Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 23/03/2000 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti. |
Art. 3. Albo delle associazioni. |
Art. 4. Interventi. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Urgenza. |
§ 5.4.234 - L.R. 23 marzo 2000, n. 47. [1]
Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia "fuori regione" e provvedimenti in loro favore.
(B.U. n. 12 del 12 aprile 2000).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con le regioni interessate, si adopera per mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità abruzzesi presenti nelle altre regioni italiane.
Art. 2. Soggetti.
1. La Regione Abruzzo riconosce le Associazioni abruzzesi che hanno sede ed operano "fuori regione" da almeno cinque anni.
2. Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1 è invitato permanente, fino all'eventuale sostituzione, alle riunioni del C.R.E.I..
Art. 3. Albo delle associazioni.
1. E' istituito, presso la presidenza della Giunta regionale, l'albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia "fuori regione".
2. Per essere iscritte all'Albo, le Associazioni devono inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dello Statuto ed atto costitutivo;
b) relazione documentazione dell'attività svolta negli ultimi cinque anni;
c) elenco nominativo dei componenti degli organi sociali;
d) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente la data della domanda;
e) programma attività dell'anno in corso.
3. Possono essere iscritte all'Albo, per i legami storico-culturali e tradizionali tra l'Abruzzo e il Molise, anche le Associazioni abruzzesi che nello statuto e nell'atto costitutivo comprendano la definizione e finalità riferentesi anche al Molise e ai Molisani.
Art. 4. Interventi.
1. Alle Associazioni iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 3, la Giunta Regionale concede contributi per la realizzazione di progetti riconosciuti da interesse per la Regione Abruzzo.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 20.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.
2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.
Art. 6. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Legge abrogata dall’art. 25 della