Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 06/08/1975 |
Numero: | 419 |
Sommario |
Art. 1. Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari [...] |
Art. 2. Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile |
Art. 3. I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere [...] |
Art. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'art. 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè l'indennità [...] |
Art. 5. Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, [...] |
Art. 6. I primi due commi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, numero 1088, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 7. Il quarto comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti |
Art. 8. Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle [...] |
Art. 9. All'art. 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto |
Art. 10. L'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente |
Art. 11. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la [...] |
§ 86.5.14 – L. 6 agosto 1975, n. 419.
Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.
(G.U. 29 agosto 1975, n. 230).
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 della
Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchè abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.
Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21° anno di età.
Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.
I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechè gli stessi risultino a carico del capo famiglia.
I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'art. 1 della
Per i familiari a carico degli assicurati nonchè per i pensionati di cui all'art. 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.
Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, un'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'art. 2 della
Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della
I primi due commi dell'art. 4 della
(Omissis).
Il quinto comma dell'art. 4 della
(Omissis).
Il quarto comma dell'art. 4 della
(Omissis).
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
All'art. 9, primo comma, della
(Omissis).
L'art. 9 della
(Omissis).
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.