Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 20/11/1951 |
Numero: | 1354 |
Sommario |
Art. 1. Al quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole "dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A." sono sostituite le seguenti: "da un [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, ratificato, con [...] |
§ 2.3.d - Legge 20 novembre 1951, n. 1354. [1]
Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.
(G.U. 21 dicembre 1951, n. 293).
Al quarto comma dell'art. 1 del
Il secondo comma dell'art. 5 del
"Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della località, ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo".
[1] Abrogata dall'art. 24 del