Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 18/03/2003 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le [...] |
Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. |
§ 29.3.53 - Legge 18 marzo 2003, n. 42. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra.
(G.U. 20 marzo 2003, n. 66)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4
All'articolo 2: al comma 1, le parole: "euro 1.930.389" sotto sostituite dalle seguenti: "euro 2.918.692";
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2 bis. (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).
1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 2 ter. (Disposizioni in materia di personale militare).
1. All'articolo 34, comma 1, della
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
All'articolo 3: il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del