§ 4.5.74 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.
Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:13/12/2004
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione.
Art. 3.  Misura della contribuzione.
Art. 4.  Presentazione domande.
Art. 5.  Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi.
Art. 6.  Divieto di cumulo.
Art. 7.  Erogazione contributi.
Art. 8.  Modifiche alla LR 72/1998.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Vincolo di destinazione.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 4.5.74 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo.

(B.U. 17 dicembre 2004, n. 39 bis).

 

Art. 1. Finalità.

     1) La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne.

     2) A tal fine la Regione riconosce il sistema regionale di trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato sviluppo dell’intero territorio regionale, individuando, nell’esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, attività di pubblica utilità e di interesse generale ai fini della crescita economica e sociale del territorio regionale.

     3) La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, concede contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto.

     4) I sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definite dall’art. 2, comma 1 della LR 23 dicembre 1998, n. 152 recante “Norme per il trasporto pubblico locale”.

 

     Art. 2. Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione. [1]

     1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

     a) impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati, corrispondenti alla tipologia A dell’allegato A;

     b) impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati, corrispondenti alla tipologia B dell’allegato A;

     c) impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico- economiche, corrispondenti alla tipologia C dell’allegato A;

     d) sostituzione con potenziamento d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia D dell’allegato A;

     e) semplice sostituzione d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia E dell’allegato A;

     f) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), corrispondenti alla tipologia F dell’allegato A, così come modificata dal comma 5 del presente articolo;

     g) nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

     2. Al fine di garantire una disponibilità finanziaria per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 lo stanziamento di bilancio destinato annualmente al finanziamento della presente legge viene ripartito come segue:

     a) 80% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alle tipologie A, B, C, D, E e G;

     b) il 20% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alla tipologia F.

     3. Eventuali fondi residui non assegnati nella graduatoria redatta per le Tipologie A, B, C, D, E e G sono trasferite alla graduatoria relativa alla Tipologia F, e viceversa.

     4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono ai benefici della presente legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o con funicolari.

     5. La tipologia F dell’allegato A alla presente legge è sostituita dalla seguente: "Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).

 

     Art. 3. Misura della contribuzione.

     1) La misura del contributo assegnato alle singole iniziative ammesse a finanziamento è determinata come percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica preliminare. In ogni caso l’importo del contributo che può essere assegnato per singola iniziativa è contenuto nei limiti massimi assoluti di cui al comma 2.

     2) La misura del contributo concedibile per i singoli interventi ammessi è fissata come segue:

     a) impianti funiviari di collegamento tra centri abitati:

     - 60% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 6.000.000;

     b) impianti funiviari aerei con collegamento temporaneo dei veicoli, funivie va e vieni o funicolari:

     - 47% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 3.000.000;

     c) impianti funiviari aerei con collegamento permanente dei veicoli:

     - 40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 800.000;

     d) impianti funiviari terrestri o assimilabili:

     - 30% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 80.000;

     e) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985:

     - 35% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad Euro 180.000;

     3) Le percentuali e gli importi massimi di contributo previsti nel comma 2 sono aumentati del 2% qualora il richiedente dimostri l’appartenenza ad una forma associativa, fra esercenti attività di trasporto, che prevede in via esclusiva l’emissione di un titolo di viaggio unico.

     4) Le spese generali e tecniche sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura massima e forfetaria pari al 10% dell’importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l’opera compiuta e funzionante.

     5) In sede di erogazione del contributo regionale, l’importo dello stesso è ricalcolato come segue:

     a) in misura massima: pari all’importo concesso;

     b) in misura percentuale: applicando le aliquote di contributo di cui al comma 2 alle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per forniture effettuate e lavori eseguiti per rendere l’iniziativa compiuta e funzionante. Detta somma è aumentata forfetariamente del 10% per spese generali e tecniche, e l’importo erogato è pari alla minore fra le somme calcolate come ai punti a) e b).

     6) Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22.

     7) Non sono ammessi ai benefici della presente legge gli interventi il cui costo preventivato risulta inferiore ad Euro 40.000.

 

     Art. 4. Presentazione domande.

     1) I soggetti, pubblici o privati, interessati ad accedere ai benefici di cui alla presente legge, presentano apposita istanza, sottoscritta a norma del DPR 445/2000 e successive modificazioni, da inviare tramite raccomandata A.R. alla Giunta Regionale – Direzione “Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale” – Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”.

     2) Le domande di cui al comma 1, contenute in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto nella Regione Abruzzo. Richiesta accesso ai benefici” e con l’indicazione dell’anno di riferimento, devono essere inviate:

     a) per l’esercizio finanziario 2005, primo anno di applicazione: entro il 31 marzo 2005;

     b) per gli esercizi successivi: entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento;

     4) Le istanze di finanziamento devono essere corredate, pena la loro nullità, della documentazione prescritta nell’allegato B alla presente legge in originale, copia conforme o autodichiarazione per i casi e nelle forme previste dalla legge; tale documentazione deve essere completa del quadro economico di spesa articolato in preventivo-offerta, relativo a lavori e forniture, e spese generali e tecniche.

     5) Alla domanda deve inoltre essere allegata, pena l’esclusione, un impegno formale ed irrevocabile del richiedente a praticare in via esclusiva:

     a) un titolo di viaggio che abilita all’utilizzo sia dell’impianto in questione che di tutti gli altri impianti, anche in concessione a soggetti diversi dal richiedente, comunque utilmente collegati con esso;

     b) il titolo di viaggio unico regionale entro sei mesi dalla sua istituzione.

     5) Nel caso il beneficiario dovesse venir meno all’impegno di cui al comma 4, la Regione provvede al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e applica una sanzione pari al 15% della contribuzione irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.

     6) La procedura di cui al comma 5 non si applica qualora l’inosservanza all’impegno di cui alla lettera a) del comma 4 dovesse derivare da indisponibilità di altri soggetti, concessionari degli impianti utilmente collegati a quello beneficiario del contributo.

     7) La Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo è incaricata della redazione di un progetto speciale per l’introduzione di un titolo di viaggio unico regionale per i sistemi di trasporto funiviario, o a questi assimilati, denominato “Progetto Ski Pass unico regionale”.

     8) La Giunta Regionale approva il suddetto progetto, ne individua il soggetto attuatore e stabilisce la data di istituzione e di avvio dello Ski Pass unico regionale.

 

     Art. 5. Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi. [2]

     1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

     a) il Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo svolge l’istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l’ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata A.R., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l’annullamento dell’istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

     b) il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo, sulla scorta dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento. Sono redatte due graduatorie distinte: una per le Tipologie A, B, C, D, E e G ed un’altra per la Tipologia F.

     2. Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli Allegati A e B e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     3. I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria attinente l’intervento proposto.

     4. I ricorsi, da inviare tramite raccomandata A.R., devono pervenire alla Giunta regionale - Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale - Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo – entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     5. Trascorso il periodo di cui al comma 4, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma le graduatorie ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all’art. 9.

     6. Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l’ordine con cui le stesse sono inserite nelle graduatorie approvate, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

     7. Il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo, con raccomandata A.R., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il Disciplinare di Concessione redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

     8. Il Disciplinare di Concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal beneficiario al Servizio entro 20 gg. dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.

     9. I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all’art. 3, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

     10. Qualora la disponibilità finanziaria dell’anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell’anno giudicati ammissibili nelle rispettive graduatorie e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l’ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l’erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nelle rispettive graduatorie degli interventi ammissibili, segue l’ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal Servizio al beneficiario con raccomandata A.R..

     11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario e si procede a favore delle istanze che seguono nelle rispettive graduatorie.

 

     Art. 6. Divieto di cumulo.

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze derivanti da altre leggi della Regione Abruzzo.

 

     Art. 7. Erogazione contributi.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.

     2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori certificati dal Direttore dei Lavori e previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare aumentata del 5%.

     3. In corso d’opera, il Servizio può effettuare controlli e verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori per quanto attiene la loro conformità con gli interventi approvati e con le modalità di svolgimento fissate nel Disciplinare di Concessione.

     4. In caso di riscontrata irregolarità o difformità, il Dirigente del Servizio sospende l’erogazione delle rate di contributo residue ed assegna un termine per il ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati e di una sanzione, pari al15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio; è fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione derivante, per le inosservanze rilevate, da altre normative.

     5. La rata a saldo del contributo è liquidata, a cura del Dirigente del Servizio, previa emissione del certificato di collaudo di cui all’art. 5 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

     6. Gli oneri afferenti all’I.V.A. sono a totale carico dei soggetti beneficiari.

 

     Art. 8. Modifiche alla LR 72/1998.

     1. Data la specificità della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche attivabili solo a livello regionale, all’art. 21, c. 1 della L.R. 72/98 è aggiunta la seguente lettera l):

“l) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, più in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla L.R. 61/83.”

     2. L’art. 22 della L.R. 12/08/1998 n. 72 è abrogato.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio in corso nei limiti dei fondi stanziati sul capitolo 182410 - UPB 06 02 004 - del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie regionali disponibili.

     2. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione riserva il 2% dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento della presente legge per attività di studio, ricerca, consulenza e promozione nell’ambito del trasporto funiviario o assimilato ed accessori, con particolare riguardo alla sicurezza, alla formazione ed informazione degli operatori.

     3. Per le finalità di cui all’art. 4, commi 7 e 8 della presente legge regionale, la Regione partecipa finanziariamente sia agli investimenti iniziali derivanti dal progetto speciale "Ski Pass unico regionale" che alla gestione del suo primo anno di attuazione. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a riservare il 5% dello stanziamento di bilancio destinato, nell’anno 2005, al finanziamento della presente legge regionale [3].

 

     Art. 10. Vincolo di destinazione. [4]

     1. Per assicurare il vincolo di destinazione il beneficiario deve essere proprietario dell’impianto. A tal fine è prodotta idonea documentazione attestante la proprietà dell’impianto.

     2. Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal D.M. 2.1.1985, n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.

     3. Con provvedimento motivato della G.R. e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l’alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 2, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 5.

     4. Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli Enti Locali, le Aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di Trasporto Pubblico e le Aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti possono esercitare il diritto di prelazione nell’ordine indicato.

     5. Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per il numero di anni di cui al comma 2 e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 2, con arrotondamento all’anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita Commissione di esperti costituita con atto del Dirigente del Servizio.

     6. I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal Codice Civile.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la L.R. 27/04/1995 n. 67, la L.R. 17/12/1996 n. 140, la L.R. 27/12/2001 n. 85.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 67/95, abrogata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest’ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.

     2. In caso contrario la domanda già avanzata ai sensi della L.R 67/95 viene considerata decaduta.

     2 bis. Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 44/2004, così come modificata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest’ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza [5].

     2 ter. Ai fini delle procedure di cui alla L.R. 44/2004, per l’annualità 2007 si intendono comunque validamente presentate le istanze spedite entro il 30.6.2006 [6].

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATO A [7]

 

Criteri di valutazione e priorità degli interventi per la redazione della graduatoria degli interventi.

 

1) Priorità per tipologia:

     A. impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati;

     B. impianti di collegamento di sub-comprensori, attrezzati;

     C. impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche;

     D. sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;

     E. semplice sostituzione d'impianti esistenti;

     F. semplice potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23;

     G. nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) ed E).

2) Criteri di priorità per le singole tipologie:

     Tipologia A: Impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati.

     Criteri ordinati di priorità:

     1A) Potenzialità di trasporto dell'impianto (pass./h).

     Tipologia B: Impianti di collegamento di sub-comprensori attrezzati.

     Criteri ordinati di priorità:

     1B) Esistenza di titolo di viaggio unico per i sub-comprensori da collegare;

     2B) Inesistenza di altri impianti di collegamento;

     3B) Importanza del collegamento calcolata come rapporto fra la capacità di trasporto totale esistente nei sub-comprensori da collegare e la capacità di trasporto dei collegamenti esistenti;

     4B) Capacità complessiva di trasporto funiviario risultante dalla somma delle capacità di trasporto funiviario esistente nei sub-comprensori da collegare;

     5B) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);

     6B) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:

          6Ba) funivie bifune va e vieni e funicolari;

          6Bb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

          6Bc) seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          6Bd) seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento.

     Tipologia C: impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche:

     Criteri ordinati di priorità:

     1C) Capacità complessiva di trasporto funiviario esistente risultante dalla somma delle capacità di trasporto funiviario nelle situazioni da arroccare;

     2C) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);

     3C) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:

          3Ca) funivie bifune va e vieni e funicolari;

          3Cb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

          3Cc) seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

     Tipologia D: sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;

     Criteri ordinati di priorità:

     1D) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, art.3;

     2D) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);

     3D) Potenziamento: incremento percentuale della capacità di trasporto dell'impianto rapportato a quello da sostituire;

     4D) Riqualificazione tecnologica:

          4Da) Funivie bifune va e vieni e funicolari;

          4Db) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

          4Dc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          4Dd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          4De) Sciovie a fune alta nell'ordine:

               - 4De1a) doppie con traini biposto;

               - 4De1b) doppie con traini monoposto;

               - 4De2a) singole con traini biposto;

               - 4De2b) singole con traini monoposto;

          4Df) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

     Tipologia E: semplice sostituzione d'impianti esistenti.

     Criteri ordinati di priorità:

     1E) Svecchiamento: si assume come parametro il rapporto percentuale fra il periodo di esercizio svolto (espresso in anni) e la vita tecnica dell'impianto come definita dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, art. 3;

     2E) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);

     3E) Riqualificazione tecnologica:

          3Ea) Funivie bifune va e vieni e funicolari;

          3Eb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

          3Ec) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          3Ed) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          3Ee) Sciovie a fune alta nell'ordine:

               - 3Ee1a) doppie con traini biposto;

               - 3Ee1b) doppie con traini monoposto;

               - 3Ee2a) singole con traini biposto;

               - 3Ee2b) singole con traini monoposto;

          3Ef) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

     Tipologia F: Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.

     Criteri ordinati di priorità:

     1F) Revisione generale:

          1Fa) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 deI D.M. 2 gennaio 1985, n. 23;

          1Fb) Tipologia costruttiva:

               1Fba) funivie bifune va e vieni e funicolari;

               1Fbb) cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

               1Fbc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

               1Fbd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

               1Fbe) Sciovie a fune alta nell'ordine:

                    - 1Fbe1a) doppie con traini biposto;

                    - 1Fbe1b) doppie con traini monoposto;

                    - 1Fbe2a) singole con traini biposto;

                    - 1Fbe2b) singole con traini monoposto;

               1Fbf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

     2F) Revisione speciale:

          2Fa) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23;

          2Fb) Tipologia costruttiva:

               2Fba) Funivie bifune va e vieni e funicolari;

               2Fbb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

               2Fbc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

               2Fbd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

               2Fbe) Sciovie a fune alta nell'ordine:

                    - 2Fbe1a) doppie con traini biposto;

                    - 2Fbe1b) doppie con traini monoposto;

                    - 2Fbe2a) singole con traini biposto;

                    - 2Fbe2b) singole con traini monoposto;

                    2Fbf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

     Tipologia G: Nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti A), B), C), D) ed E).

     Criteri ordinati di priorità:

     1G) Potenzialità di trasporto dell'impianto proposto (pass./h);

     2G) Qualificazione tecnologica:

          2Ga) Funivie bifune va e vieni e funicolari;

          2Gb) Cabinovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli;

          2Gc) Seggiovie a collegamento temporaneo dei veicoli ordinate secondo la capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          2Gd) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi ordinate secondo le capacità dei singoli veicoli e la presenza di tappeti di allineamento;

          2Ge) Sciovie a fune alta nell'ordine:

               - 2Ge1a) doppie con traini biposto;

               - 2Ge1b) doppie con traini monoposto;

               - 2Ge2a) singole con traini biposto;

               - 2Ge2b) singole con traini monoposto;

          2Gf) Sciovie a fune bassa ed altre tipologie assimilabili alle sciovie.

A parità di condizioni è prioritario l'ordine cronologico determinato dalla data del timbro postale di partenza.

A parità di condizione e d'ordine cronologico si procede a sorteggio.

 

 

ALLEGATO B [8]

 

1) Documentazione occorrente per gli interventi individuati ai punti A, B, C, D, E e G dell'art. 2, comma 1.

     Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 4:

     a) Progetto preliminare dell'intervento composto, per gli aspetti tecnici, come all'art. 16, comma 3, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni;

     b) Concessione edilizia o dichiarazione dei competenti Organi Comunali attestante che nulla osta al rilascio della stessa;

     c) Pareri, dichiarazioni, autorizzazioni e nulla-osta, ove necessari in relazione alla specificità del caso, resi, anche in sede di Conferenza di Servizi ex L. n. 241/1990, e successive modificazioni, dagli Organi preposti alla tutela dei vincoli:

          1. paesistico,

          2. forestale, idrogeologico,

          3. Ente Parco,

          finalizzati a documentare la realizzabilità dei lavori previsti;

     d) Documentazione attestante la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento proposto per un periodo di tempo non inferiore alla vita tecnica dell'impianto o promessa sottoscritta con firma autenticata nei modi di legge con cui il proprietario, se persona diversa dal richiedente, si impegna a mettere a disposizione dell'intervento i predetti suoli e per un uguale periodo. L'atto pubblico con cui vengono concessi i suoli dovrà essere trasmesso al Servizio, pena l'esclusione dai benefici, nei tempi di cui all'art. 5, comma 8 della presente legge, unitamente al Disciplinare di Concessione sottoscritto;

     e) Quadro economico di spesa articolato in:

          1) Preventivi-offerta riferiti:

          A. alle parti elettromeccaniche: prodotti da ditte specializzate di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso per dare le opere complete e funzionanti;

          B. alle altre categorie di lavori e forniture occorrenti per la completa e funzionale realizzazione dell'impianto: prodotti da ditte operanti nelle varie categorie di lavori (Edili, idraulici, etc.) ogni onere compreso per rendere le opere complete e funzionanti.

     I preventivi-offerta di cui ai punti A. e B., possono anche essere accorpati fra di loro e devono essere articolati per voci e categorie di lavori e forniture inerenti all'iniziativa; in caso di finanziamento, essi vanno trasformati in contratti di forniture e lavori da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

          2) Spese generali e tecniche riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per dare l'opera compiuta e funzionante;

     f) Piano economico-finanziario sugli investimenti e sui risultati attesi;

     g) per le istanze dei concessionari pubblici e per le società miste composte da privati ed Enti Pubblici: deliberazione esecutiva con la quale vengono approvate l’iniziativa ed il relativo quadro di spesa e viene assunto l’impegno di spesa corrispondente al costo dell’impianto individuato sulla base del quadro economico di spesa al netto del contributo regionale;

     h) Per le sole domande relative agli interventi di cui al punto A. dell'art. 2, comma 1, apposito Studio di Fattibilità.

Ogni altro documento che l'interessato ritiene utile all'esame ed alla corretta valutazione della proposta.

 

2) Documentazione occorrente per gli interventi individuati al punto F dell'art. 2.

     Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 4:

     a) Quadro economico di spesa articolato in:

          1) Preventivi-offerta riferiti:

          A. alle parti elettromeccaniche: prodotti da ditte specializzate di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso per dare le opere complete e funzionanti;

          B. alle altre categorie di lavori e forniture occorrenti per la completa e funzionale realizzazione dell'impianto: prodotti da ditte operanti nelle varie categorie di lavori (Edili, idraulici, etc.) ogni onere compreso per rendere le opere complete e funzionanti.

     I preventivi-offerta di cui ai punti A. e B., possono anche essere accorpati fra di loro e devono essere articolati per voci e categorie di lavori e forniture inerenti all'iniziativa; in caso di finanziamento, essi vanno trasformati in contratti di forniture e lavori da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

          2) Spese generali e tecniche riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l'opera compiuta e funzionante.

     b) Relazione tecnica generale relativa ai lavori di revisione che si vanno ad affrontare, come previsto dal D.M. n. 1/1985 e successive modificazioni, redatta dal Direttore o Responsabile di Esercizio dell'impianto o dall'Assistente Tecnico, secondo le rispettive competenze.

     c) Dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori di congruità dei prezzi applicati.

Ogni altro documento che l'interessato ritiene utile all'esame ed alla corretta valutazione della proposta.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[3] Comma aggiunto dall’art. 90 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[5] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[7] Allegato così modificato dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[8] Allegato così modificato dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.