§ 14.4.31 - L. 11 marzo 1972, n. 118.
Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:11/03/1972
Numero:118


Sommario
Art. 1.      Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in [...]
Art. 2.      L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.
Art. 3.      Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'art. 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per [...]
Art. 4.      Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con [...]
Art. 5.      L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.
Art. 6.      Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui [...]
Art. 7.      Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'art. 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.
Art. 8.      Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra [...]
Art. 9.      Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei [...]
Art. 10.      Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di [...]
Art. 11.      Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 12.      Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, [...]
Art. 13.      Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di [...]
Art. 14.      Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente art. 13, quando siano [...]
Art. 15.      L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di [...]
Art. 16.      Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 17.      Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.
Art. 18.      I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in [...]
Art. 19.      Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.
Art. 20.      In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del [...]
Art. 21.      Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.
Art. 22.      Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.
Art. 23.      Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari [...]
Art. 24.      Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'art. 56 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo [...]
Art. 25.      I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono [...]
Art. 26.      In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli [...]
Art. 27.      I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco [...]
Art. 28.      In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, [...]
Art. 29.      I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
Art. 30.      Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'art. 28 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla [...]
Art. 31.      I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 [...]
Art. 32.      Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che [...]
Art. 33.      Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del [...]
Art. 34.      I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone [...]
Art. 35.      Si applica la disposizione dell'art. 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.
Art. 36.      I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di [...]
Art. 37.      Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, [...]
Art. 38.      Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 39.      E' autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'Alpenverein Südtirol per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino [...]
Art. 40.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto [...]
Art. 41.      Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dall'entrata in [...]
Art. 42.      Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà [...]
Art. 43.      Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e [...]
Art. 44.      Le norme di cui all'art. 17 della legge 27 novembre 1939, numero 1780, e dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si [...]


§ 14.4.31 - L. 11 marzo 1972, n. 118.

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

(G.U. 11 aprile 1972, n. 95).

 

TITOLO I

COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA

 

Art. 1.

     Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

     Ciascuna sezione è composta:

     a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;

     b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;

     c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

     Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

     I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

     Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il

vicecommissariato del Governo in Bolzano.

 

     Art. 2.

     L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

 

     Art. 3.

     Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'art. 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

 

     Art. 4.

     Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

 

     Art. 5.

     L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

 

TITOLO II

RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA

DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

 

     Art. 6.

     Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

 

     Art. 7.

     Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'art. 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

 

     Art. 8.

     Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

 

     Art. 9.

     Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

 

     Art. 10.

     Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

 

     Art. 11.

     Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 12.

     Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

     Fermo restando il disposto dell'art. 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

TITOLO III

RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE

PER I CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

 

     Art. 13.

     Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 14.

     Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente art. 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

 

     Art. 15.

     L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

 

     Art. 16.

     Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE

 

     Art. 17.

     Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

 

     Art. 18.

     I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

     Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

 

     Art. 19.

     Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

 

TITOLO V

INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CAPITALE ESTERO

 

     Art. 20.

     In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

     Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

 

TITOLO VI

PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI

ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI

 

     Art. 21.

     Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

 

     Art. 22.

     Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

     Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

 

     Art. 23.

     Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 24.

     Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'art. 56 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.

     Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

 

     Art. 25.

     I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

     Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

 

TITOLO VII

ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA

 

     Art. 26.

     In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della Giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

     Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

 

     Art. 27.

     I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

 

     Art. 28.

     In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'art. 26 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

     Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.

 

     Art. 29.

     I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

 

     Art. 30.

     Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'art. 28 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

     Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

 

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA

CONSEGUITI IN GERMANIA ED IN AUSTRIA

 

     Art. 31.

     I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano [1].

     La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge [2].

     L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

 

TITOLO IX

PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO

DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

 

     Art. 32.

     Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

     La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

     La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

     Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

 

     Art. 33.

     Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

     Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

     Art. 34.

     I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

     Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

     Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

 

     Art. 35.

     Si applica la disposizione dell'art. 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

 

TITOLO X

MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

 

     Art. 36.

     I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

     Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

     Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

     In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

     Art. 37.

     Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti d'ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

     La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'art. 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

 

     Art. 38.

     Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TITOLO XI

INDENNIZZO ALL'ALPENVEREIN SDTIROL

 

     Art. 39.

     E' autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'Alpenverein Südtirol per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

 

TITOLO XII

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DELL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE

NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

 

     Art. 40.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

 

     Art. 41.

     Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.

     I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

 

     Art. 42.

     Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.

 

     Art. 43.

     Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

     A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

 

     Art. 44.

     Le norme di cui all'art. 17 della legge 27 novembre 1939, numero 1780, e dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

 

TITOLO XIII

CONCORSO FINANZIARIO STRAORDINARIO AL CAI - ALTO ADIGE

 

    Art. 45.

    E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI - Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

 

TITOLO XIV

COPERTURA FINANZIARIA

    Art. 46.

    All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

    Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

 

Fondi archivistici che rimangono all'archivio di stato di Bolzano

    1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;

    2) Archivio capitolare di Bressanone;

    3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;

    4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;

    5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;

    6) Liste di leva;

    7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);

    8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana). Fondi archivistici che vengono trasferiti all'archivio storico della provincia di Bolzano

    1) Archivi dei conventi soppressi;

    2) Archivio della contea del Tirolo;

    3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;

    4) Catasti e raccolte di mappe;

    5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;

    6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbïcher;

    7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);

    8) Notai di Bolzano;

    9) Archivi dei comuni;

    10) Fondazione Kraus di Castelrotto;

    11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;

    12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);

    13) Magistrato mercantile di Bolzano;

    14) Collezione Steiner;

    15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

    Per gli atti ai numeri 1), 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

 

Tabella B

Circoscrizioni territoriali delle preture,

distinta per corti di appello e per tribunali

(Omissis)


[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4.

[2] La domanda di cui al presente comma deve essere presentata, a norma dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 4/1999.