§ 4.5.38 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 140.
Modifiche alla L.R. 27 aprile 1995, n. 67, avente per oggetto: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:17/12/1996
Numero:140


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i commi ottavo e ventesimo.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.5.38 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 140. [1]

Modifiche alla L.R. 27 aprile 1995, n. 67, avente per oggetto: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita».

(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1.

     All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i commi ottavo e ventesimo.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.