§ 4.2.11 - L.R. 11 febbraio 1982 n. 15.
Modifiche ed integrazioni di norme vigenti in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:11/02/1982
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'art. 15 della L.R. 23.11.1977, n. 67, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della Legge 5.8.1975, n. 412, è modificato come segue:
Art. 2.      L'art. 17 della L.R. 24.8.1979, n. 35, recante norme per l'applicazione della Legge 19.1.1979, n. 17, Titolo 6°, artt. 22 e 23, concernenti eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in provincia [...]
Art. 3.      L'art. 4 della L.R. 30.5-1974, n. 19 relativa al «finanziamento dell'edilizia scolastica minore» è sostituito come segue:
Art. 4.      La normativa e le procedure previste dalla L.R. 11 settembre 1979, n. 43. con le modifiche apportatevi dalla L.R. 23 gennaio 1981, n. 2, trovano applicazione fino all'entrata in vigore delle [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni legislative regolamentari incompatibili con quella della presente legge.
Art. 6.  (Urgenza).


§ 4.2.11 - L.R. 11 febbraio 1982 n. 15.

Modifiche ed integrazioni di norme vigenti in materia di lavori pubblici.

(B.U. n. 10 del 10 marzo 1982).

 

Art. 1.

     L'art. 15 della L.R. 23.11.1977, n. 67, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della Legge 5.8.1975, n. 412, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 17 della L.R. 24.8.1979, n. 35, recante norme per l'applicazione della Legge 19.1.1979, n. 17, Titolo 6°, artt. 22 e 23, concernenti eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in provincia di Teramo, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'art. 4 della L.R. 30.5-1974, n. 19 relativa al «finanziamento dell'edilizia scolastica minore» è sostituito come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     La normativa e le procedure previste dalla L.R. 11 settembre 1979, n. 43. con le modifiche apportatevi dalla L.R. 23 gennaio 1981, n. 2, trovano applicazione fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, in corso di elaborazione, con le quali si provvede alla definitiva disciplina delle materie dei LL.PP.

     In tale arco di tempo, la normativa e le procedure di cui al precedente comma si applicano anche alle opere pubbliche che, sebbene non contemplate dalle norme richiamate nella presente legge, siano eseguite dagli Enti pubblici con il finanziamento o il contributo finanziario della Regione.

 

     Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni legislative regolamentari incompatibili con quella della presente legge.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).