§ 5.4.131 - L.R. 8 maggio 1995, n. 97.
Progetti di rilevante interesse educativo e culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:08/05/1995
Numero:97


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 49 del DPR 24.7.1977, n. 616, al fine di favorire, conformemente ai propri scopi statutari, la crescita civile, sociale ed economica della propria [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la regione interviene finanziariamente in favore delle istituzioni sotto elencate per la realizzazione degli specifici [...]
Art. 3.      1. I soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 2 devono presentare, a pena di decadenza, entro 20 gg.
Art. 4.      1. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione e conseguente erogazione nella misura del 70% dell'importo degli stessi, [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1995 in L. 1.530.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento del Cap. [...]
Art. 6.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 5.4.131 - L.R. 8 maggio 1995, n. 97.

Progetti di rilevante interesse educativo e culturale.

(B.U. n. 13 del 2 giugno 1995).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 49 del DPR 24.7.1977, n. 616, al fine di favorire, conformemente ai propri scopi statutari, la crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, sostiene, nell'anno 1995, lo svolgimento di speciali iniziative di preminente interesse tese alla diffusione, ricerca, produzione e svolgimento di attività didattiche e culturali nel campo della misura, del teatro, del cinema ed audiovisivi e dell'arte, anche mediante il miglioramento qualitativo delle strutture.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la regione interviene finanziariamente in favore delle istituzioni sotto elencate per la realizzazione degli specifici progetti culturali indicati, con la concessione dei contributi affianco di ciascuna specificati:

 

 

   a) Istituzione deputazione teatrale «Teatro

      Marrucino» di Chieti per: «Stage sulle tecniche

      drammaturgiche teatrali»:                     L. 250.000.000

   b) Istituto Musicale «G. Braga» di Teramo per

      le attività didattiche e culturali»: [1]      L. 400.000.000

   c) Istituto cinematografico «La Lanterna magica»

      con sede in L'Aquila per: «Attivazione e

      funzionamento dell'accademia internazionale

      per le arti e le scienze dell'immagine»:      L. 400.000.000

   d) Associazione Culturale «Arte Nuova» con sede

      in Pescara per: Attivazione iniziative di

      arte contemporanea a carattere multimediale

      con particolare riferimento alla manifestazione

      «Fori Uso»:                                   L. 200.000.000

   e) Istituto Multimediale Internazionale Scrittura

      e Immagine - Pescara - per la realizzazione di

      un progetto speciale per l'Abruzzo e il cinema

      nell'ambito del Festival del cinema:          L. 200.000.000

   f) Camerata Musicale Sulmonese intervento

      straordinario per la realizzazione di un

      progetto musicale «Primavera Estate» e

      adeguamento strutturale e acustico

      dell'Auditorium:                              L.  80.000.000

 

 

     2. I progetti speciali, con esclusione di quello di cui alla lett. b), ammessi a finanziamento in base alla presente legge, per l'anno 1995, esulano dall'attività ordinaria dei soggetti proponenti e sono finanziati dalla Regione Abruzzo, in via straordinaria, solo con i benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. I soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 2 devono presentare, a pena di decadenza, entro 20 gg. [2] dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio promozione culturale - Giunta regionale - L'Aquila, apposita domanda corredandola di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione e conseguente erogazione nella misura del 70% dell'importo degli stessi, a titolo di anticipazione.

     2. L'erogazione del saldo avverrà sulla base del conto consuntivo che le istituzioni interessate avranno l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite, entro il 31 marzo 1996 corredato della certificazione sulla regolarità della contabilità di cui alla L.R. 22/86 e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1995 in L. 1.530.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento del Cap. 324000 per L. 880.000.000 e per L. 650.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 62422.

     2. Gli stanziamenti sono corrispondentemente ridotti per competenza e cassa.

     3 . Nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario è istituito ed iscritto nel Sett. 4, Tit. 2, Ctg. 4, il Cap. 62424 denominato: «Interventi regionali per la realizzazione di progetti di rilevante interesse educativo e culturale» con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 1.530.000.000.

     4. Le partite n. 12 e n. 3 dell'elenco n. 4 iscritte al Cap. 324000 sono corrispondentemente ridotte in L. 800.000.000 e L. 80.000.000.

 

     Art. 6. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 128.

[2] Termine prorogato al 30 novembre 1995 dall'art. 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 128.