§ 4.4.22 - L.R. 15 gennaio 1988, n. 11.
Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/01/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La presente legge detta norme per il completamento ed il coordinamento degli interventi regionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché per l'aggiornamento della L.R. 16 dicembre 1982, n. [...]
Art. 2.      La Giunta regionale, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della L.R. 16 dicembre 1982, n. 90, effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il Catasto regionale delle acque, [...]
Art. 3.      La Giunta regionale predispone un piano di bonifica di aree inquinate.
Art. 4.      La Giunta regionale, in attuazione della legge 24 marzo 1987, n. 119, predispone un piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione degli atti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, nonché per l'aggiornamento e [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.  (Urgenza).


§ 4.4.22 - L.R. 15 gennaio 1988, n. 11.

Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente.

(B.U. n. 3 del 10 febbraio 1988).

 

Art. 1.

     La presente legge detta norme per il completamento ed il coordinamento degli interventi regionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché per l'aggiornamento della L.R. 16 dicembre 1982, n. 90, e delle leggi dello Stato.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della L.R. 16 dicembre 1982, n. 90, effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il Catasto regionale delle acque, integrato anche per le finalità di cui al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, e della legge 24 gennaio 1986, n. 7.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale predispone un piano di bonifica di aree inquinate.

     Il piano deve prevedere:

     a) l'ordine di priorità degli interventi;

     b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

     c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

     d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

     e) le procedure di affidamento dei lavori;

     f) la stima degli oneri finanziari;

     g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

     h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

     La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento del piano di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, in attuazione della legge 24 marzo 1987, n. 119, predispone un piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti.

     Il piano è redatto sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Ambiente.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione degli atti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, nonché per l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di risanamento delle acque, predisposto in tre fasi successive denominate rispettivamente: Piano di risanamento delle fasce costiere abruzzesi, Piano di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Vomano-Aterno/Pescara e Sangro, Piano di risanamento dei bacini minori e della Piana del Fucino, è autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di Enti, Istituti universitari, Istituti di ricerca, studi professionali particolarmente qualificati e con provata esperienza tecnico-professionale nel campo delle discipline oggetto della presente legge.

     Gli incarichi di cui sopra sono conferiti nel rispetto delle vigenti norme e regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

     Per gli anni a venire al 1987, si provvederà con apposito successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Disposizione finanziaria.