionali e/o comunitari, si applicano i criteri previsti dalle rispettive norme. Se questi sono meno vantaggiosi di quelli previsti dal presente articolo, la Giunta regionale concede la differenza.

     Quando le opere previste dal presente articolo sono realizzate da privati, il contributo regionale non può superare il 50% delle percentuali indicate nel precedente comma 3 e comunque non può superare il 10% della somma destinata agli interventi previsti dal presente Titolo.

     La erogazione del contributo ai soggetti di cui al punto 5 della lettera a) e al punto 3 della lettera b) del presente articolo è subordinata alla stipula da parte degli stessi di una convenzione con il Comune per la gestione degli impianti, redatta sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Regione.

 

     Art. 10. (Domande e documentazione per il finanziamento di opere e impianti da parte di Comuni e Comunità Montane).

     I Comuni singoli, i Comuni tra loro associati e/o convenzionati e le Comunità Montane che intendono ottenere la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 9, presentano alla Giunta regionale - Servizio Sport e Tempo Libero [*], entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) deliberazione relativa alla realizzazione delle opere o impianti per i quali si chiede l'intervento finanziario, munita degli estremi di esecutività;

     b) progetto di massima contenente la planimetria generale della zona interessata, elaborati grafici e relazione tecnica e illustrativa;

     c) preventivo sommario di spesa e piano finanziario con le indicazioni delle diverse forme di finanziamento;

     d) l'analisi degli effetti economico-sociali attesi dalla realizzazione del progetto.

 

     Art. 11. (Domande e documentazione per il finanziamento di opere e impianti da parte di società sportive, associazioni sportive, Enti di promozione sportiva e privati).

     Le società sportive, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e i privati che intendono ottenere la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 9, presentano apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Tali domande, indirizzate alla Giunta regionale - Servizio Sport e Tempo Libero [*], vanno presentate tramite i Comuni competenti per territorio.

     La domanda va corredata della documentazione prevista dai punti b), c), e d), di cui al precedente articolo 10.

     I Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, le domande pervenute, corredandole di motivato parere circa l'ammissibilità dell'opera ai finanziamenti regionali e la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 12. (Attuazione piani annuali di intervento).

     In attuazione dei piani annuali di intervento di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale, per le iniziative ammesse a contributo, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, fissando il termine entro il quale devono presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

     a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato dall'organo competente;

     b) concessione o autorizzazione edilizia, nei casi previsti;

     c) piano finanziario della copertura della spesa;

     d) parere tecnico del CONI;

     e) schema di convenzione relativa alla gestione degli impianti a norma del precedente articolo 5, nei casi richiesti.

     La Giunta regionale verifica la conformità dei progetti alle previsioni del programma regionale di cui al precedente art. 3 ed alla normativa vigente ed indica le fonti di finanziamento per ciascuno di essi, procedendo agli impegni di spesa quando questa fa carico al bilancio regionale.

 

     Art. 13. (Modalità di erogazione dei contributi).

     Alla erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale in due soluzioni:

     a) una prima, pari al 50%, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori;

     b) una seconda, per il restante 50%, a presentazione da parte del beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato da un tecnico nominato dalla Giunta regionale, su designazione del componente preposto al Servizio Sport e Tempo Libero [*], e di parere tecnico del CONI.

     Se l'opera è realizzata con i fondi nazionali e/o comunitari, le procedure di erogazione dei benefici sono conformi a quelle previste dalle rispettive norme.

 

     Art. 14. (Procedure per le opere eseguite da Enti pubblici).

     Per le opere eseguite da enti pubblici trovano applicazione, in quanto compatibili, la normativa e le procedure vigenti in materia di opere pubbliche eseguite con il finanziamento o il contributo finanziario della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 febbraio 1982, n. 15.

 

     Art. 15. (Vincolo di destinazione).

     I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 9 devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di almeno 15 anni.

     In caso di mutamento della destinazione prima del termine previsto dal precedente comma, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 16. (Convenzioni con Istituti di Credito).

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e con altri Istituti di credito autorizzati, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo, per la spesa eccedente l'ammontare del contributo regionale.

 

     Art. 17. (Riduzione e revoca dei contributi).

     La Giunta regionale, qualora in sede di verifica delle opere accerti una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

     La Giunta regionale revoca la concessione del contributo se:

     a) l'iniziativa non viene realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

     b) viene accertata irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     c) vengono apportate alle opere o impianti ammessi a contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie.

 

     Art. 18. (Direttive per la gestione degli impianti pubblici).

     La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, impartisce le direttive per coordinare l'uso e la gestione degli impianti sportivi esistenti, di proprietà pubblica, sul territorio regionale.

 

     Art. 19. (Dichiarazione di pubblica utilità).

     Le opere e gli impianti realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente «Norme per l'edificabilità dei suoli».

     L'acquisizione delle aree necessarie per l'edificazione degli impianti ammessi a contributo a norma della presente legge, avviene con le esenzioni che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

     L'ammissione a contributo delle opere e degli impianti realizzati da Enti pubblici equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni.

 

TITOLO IV [5]

   INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E FISICO-

RICREATIVA

 

     Artt. 20. - 21. [5]

 

TITOLO V [5]

MANIFESTAZIONI, STUDI E RICERCHE

 

     Artt. 23. - 25. [5]

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI E NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 26. (Non cumulabilità). [6]

     Limitatamente alla quota necessaria al pareggio del disavanzo di bilancio relativo alla stessa iniziativa, le provvidenze economiche previste dalla vigente legislazione in materia sportiva sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali, nazionali o comunitarie.

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie).

     Per le manifestazioni di cui al precedente art. 23, realizzate nel 1987 o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano richiesta, corredata della prescritta documentazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento destinato agli interventi previsti dal precedente Tit. V, a concedere contributi ai soggetti e per le finalità indicate dal precedente art. 24, nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per convegni, studi, ricerche, indagini e pubblicazioni in materia sportiva, realizzati nel 1987 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Abrogazione).

     Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il Tit. II della L.R. 4 giugno 1980, n. 50.

 

     Art. 29. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [7].

     Per gli anni 1988 e 1989 la quota parte dell'onere corrispondente alla somma di lire 4.000.000.000 sarà iscritta nel relativo capitolo dei pertinenti bilanci, ugualmente finanziato dall'assegnazione dello Stato in attuazione delle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64, mentre l'ulteriore eventuale apporto finanziario della Regione sarà stabilito con apposita legge, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 25 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

     L'utilizzazione dei fondi derivanti dall'assegnazione di cui alle predette leggi n. 651/83 e n. 64/86 è subordinata al preventivo assenso del Ministero per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

     Art. 30. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 17 gennaio 1995, n. 3.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. n. 3/1995.

[3] Lettera così sostituita con art. 3 L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[3] Lettera così sostituita con art. 3 L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[4] Parola così sostituita con art. 3 L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[*] Si veda l'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 137.

[5] Titolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 come stabilito dall'art. 58 della stessa L.R. 20/2000.

[5] Titolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 come stabilito dall'art. 58 della stessa L.R. 20/2000.

[5] Titolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 come stabilito dall'art. 58 della stessa L.R. 20/2000.

[5] Titolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 come stabilito dall'art. 58 della stessa L.R. 20/2000.

[6] Articolo così sostituito con art. 10 L.R. n. 3/1995.

[7] I commi omessi recano disposizioni finanziarie.