§ 10.5.3D - Legge 11 marzo 1970, n. 74.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:11/03/1970
Numero:74


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente "Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili", con la seguente modificazione:


§ 10.5.3D - Legge 11 marzo 1970, n. 74. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

(G.U. 14 marzo 1970, n. 67)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente "Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili", con la seguente modificazione:

     All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente psichica".

     All'art. 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica"".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.