Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 03/11/1992 |
Numero: | 454 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2 |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.910 - L. 3 novembre 1992, n. 454.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.
(G.U. 24 novembre 1992, n. 277, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.