§ 10.5.36 - D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.
Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:14/01/1970
Numero:2

§ 10.5.36 - D.L. 14 gennaio 1970, n. 2. [1]

Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

(G.U. 14 gennaio 1970, n. 11).

 

 

Art. 1.

     Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

     Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole (Omissis) [2]

     All'art. 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole (Omissis) [3]

 

Art. 2.

     Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1970, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

 

Art. 3.

     All'onere derivante dell'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

     Il presente decreta entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. unico della L. 11 marzo 1970, n. 74.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.