Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 09/04/1997 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - (B.U.R.A.). |
§ 4.5.42 - L.R. 9 aprile 1997, n. 27. [1]
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 novembre 1984, n. 71, riguardante la delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni attinenti alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - (B.U.R.A.).
[1] Abrogata dall'art. 8 della
[2] Modifica l'art. 1 della
[3] Modifica l'art. 2, comma 1, della
[4] Modifica l'art. 3 della