Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 12/12/1989 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. La Regione effettua nell'anno 1989, ai sensi del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, convertito nella legge 15 luglio 1988, n. 271, e con le procedure del D.M. 17 giugno 1988, un programma di [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. La Giunta regionale esegue, nel 1989, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1983, n. 78, sulla base delle indicazioni di massima elaborate dal Comitato regionale contro l'inquinamento [...] |
Art. 7. |
Art. 8. La Giunta regionale, al fine di acquisire dati sui fenomeni di degrado ambientale in materia di gestione delle acque e dei relativi corpi recettori, esegue, nel 1989, ai sensi della legge 10 [...] |
Art. 9. La Giunta regionale fornisce un proprio contributo alla conoscenza dei fenomeni di degrado del mare Adriatico ed in particolare dei recenti fenomeni di eutrofizzazione, con specifico riferimento [...] |
Art. 10. La Giunta regionale, al fine di realizzare i propri programmi di monitoraggio delle acque del litorale abruzzese, ivi compresi quelli previsti dalla Convenzione con il Ministro della Marina [...] |
Art. 11. (Norma finanziaria). |
Art. 12. (Urgenza). |
§ 4.4.30 - L.R. 12 dicembre 1989, n. 100.
Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989.
(B.U. n. 43 del 23 dicembre 1989).
La Regione effettua nell'anno 1989, ai sensi del
Il programma è realizzato con la supervisione tecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» e con la partecipazione delle strutture di ricerca operanti nella Regione.
Per la realizzazione del programma è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 250.000.000.
La Giunta regionale esegue, nel 1989, ai sensi dell'art. 2 della
Per la realizzazione delle iniziative previste nel comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000 (centomilioni).
Si applica il 2° comma del precedente art. 5.
La Giunta regionale, al fine di acquisire dati sui fenomeni di degrado ambientale in materia di gestione delle acque e dei relativi corpi recettori, esegue, nel 1989, ai sensi della
a) rilevazione degli scarichi a mare non autorizzati (art. 11
b) disciplina degli scarichi che non recapitano nelle pubbliche fognature (art. 14
c) attuazione della normativa prevista dall'art. 17-bis
Per la realizzazione degli studi di cui sopra è autorizzata, nel 1989, una spesa di lire 50.000.000.
La Giunta regionale fornisce un proprio contributo alla conoscenza dei fenomeni di degrado del mare Adriatico ed in particolare dei recenti fenomeni di eutrofizzazione, con specifico riferimento al litorale abruzzese, realizzando, nel 1989, uno studio sulle attività antropiche, sulle condizioni fisiche, meteo-marine e su ogni altra causa che concorre al determinarsi dei fenomeni eutrofici.
Il Piano è finalizzato, attraverso la conoscenza dei dati di cui al primo comma, ad orientare le linee di indirizzo della programmazione regionale ed alla formulazione di proposte regionali per la predisposizione del Piano a medio ed a lungo termine (Master Plan) in seno al Comitato Difesa Adriatico di cui al D.P.C.M. del 16 maggio 1989.
Il Piano è realizzato mediante apposita convenzione con gli istituti specializzati delle Università abruzzesi.
Per la realizzazione degli studi di cui al comma precedente è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 100.000.000.
La Giunta regionale, al fine di realizzare i propri programmi di monitoraggio delle acque del litorale abruzzese, ivi compresi quelli previsti dalla Convenzione con il Ministro della Marina Mercantile di cui all'art. 3 del
Per gli acquisti di cui al precedente comma è autorizzata, per il 1989, una spesa di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).
Art. 11. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 12. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della