§ 5.2.216 - L.R. 10 agosto 2012, n. 43.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/08/2012
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della L.R. 47/2004)
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella L.R. 47/2004
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 47/2004)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 47/2004)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 47/2004)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 7 della L.R. 47/2004)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 8 della L.R. 47/2004)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 47/2004)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 11 della L.R. 47/2004)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 12 della L.R. 47/2004)
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 47/2004)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 47/2004)
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 26 della L.R. 47/2004)
Art. 14.  (Norma transitoria)
Art. 15.  (Abrogazioni)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.216 - L.R. 10 agosto 2012, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

(B.U. 29 agosto 2012, n. 46)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 1 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 7, comma 6 dello Statuto Regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l’assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

2. La Regione riconosce l’alto valore morale dell’operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell’ordinamento sociale ed economico della Regione.

3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

a) mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine;

b) favorire l’integrazione con le Comunità ospitanti;

c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazionismo;

d) promuovere la partecipazione giovanile all’interno dell’Associazionismo, favorendo l’integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;

e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali."

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella L.R. 47/2004

1. Dopo l’articolo 1 della L.R. 47/2004 è inserito il seguente:

 

"Art. 1 bis. (Attività)

1. La Regione Abruzzo, nell’esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, pone in essere le seguenti attività:

a) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;

b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l’immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d’intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell’identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati;

c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati.

Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;

d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le Comunità degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant’altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico -culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all’estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l’emanazione di appositi bandi per:

1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’50%);

2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);

3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;

f) convertire la "risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;

g) perseguire la razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;

h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all’estero.

2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, dove vi sia presenza di Associazioni iscritte all’Albo Regionale.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 3 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) e dell’Osservatorio per l’emigrazione ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9 e 12.

2. Il CRAM e l’Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.

3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all’articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l’Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni."

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 4 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Componenti del CRAM)

1. Il CRAM è composto da:

a) il componente la Giunta preposto all’Emigrazione;

b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;

c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni di cui all’art. 14, d’intesa fra loro;

d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;

f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);

h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);

i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;

l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.

2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:

a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;

b) n. 2 per l’Africa;

c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.

3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell’Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.

4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati con delibera di Giunta regionale.

5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.

6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.

7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Emigrazione."

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 5 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Sedute del CRAM)

1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell’articolo 4 e 1 rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione di cui all’articolo 11.

2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

3. Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione, se preannunciata con l’avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l’Osservatorio per l’emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

6. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.

7. Le sedute del CRAM sono pubbliche."

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 7 della L.R. 47/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 47/2004 le parole "nella riunione successiva" sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 8 della L.R. 47/2004)

1. Al comma 2, dell’art. 8 della L.R. 47/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo:"I componenti di cui all’articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura.".

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 10 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all’Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.

2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.

3. Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell’art. 4.

4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all’emigrazione.

5. E’ dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 11 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 11 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11

(Osservatorio per l’Emigrazione)

1. L’Osservatorio per l’Emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell’articolo 4.

2. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’Emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.

3. Possono essere invitati a partecipare all’attività dell’Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.

4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l’assemblea.

5. La durata in carica dell’Osservatorio coincide con quella del CRAM.

6. Le sedute dell’Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.

7. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle Amministrazione di appartenenza di ciascun componente. E’ riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell’articolo 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.

8. L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno, anche in maniera itinerante all’interno della Regione Abruzzo. L’Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall’assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.

9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.".

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 12 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 12 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 12

(Compiti dell’Osservatorio per l’Emigrazione)

1. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;

b) formula proposte da inserire all’ordine del giorno del CRAM;

c) cura l’informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;

d) esprime pareri d’urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

e) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;

f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 13 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 13

(Rimborsi)

1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all’estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell’Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all’Albo regionale, è consentito l’accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell’evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.

4. Ai fini dell’individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all’estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.

5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione in cui è inserito l’Ufficio Emigrazione."

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 47/2004)

1. L’articolo 15 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 15

(Requisiti per l’iscrizione all’Albo)

1. Per l’iscrizione all’Albo, di cui all’articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell’attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:

1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;

2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;

3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;

b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell’Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all’Estero;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l’idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l’indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;

d) relazione documentata dell’attività svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.

2. Le domande di iscrizione all’Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all’estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.

3. Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.

4. Per le Associazioni che chiedono l’iscrizione all’Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere non inferiore a 20, e all’atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all’iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, Associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea.

5. Per ciascuna area geografica all’estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.

6. L’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all’estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge."

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 26 della L.R. 47/2004)

1. Il comma 3 dell’art. 26 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri di cui all’articolo 13 dalla presente legge, valutati per l’anno 2012 in euro 40.000,00 e in euro 120.000,00 per gli anni 2013 e 2014, si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 01.01.006 - 11437 denominato "Spese per il funzionamento e le attività degli organi consultivi e interventi in favore dei cittadini e associazioni di Abruzzesi emigrati" che presenta la necessaria copertura finanziaria."

 

2. Dopo il comma 3 dell’art. 26 della L.R. 47/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".

3 ter. Alle spese d’investimento indotte dagli articoli 1 bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 – 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".

3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

 

     Art. 14. (Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decade il Comitato esecutivo in carica.

 

2. Il CRAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salva l’integrazione dello stesso, con i due membri aggiuntivi di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 4, della L.R. 47/2004 come modificato dalla presente legge.

 

3. L’integrazione del CRAM di cui al comma 2 e l’istituzione dell’Osservatorio per l’Emigrazione di cui all’articolo 8 vengono effettuate con atto del dirigente responsabile dell’Ufficio Emigrazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisite dagli enti interessati le nomine dei rispettivi rappresentanti.

 

4. L’Albo regionale di cui all’art. 14 riassorbe l’intero Albo già esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono alla revisione del suddetto Albo.

 

5. A decorrere dall’entrata il vigore della presente legge, è consentita l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 14 delle nuove Associazioni che abbiano esclusivamente riferimento regionale abruzzese; è consentita l’iscrizione delle Associazioni a denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse è datata almeno un triennio antecedente l’entrata in vigore della presente legge.

 

6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alle funzioni di rappresentanza negli organismi ufficiali presso la Regione Abruzzo (CRAM, Osservatorio o altro) ovvero nelle Federazioni o Confederazioni Abruzzesi in Italia o all’estero, non possono essere eletti o nominati, a pena di cancellazione dall’Albo dichiarata con determinazione del Dirigente di riferimento dell’Ufficio Emigrazione, delegati che non siano Abruzzesi o di origine abruzzese per almeno un ramo genitoriale o residenti in Abruzzo.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 18, 19, 21 e 23 della L.R. 47/2004 sono abrogati.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.