Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 10/12/1980 |
Numero: | 846 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione di spesa di lire 7 miliardi di cui all'articolo 37 della legge 10 maggio 1976, n. 261, è incrementata di lire 26 miliardi di cui lire 2 miliardi da destinare alle opere di [...] |
Art. 2. Al maggior onere di lire 26 miliardi di cui al precedente articolo si provvede, per lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 3. Fermi restando i limiti annuali di spesa così come definiti dal precedente articolo 2 e della legge finanziaria per il triennio 1981, 1982, 1983, il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare [...] |
§ 14.4.40 - L. 10 dicembre 1980, n. 846. [1]
Ulteriori interventi per il consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
(G.U. 16 dicembre 1980, n. 343).
L'autorizzazione di spesa di lire 7 miliardi di cui all'articolo 37 della
Al maggior onere di lire 26 miliardi di cui al precedente articolo si provvede, per lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e per lire 24 miliardi mediante pari stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1981, 1982, 1983 secondo le modalità stabilite nella legge finanziaria relative allo stesso triennio.
Fermi restando i limiti annuali di spesa così come definiti dal precedente articolo 2 e della legge finanziaria per il triennio 1981, 1982, 1983, il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare in via immediata l'assunzione di impegni di spesa sino all'importo di lire 13 miliardi.
Dopo l'assunzione degli impegni di spesa di cui al comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti e sulla progettazione dei lavori ancora da eseguire.
[1] Abrogata dall'art. 24 del