Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.8 onlus |
Data: | 26/01/2011 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Denominazione dell'Agenzia |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 |
Art. 7. Disposizioni transitorie |
§ 10.8.24 - D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51.
Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.
(G.U. 26 aprile 2011, n. 95)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis della citata
Visto l'articolo 14 della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 6, comma 5, del
Visto il
Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione più adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;
Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;
Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validità delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;
Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:
quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, è comunque più appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale;
quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilità di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Denominazione dell'Agenzia
1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».
2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. La lettera f) dell'articolo 3, comma 1, del
«f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».
2. La lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del
«i) vigila sull'attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;».
3. La lettera k) dell'articolo 3, comma 1, del
«k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del
4. La lettera l) dell'articolo 3, comma 1, del
«l) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».
5. Dopo la lettera m) dell'articolo 3, comma 1, del
«m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del
«m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalità di gestione dei registri di settore;».
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del
1. La lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del
«a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonchè del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;».
2. La lettera c) dell'articolo 5, comma 1, del
«c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».
3. La lettera f) dell'articolo 5, comma 1, del
«f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del
1. L'articolo 6 del
«Art. 6 (Composizione dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del
«1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del
1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del
«1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonchè di un contingente non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012.
2. L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187