Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 27/08/1982 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.5.3 - L.R. 27 agosto 1982 n. 61. [1]
Delega alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla L. 10 febbraio 1982 n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali.
(B.U. n. 35 del 30 settembre 1982).
Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni con
a) ai Comuni quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito di un solo Comune, su strade comunali e locali di uso pubblico;
b) alle Province quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito della Regione, su strade provinciali e/o strade comunali appartenenti ad uno o più Comuni. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre Province.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 8 della
[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della