§ 4.5.88 - L.R. 26 settembre 2009, n. 18.
Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:26/09/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Tessere emergenza terremoto
Art. 3.  Dichiarazioni sostitutive e cambio codice
Art. 4.  Rimborso dei titoli di viaggio
Art. 5.  Controlli e sanzioni
Art. 6.  Validità dei titoli di viaggio non utilizzati
Art. 7.  Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall'AMA
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 4.5.88 - L.R. 26 settembre 2009, n. 18.

Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

(B.U. 28 settembre 2009, n. 51)

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 fino al 31 luglio 2010, la Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio – economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce in favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 le seguenti agevolazioni:

 

a) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per lavoratori limitatamente al percorso che collega il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di lavoro o di studio dichiarato dall'avente diritto;

 

b) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per studenti limitatamente al percorso tra il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di studio dichiarato dall'avente diritto.

 

2. Le agevolazioni di cui alle lett. a) e b) del presente articolo si riferiscono a una sola tipologia di servizi di trasporto: urbano, suburbano o interurbano.

 

     Art. 2. Tessere emergenza terremoto

1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti lett. a) e b) sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o comunale finanziati dalla Regione Abruzzo, previa presentazione da parte dell'avente diritto della tessera regionale denominata «Tessera TPL emergenza terremoto», rilasciata dai Comuni di residenza e di dimora degli aventi diritto secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilità.

 

2. Ai fini del rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 sinora emesse ai sensi degli artt. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, sono valide fino al 31 luglio 2010 solo se riportano barrato il codice che abilita il titolare a richiedere rispettivamente o l'abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02).

 

3. A coloro che, a partire dal mese di luglio, hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio, il codice 03, è riconosciuto, ove richiesto, l'iniziale codice 01 o 02.

 

     Art. 3. Dichiarazioni sostitutive e cambio codice

1. Gli Uffici dei Comuni, ai fini del rilascio «Tessera TPL emergenza terremoto», in presenza di dichiarazioni sostitutive che appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l’emissione della tessera è sospesa, dandone comunicazione alla Direzione regionali Trasporti e Mobilità.

 

2. La «Tessera TPL emergenza terremoto» non viene rilasciata in caso di dichiarazioni sostitutive inesatte, incomplete o parzialmente compilate.

 

3. Le procedure di cambio del codice da 03 a 01 o 02 continuano ad essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Trasporti e Mobilità, che, a campione, richiede accertamenti, sulla condizione di lavoratore o di studente direttamente presso le sedi di lavoro e di studio. Il termine di 30 giorni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è sospeso fino al risultato della verifica.

 

4. Ai fini del rilascio del titolo collegato alla procedura del cambio codice, il titolare della «Tessera TPL emergenza terremoto» a cui sia stato attribuito il nuovo codice, deve esibire anche la relativa autorizzazione.

 

     Art. 4. Rimborso dei titoli di viaggio

1. I titoli di viaggi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi così previsto dal Tariffario regionale vigente, secondo modalità stabilite con atto della Direzione regionale Trasporti e Mobilità.

 

2. Il costo dei titoli di viaggio collegati ai servizi interurbani e suburbani, collegati alle tessere emergenza terremoto riportante il codice 02 sono rimborsati, per i mesi di settembre e dicembre 2009, giugno e luglio 2010, con una quota pari al 50% del costo dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.

 

     Art. 5. Controlli e sanzioni

1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate ai sensi delle LL.RR. 6/09 e 11/09 e della presente legge, qualora all'atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio».

 

2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere regionali TPL, esibite ai fini dell’emissione di titoli di viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di due mesi.

 

3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di controlli effettuati dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilità, risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla legge, sono sospese d'ufficio. In tal caso, la Direzione regionale Trasporti e Mobilità, fermo restando l'azione penale in caso di dichiarazioni false, avvia la procedura per il recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.

 

     Art. 6. Validità dei titoli di viaggio non utilizzati

1. I titoli di viaggio rilasciati fino al 30 settembre 2009 in virtù delle «Tessere TPL emergenza terremoto 2009» riportanti il codice 03 hanno validità fino al 31 luglio 2010.

 

     Art. 7. Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall'AMA

1. Il comune di L'Aquila, in qualità di ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 luglio 2010, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana p.a.. Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto alla Azienda Mobilità Aquilana S.p.A., per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 è calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall'azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si farà fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.