§ 11.1.20 - Legge 3 febbraio 1989, n. 33.
Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:03/02/1989
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 11.1.20 - Legge 3 febbraio 1989, n. 33.

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.

(G.U. 6 febbraio 1989, n. 30).

 

     Art. 1.

     1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'art. 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.

     3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

     4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

     5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella

 

Milioni di lire

Associazione italiana ciechi di guerra ......................................................................................

30

Associazione italiana combattenti interalleati ........................................................................

30

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate ..........................................................................................................

30

Associazione nazionale combattenti e reduci ........................................................................

390

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna ...............................

30

Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti .........................................................

40

Associazione nazionale ex internati ..........................................................................................

170

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ..............................................

890

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria ....

130

Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ..............................................................

1.430

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ...................................................................

540

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) ........................

55

Associazione nazionale reduci garibaldini ..............................................................................

15

Associazione nazionale reduci della prigionia .......................................................................

45

Associazione nazionale vittime civile di guerra ......................................................................

620

Federazione italiana delle associazioni partigiane ...............................................................

100

Federazione italiana volontari della libertà ..............................................................................

350

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare .........................................................................

30

Istituto del nastro azzurro ............................................................................................................

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