§ 11.1.22 - Legge 22 luglio 1991, n. 250.
Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:22/07/1991
Numero:250


Sommario
Art. 1.      1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 11.1.22 - Legge 22 luglio 1991, n. 250.

Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.

(G.U. 12 agosto 1991, n. 188).

 

     Art. 1.

     1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33".

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 1) [1]

 

Milioni di lire

Associazione italiana ciechi di guerra ........................

70

Associazione italiana combattenti interalleati ...........

30

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate ...............................................................................

45

Associazione nazionale combattenti e reduci ...........

390

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna ....................................................

30

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ......................................................

40

Associazione nazionale ex internati ............................

170

Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ............................................................................

890

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria ....................................

130

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ................................................................................

1.380

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ......

530

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) .......................................................

55

Associazione nazionale reduci garibaldini .................

15

Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione ..........

100

Associazione nazionale vittime civili di guerra ............

580

Federazione italiana delle associazioni partigiane ...

100

Federazione italiana volontari della libertà ..................

340

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia ..

30

Istituto del nastro azzurro .................................................

75

 


[1] Tabella così corretta con avviso pubblicato nella G.U. 7 dicembre 1991, n. 287.