§ 5.1.103 - L.R. 6 agosto 1992, n. 72.
Rifinanziamento delle LL.RR. 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, concernenti: provvidenze a favore dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/1992
Numero:72


Sommario
Art. 1.      L'onere da destinare al rifinanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, [...]
Art. 2.      La Giunta regionale provvede a ripartire tra le ULSS, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione alla spesa che ciascuna ULSS avrebbe dovuto sostenere [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 1.000.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato [...]
Art. 4.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.1.103 - L.R. 6 agosto 1992, n. 72.

Rifinanziamento delle LL.RR. 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, concernenti: provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(B.U. 5 settembre 1992, n. 27).

 

Art. 1.

     L'onere da destinare al rifinanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1983, n 60, recanti «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare», è determinato, per l'anno 1992, in lire 1.000.000.000.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvede a ripartire tra le ULSS, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione alla spesa che ciascuna ULSS avrebbe dovuto sostenere nell'esercizio 1991 in applicazione della normativa di cui all'art. 1 della presente legge.

     Le ULSS utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici previste dalle leggi regionali richiamate al precedente articolo 1.

     Le provvidenze vengono determinate ed erogate da ciascuna ULSS in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle leggi regionali, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in lire 1.000.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

     Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti

     - in diminuzione L. 1.000.000.000

     Cap. 81592 denominato: «Provvidenze» a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare»

     - in aumento L. 1.000.000.000.

     La partita n. 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio 1992, è soppressa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).