Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 14/01/1970 |
Numero: | 2 |
§ 10.5.36 - D.L. 14 gennaio 1970, n. 2. [1]
Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.
(G.U. 14 gennaio 1970, n. 11).
Art. 1.
Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla
Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della
All'art. 1, secondo capoverso, della predetta
Art. 2.
Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della
Art. 3.
All'onere derivante dell'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Il presente decreta entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.