Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.3 biblioteche |
Data: | 16/04/1953 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituto dal seguente |
§ 14.3.b - Legge 16 aprile 1953, n. 321. [1]
Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
(G.U. 9 maggio 1953, n. 106).
L'art. 5 della
"Il Comitato direttivo del Centro è composto del presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7° .
"Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana".
Il primo comma dell'art. 7 della medesima
"Il presidente del Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione".
[1] Abrogata dall'art. 24 del