§ 4.4.30 - L.R. 12 dicembre 1989, n. 100.
Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/12/1989
Numero:100


Sommario
Art. 1.      La Regione effettua nell'anno 1989, ai sensi del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, convertito nella legge 15 luglio 1988, n. 271, e con le procedure del D.M. 17 giugno 1988, un programma di [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      La Giunta regionale esegue, nel 1989, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1983, n. 78, sulla base delle indicazioni di massima elaborate dal Comitato regionale contro l'inquinamento [...]
Art. 7. 
Art. 8.      La Giunta regionale, al fine di acquisire dati sui fenomeni di degrado ambientale in materia di gestione delle acque e dei relativi corpi recettori, esegue, nel 1989, ai sensi della legge 10 [...]
Art. 9.      La Giunta regionale fornisce un proprio contributo alla conoscenza dei fenomeni di degrado del mare Adriatico ed in particolare dei recenti fenomeni di eutrofizzazione, con specifico riferimento [...]
Art. 10.      La Giunta regionale, al fine di realizzare i propri programmi di monitoraggio delle acque del litorale abruzzese, ivi compresi quelli previsti dalla Convenzione con il Ministro della Marina [...]
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Urgenza).


§ 4.4.30 - L.R. 12 dicembre 1989, n. 100.

Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989.

(B.U. n. 43 del 23 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     La Regione effettua nell'anno 1989, ai sensi del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, convertito nella legge 15 luglio 1988, n. 271, e con le procedure del D.M. 17 giugno 1988, un programma di sorveglianza delle acque di balneazione, ai fini della rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

     Il programma è realizzato con la supervisione tecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» e con la partecipazione delle strutture di ricerca operanti nella Regione.

     Per la realizzazione del programma è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale esegue, nel 1989, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1983, n. 78, sulla base delle indicazioni di massima elaborate dal Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, il piano di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, finalizzato ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico ed acustico ed a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria.

     Per la realizzazione delle iniziative previste nel comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000 (centomilioni).

     Si applica il 2° comma del precedente art. 5.

 

     Art. 7. [1]

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale, al fine di acquisire dati sui fenomeni di degrado ambientale in materia di gestione delle acque e dei relativi corpi recettori, esegue, nel 1989, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, anche ad integrazione degli studi previsti dalla L.R. 15 gennaio 1988, n. 11, relativi a censimento dei corpi idrici del catasto regionale delle acque e del Piano regionale di risanamento delle acque, i seguenti studi ed indagini:

     a) rilevazione degli scarichi a mare non autorizzati (art. 11 legge 319/1976);

     b) disciplina degli scarichi che non recapitano nelle pubbliche fognature (art. 14 legge 319/1976);

     c) attuazione della normativa prevista dall'art. 17-bis Legge 10 maggio 1976, n. 319, relativa alla determinazione delle tariffe per le diverse categorie di utenti degli scarichi, con la determinazione dei relativi limiti.

     Per la realizzazione degli studi di cui sopra è autorizzata, nel 1989, una spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 9.

     La Giunta regionale fornisce un proprio contributo alla conoscenza dei fenomeni di degrado del mare Adriatico ed in particolare dei recenti fenomeni di eutrofizzazione, con specifico riferimento al litorale abruzzese, realizzando, nel 1989, uno studio sulle attività antropiche, sulle condizioni fisiche, meteo-marine e su ogni altra causa che concorre al determinarsi dei fenomeni eutrofici.

     Il Piano è finalizzato, attraverso la conoscenza dei dati di cui al primo comma, ad orientare le linee di indirizzo della programmazione regionale ed alla formulazione di proposte regionali per la predisposizione del Piano a medio ed a lungo termine (Master Plan) in seno al Comitato Difesa Adriatico di cui al D.P.C.M. del 16 maggio 1989.

     Il Piano è realizzato mediante apposita convenzione con gli istituti specializzati delle Università abruzzesi.

     Per la realizzazione degli studi di cui al comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 10.

     La Giunta regionale, al fine di realizzare i propri programmi di monitoraggio delle acque del litorale abruzzese, ivi compresi quelli previsti dalla Convenzione con il Ministro della Marina Mercantile di cui all'art. 3 del D.L. 13 giugno 1989, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1989, n. 283, provvede all'acquisto di un proprio mezzo nautico, idoneo per ricerche marine e delle relative attrezzature di ricerca e di analisi.

     Per gli acquisti di cui al precedente comma è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.