§ 86.5.14 – L. 6 agosto 1975, n. 419.
Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:06/08/1975
Numero:419


Sommario
Art. 1.      Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari [...]
Art. 2.      Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile
Art. 3.      I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'art. 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè l'indennità [...]
Art. 5.      Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, [...]
Art. 6.      I primi due commi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, numero 1088, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      Il quarto comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti
Art. 8.      Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle [...]
Art. 9.      All'art. 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto
Art. 10.      L'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la [...]


§ 86.5.14 – L. 6 agosto 1975, n. 419.

Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(G.U. 29 agosto 1975, n. 230).

 

     Art. 1.

     Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

 

          Art. 2.

     Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

     a) il coniuge;

     b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

     c) i fratelli e le sorelle a carico;

     d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchè abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

     Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21° anno di età.

     Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

     I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

     Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechè gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

 

          Art. 3.

     I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'art. 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè l'indennità di cui all'art. 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     Per i familiari a carico degli assicurati nonchè per i pensionati di cui all'art. 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.

 

          Art. 5.

     Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, un'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'art. 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

     Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

 

          Art. 6.

     I primi due commi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, numero 1088, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Il quinto comma dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il quarto comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

 

          Art. 9.

     All'art. 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     L'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.