Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 05/12/1972 |
Numero: | 848 |
Sommario |
Art. unico. I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di [...] |
§ 30.1.1E - Legge 5 dicembre 1972, n. 848. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 in connessione con l'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.
(G.U. 5 gennaio 1973, n. 5)
I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio
[1] Abrogata dall'art. 161,