§ 5.2.187 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 47.
Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/12/2004
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 1 bis.  (Attività)
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  (Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)
Art. 4.  Componenti del CRAM.
Art. 5.  Sedute del CRAM.
Art. 6.  Convocazioni.
Art. 7.  Deliberazioni e verbali.
Art. 8.  Decadenza.
Art. 9.  Compiti del CRAM.
Art. 9 bis.  (Componenti e compiti del Consiglio direttivo del CRAM)
Art. 10.  (Presidente e Vice Presidente)
Art. 11.  (Osservatorio per l’Emigrazione)
Art. 12.  (Compiti dell’Osservatorio per l’Emigrazione)
Art. 13.  (Rimborsi)
Art. 14.  Albo delle Associazioni.
Art. 15.  (Requisiti per l’iscrizione all’Albo)
Art. 16.  Contributi ordinari.
Art. 17.  Contributi straordinari.
Art. 18.  Interventi.
Art. 19.  Facilitazioni per le abitazioni.
Art. 20.  Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 21.  Inserimento scolastico.
Art. 22.  Deleghe ai Comuni.
Art. 23.  Riparto risorse.
Art. 24.  Norma transitoria.
Art. 25.  Abrogazioni.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27. 


§ 5.2.187 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 47.

Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.

(B.U. 17 dicembre 2004, n. 39 Bis).

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 7, comma 6 dello Statuto Regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l’assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

     2. La Regione riconosce l’alto valore morale dell’operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell’ordinamento sociale ed economico della Regione.

     3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

a) mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine;

b) favorire l’integrazione con le Comunità ospitanti;

c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazionismo;

d) promuovere la partecipazione giovanile all’interno dell’Associazionismo, favorendo l’integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;

e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali..

 

          Art. 1 bis. (Attività) [2]

      1. La Regione Abruzzo, nell’esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, pone in essere le seguenti attività:

a) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;

b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l’immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d’intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell’identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati;

c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati.

Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;

d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le Comunità degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant’altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico -culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all’estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l’emanazione di appositi bandi per:

1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’50%);

2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);

3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;

f) convertire la "risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;

g) perseguire la razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;

h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all’estero.

     2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, dove vi sia presenza di Associazioni iscritte all’Albo Regionale.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

     a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all’atto dell’espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all’estero o che rientrano definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

     b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;

     c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo;

     d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione.

     I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al 1° comma.

 

TITOLO II – ORGANISMI

 

     Art. 3. (Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo) [3]

     1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), dell’Osservatorio per l’emigrazione e del Consiglio direttivo del CRAM, ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9, 9 bis e 12.

     2. Il CRAM e l’Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.

     3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all’articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta.

     4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l’Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

 

     Art. 4. Componenti del CRAM. [4]

     1. Il CRAM è composto da:

a) il componente la Giunta preposto all’Emigrazione;

b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;

c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni di cui all’art. 14, d’intesa fra loro;

d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;

f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);

h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);

i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;

l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.

     2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:

a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;

b) n. 2 per l’Africa;

c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.

     3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell’Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.

     4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati con delibera di Giunta regionale.

     5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.

     6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.

     7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Emigrazione.

 

     Art. 5. Sedute del CRAM. [5]

     1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell’articolo 4 e 1 rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione di cui all’articolo 11.

     2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

     3. Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

     4. In seconda convocazione, se preannunciata con l’avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

     5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l’Osservatorio per l’emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

     6. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.

     7. Le sedute del CRAM sono pubbliche.

 

     Art. 6. Convocazioni.

     Le convocazioni del CRAM sono fatte dal Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all’estero, almeno 30 gg. prima di quello fissato per la riunione.

     Tale convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal Presidente all’ordine del giorno.

     In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 gg. prima della riunione.

 

     Art. 7. Deliberazioni e verbali.

     Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

     Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, che è sottoposto all’approvazione del CRAM [6].

 

     Art. 8. Decadenza.

     I Componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.

     I Componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente. I componenti di cui all’articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura [7].

     Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.

 

     Art. 9. Compiti del CRAM.

     Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:

     a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;

     b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull’economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

     c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all’estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;

     d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull’attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all’estero;

     e) segnala al Consiglio regionale l’opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

     f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell’emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all’estero;

     g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;

     h) propone attività promozionali all’estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;

     i) si pronuncia sull’aggiornamento dell’Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all’estero sulla base dei requisiti previsti dall’art. 14 della presente legge;

     l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’utilizzo di risorse comunitarie.

     Il CRAM viene annualmente informato sull’utilizzo delle risorse impegnate nell’anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

 

     Art. 9 bis. (Componenti e compiti del Consiglio direttivo del CRAM) [8]

     1. Fanno parte del Consiglio Direttivo del CRAM: il componente della Giunta preposto all’Emigrazione, i tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale e il rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione designato dal CRAM.

     2. Il Consiglio direttivo è delegato dal CRAM per l’adozione di provvedimenti e proposte in merito al funzionamento ed iniziative riguardanti l’attività del CRAM e che richiedano una tempestività di adozione inconciliabile con la convocazione del Consiglio a cui compete la ratifica delle decisioni adottate.

     3. Il Consiglio direttivo è convocato per via telematica alla mail istituzionale dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un Responsabile del servizio competente.

 

     Art. 10. (Presidente e Vice Presidente) [9]

     1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all’Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.

     2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.

     3. Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell’art. 4.

     4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all’emigrazione.

     5. E’ dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.

 

     Art. 11. (Osservatorio per l’Emigrazione) [10]

     1. L’Osservatorio per l’Emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell’articolo 4.

     2. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’Emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.

     3. Possono essere invitati a partecipare all’attività dell’Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.

     4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l’assemblea.

     5. La durata in carica dell’Osservatorio coincide con quella del CRAM.

     6. Le sedute dell’Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.

     7. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle Amministrazione di appartenenza di ciascun componente. E’ riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell’articolo 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.

     8. L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno, anche in maniera itinerante all’interno della Regione Abruzzo. L’Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall’assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.

     9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.

     10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

 

     Art. 12. (Compiti dell’Osservatorio per l’Emigrazione) [11]

     1. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;

b) formula proposte da inserire all’ordine del giorno del CRAM;

c) cura l’informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;

d) esprime pareri d’urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

e) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;

f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.

 

     Art. 13. (Rimborsi) [12]

     1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all’estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

     2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell’Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

     3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all’Albo regionale, è consentito l’accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell’evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.

     4. Ai fini dell’individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all’estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.

     5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione in cui è inserito l’Ufficio Emigrazione.

 

TITOLO III - ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 14. Albo delle Associazioni.

     La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all’estero ed in Italia fuori Regione con proprie Sedi e Strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

     A tal fine è istituito presso l’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale l’Albo delle Associazioni degli emigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.

     A tale Albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:

Sezione I:

     - Associazioni che operano all’estero con propria sede in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Sezione II:

     - Associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

 

     Art. 15. (Requisiti per l’iscrizione all’Albo) [13]

     1. Per l’iscrizione all’Albo, di cui all’articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell’attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:

1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;

2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;

3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;

b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell’Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all’Estero;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l’idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l’indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;

d) relazione documentata dell’attività svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.

     2. Le domande di iscrizione all’Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all’estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.

     3. Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.

     4. Per le Associazioni che chiedono l’iscrizione all’Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere non inferiore a 20, e all’atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all’iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, Associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea.

     5. Per ciascuna area geografica all’estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.

     6. L’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all’estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 16. Contributi ordinari.

     Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all’Albo regionale, ai sensi del precedente art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime.

     Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all’estero – Ufficio Emigrazione, L’Aquila - entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     1) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;

     2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;

     3) attestazione del numero dei soci.

     La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l’esclusione d’ufficio dell’istanza.

     Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento e, comunque, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

     Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell’anticipazione percepita, dell’anno successivo a quello di riferimento contenente:

     1) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;

     2) rendiconto finanziario dell’attività svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.

     Alle Associazioni inserite nella Sezione II dell’Albo regionale di cui all’art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell’importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.

     Il contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.

 

     Art. 17. Contributi straordinari.

     Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 2 lettere b) e c), la Giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all’art. 9, e, comunque, in misura non superiore all’80% della spesa ammessa a contributo.

     Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l’anticipazione fino all’80% del contributo concesso.

 

TITOLO IV - INTERVENTI E PROVVIDENZE

 

     Art. 18. Interventi. [14]

     La Giunta regionale promuove interventi in favore degli abruzzesi emigrati all’estero e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

     a) favorire nell’ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

     b) favorire il reinserimento degli emigrati di ritorno, mediante la concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;

     c) favorire l’inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;

     d) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 21;

     e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all’estero, non coperti da convenzione bilaterale con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell’ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;

     f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l’immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d’intesa, ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell’identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati. La Giunta regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all’estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l’acquisto della sede sociale e per l’arredamento di quest’ultima;

     g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere Nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

     1) soggiorni di carattere ricreativo – culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

     2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;

     3) Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;

     h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli abruzzesi nel mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli abruzzesi nel mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant’altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio – economico - culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

     i) promuovere iniziative di carattere socioassistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all’estero in condizioni di indigenza per:

     1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’80%);

     2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati abruzzesi (fino al 50%);

     3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno.

 

     Art. 19. Facilitazioni per le abitazioni. [15]

     Agli abruzzesi all’estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di € 75.000,00 per l’acquisto o la costruzione dell’appartamento e del 35% su un importo massimo di € 35.000,00 nelle altre ipotesi previste.

     Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.

     Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici.

     L’alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.

     Le domande per l’ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l’alloggio.

 

     Art. 20. Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 21. Inserimento scolastico. [16]

     Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all’estero o rimpatriati, la Giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

     La Giunta regionale, inoltre, attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all’estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, Accademie e Conservatori.

     La misura dell’intervento ammonta, per l’anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori e ad € 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.

     Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

     La Giunta regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all’estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione postuniversitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati.

     L’importo delle borse di studio è definito annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attività.

     Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale – Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all’Estero – Ufficio Emigrazione, L’Aquila.

 

     Art. 22. Deleghe ai Comuni.

     Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli artt. 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.

     La Giunta regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati artt. 19 e 21 - comma 2 e 3, eroga ai Comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla Giunta regionale.

     Le pratiche che nel corso dell’anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l’anno successivo.

 

     Art. 23. Riparto risorse. [17]

     Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del CRAM, provvede al riparto delle risorse stanziate in forza della presente legge tra i punti a), c), d), e) ed i) del precedente art. 18.

 

     Art. 24. Norma transitoria.

     Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell’art. 18 ed agli artt. 19 e 21 della presente legge presentate all’Ufficio Emigrazione – L’Aquila, in base alle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.

     Le Associazioni e loro Federazioni e Confederazioni che operano all’estero ed in Italia fuori Regione inserite negli Albi previsti rispettivamente dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 e 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d’ufficio nell’Albo regionale istituito dall’art. 14 della presente legge.

     Per l’anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 25. Abrogazioni.

     Con l’entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l’emigrazione e la L.R. 47/2000 [18].

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. [La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale] [19].

     2. Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.

     3. Agli oneri di cui all’articolo 13 dalla presente legge, valutati per l’anno 2012 in euro 40.000,00 e in euro 120.000,00 per gli anni 2013 e 2014, si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 01.01.006 - 11437 denominato "Spese per il funzionamento e le attività degli organi consultivi e interventi in favore dei cittadini e associazioni di Abruzzesi emigrati" che presenta la necessaria copertura finanziaria [20].

     3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l'anno 2013 in euro 40.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47" [21].

     3 ter. Alle spese d'investimento di cui agli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l'anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.02.001 - 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47" [22].

     3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [23].

 

     Art. 27.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2017, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 14 marzo 2017, n. 19.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[17] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[18] Comma così modificato dall’art. 174 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[19] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall’art. 174 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

[21] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43 e così sostituito dall'art. 42 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43 e così sostituito dall'art. 42 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[23] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2012, n. 43.