§ 5.2.213 - L.R. 3 agosto 2011, n. 26.
Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 “Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/08/2011
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995
Art. 2.  Modifiche al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995
Art. 3.  Modifiche al comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 49/1995
Art. 4.  Modifiche al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 49/1995
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 5.2.213 - L.R. 3 agosto 2011, n. 26.

Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 “Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti”.

(B.U. 12 agosto 2011, n. 49)

 

Art. 1. Modifiche al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico."

 

     Art. 2. Modifiche al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili."

 

     Art. 3. Modifiche al comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione."

 

     Art. 4. Modifiche al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge."

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta variazioni di natura finanziaria al bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.