§ 29.3.53 - Legge 18 marzo 2003, n. 42.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:18/03/2003
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.


§ 29.3.53 - Legge 18 marzo 2003, n. 42. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra.

(G.U. 20 marzo 2003, n. 66)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

 

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4

 

     All'articolo 2: al comma 1, le parole: "euro 1.930.389" sotto sostituite dalle seguenti: "euro 2.918.692";

     al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".

     Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2 bis. (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

     1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 2 ter. (Disposizioni in materia di personale militare).

     1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attività operative" è inserita la seguente: "ovvero".

     2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331"".

     All'articolo 3: il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".

     All'articolo 10, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.