Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. [2] |
Art. 4. |
Art. 4 bis. (Terminologia) |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 4.1.84 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 71.
Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese [1].
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
La
I trabucchi e l'area circostante compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt. che concorrono a formare il Quadro di insieme censiti e ristrutturati ai sensi della
1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della
3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla
4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla
a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
b) [Conformità dei locali alle prescrizioni dettate dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei locali di preparazione] [4];
c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del
d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al
d bis) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del
e) Certificato di agibilità rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del
5. I Comuni, ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonché poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3.
6. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia, di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche. Negli interventi di recupero e ristrutturazione dei trabocchi è fatto divieto assoluto di utilizzare materiali, quali legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali [6].
6-bis. I titolari dei trabocchi garantiscono il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche al fine di simulare, almeno una volta al giorno nel corso dell'attività di ristorazione, l'antico metodo di pesca [7].
6-ter. Nel periodo non ricadente all'interno della stagione balneare, l'utilizzo del trabocco è consentito alle attività turistico-didattiche, per le quali ogni titolare è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente i giorni e gli orari di apertura, comunque non inferiori alle 12 ore mensili [8].
7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un’attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.
Le domande, dopo 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla
Art. 4 bis. (Terminologia) [9]
1. Il termine ''travocco" utilizzato nella legislazione regionale viene mantenuto per i soli impianti esistenti ubicati nel porto di Pescara.
2. Per gli impianti ubicati sulla costa teatina il termine ''travocco" è sostituito con il termine ''trabocco".
Le domande eventualmente presentate ai sensi della
1. I progetti selezionati devono essere realizzati entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga motivata.
2. L’erogazione dei fondi potrà coprire fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile secondo la seguente ripartizione:
- 20% all’approvazione del progetto da parte del Comitato Speciale per i Beni Ambientali.;
- 60% ad ultimazione lavori e previa verifica di corretta esecuzione da parte dell’organo tecnico designato dal Comitato.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 2001, in £. 500.000.000 si provvederà con quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 272331.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della
[5] Lettera inserita dall'art. 15 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma inserito dall'art. 2 della
[8] Comma inserito dall'art. 2 della
[9] Articolo inserito dall'art. 3 della