§ 4.5.9 - L.R. 6 novembre 1984, n. 71.
Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla L. 10 febbraio 1982, n. 38 concernente la circolazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:06/11/1984
Numero:71


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto legislativo 30 aprile [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Alle Province è affidata la redazione del Catasto Stradale della circolazione locale interessata al transito dei veicoli e trasporti eccezionali.
Art. 5.      Presso il Settore LL.PP. della Giunta Regionale è costituita un'apposita unità operativa che cura gli adempimenti regionali connessi alla delega delle funzioni amministrative in materia di [...]


§ 4.5.9 - L.R. 6 novembre 1984, n. 71. [1]

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla L. 10 febbraio 1982, n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali.

(B.U. n. 24 del 3 dicembre 1984).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 [3].

     Fino alla costituzione del catasto stradale di cui al successivo art. 4, il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti è subordinato, nei casi previsti dalla lettera b) del precedente articolo, ad apposite intese con le Amministrazioni Provinciali interessate ed, occorrendo, alla presentazione da parte del richiedente, di un certificato di idoneità rilasciato dalle Amministrazioni Comunali interessate al transito.

     Copia dell'autorizzazione viene trasmessa alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore LL.PP. per l'aggiornamento dell'archivio regionale delle autorizzazioni.

 

     Art. 3. [4]

     Gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, accreditati dallo Stato alle Regioni, vengono ripartiti nelle seguenti misure:

     per il 75% in parti uguali alle Province;

     per il 25% in parti uguali ai Comuni.

 

     Art. 4.

     Alle Province è affidata la redazione del Catasto Stradale della circolazione locale interessata al transito dei veicoli e trasporti eccezionali.

     A tal fine ciascuna Amministrazione Provinciale provvede, con la collaborazione dei competenti uffici comunali, entro un anno a entrata in vigore della presente legge, alla rilevazione di tutti i dati tecnici concernenti la circolazione stradale del territorio della propria Provincia ed alla redazione delle planimetrie eventualmente occorrenti, delle strade comunque interessate ai transiti disciplinati dalla presente legge.

     A fronte degli oneri previsti dal precedente comma la Regione corrisponde a ciascuna Amministrazione Provinciale un rimborso forfettario di L. 100.000.000 comprensivo di ogni onere.

     La predetta somma verrà versata a ciascuna Amministrazione provinciale:

     a) per il 50% ad avvenuta presentazione alla Giunta Regionale - Settore LL.PP. e Politica della Casa - della scheda progettuale relativa alla redazione del Catasto di ciascuna Provincia;

     la consegna di tali schede dovrà avere luogo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) per il restante 50% ad avvenuta presentazione alla Giunta Regionale

- Settore LL.PP. e Politica della Casa - di tutti gli atti tecnici

concernenti il Catasto stesso.

     Trascorso infruttuosamente il termine indicato alla lettera a) del comma precedente la Giunta Regionale dispone direttamente per la redazione del Catasto, utilizzando la disponibilità finanziaria di cui al terzo comma del presente articolo.

     Con le modalità previste nei commi precedenti si provvede all'aggiornamento del Catasto concernente le variazioni che dovessero intervenire alle condizioni di esercizio delle rispettive reti viarie.

     L'ammontare degli oneri conseguenti verrà determinato annualmente con leggi di bilancio.

 

     Art. 5.

     Presso il Settore LL.PP. della Giunta Regionale è costituita un'apposita unità operativa che cura gli adempimenti regionali connessi alla delega delle funzioni amministrative in materia di circolazione di trasporti e veicoli eccezionali.

     L'unità operativa cura in particolare:

     - il coordinamento delle attività degli Enti delegati anche al fine di realizzare uniformità di procedure per le richieste ed il rilascio delle autorizzazioni;

     - la tenuta e l'aggiornamento del Catasto stradale concernente la rete viaria regionale, di cui al precedente art. 4;

     - la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate dai vari Enti.

 

     Artt. 6. - 7. (Norma finanziaria e urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2007, n. 24.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 27 agosto 1982, n. 61.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1997, n. 27.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 apile 1996, n. 27.