Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 17/12/1996 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i commi ottavo e ventesimo. |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 4.5.38 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 140. [1]
Modifiche alla L.R. 27 aprile 1995, n. 67, avente per oggetto: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita».
(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).
All'art. 3 della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Legge abrogata dall’art. 11 della