Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 30/06/1951 |
Numero: | 606 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.2.1b - Legge 30 giugno 1951, n. 606.
Modificazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici.
(G.U. 8 agosto 1951, n. 180).
L'articolo 18 del regio
"L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.