§ 2.3.b - Legge 22 marzo 1950, n. 144.
Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:22/03/1950
Numero:144


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni
Art. 2.      Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario di cui alle vigenti leggi può essere elevato al 45% della spesa quando le opere siano di [...]
Art. 3.      I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite


§ 2.3.b - Legge 22 marzo 1950, n. 144. [1]

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(G.U. 19 aprile 1950, n. 91).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

     Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. Al primo comma alle parole: "due anni" sostituire le parole: "quattro anni".

     Aggiungere alla lettera d): "Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo".

     Art. 2. E' così modificato:

     "Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

     Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.

     Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo".

     Art. 5. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo".

 

          Art. 2.

     Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario di cui alle vigenti leggi può essere elevato al 45% della spesa quando le opere siano di particolare onerosità.

 

          Art. 3.

     I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.