§ 4.1.38 - L.R. 26 ottobre 1992, n. 93.
Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/10/1992
Numero:93


Sommario
Art. 1.      La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, concerne lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 [...]
Art. 2.      Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento, e sopraelevazione nonché di adeguamento e miglioramento sismico
Art. 3.      Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge e deve contenere gli [...]
Art. 4.      Il Servizio del Genio Civile acquisisce gli atti riportando gli estremi in appositi registri protocollo, distinti per comune; accerta la completezza degli atti presentati e, entro 15 giorni [...]
Art. 5.      L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.
Art. 6.      La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli esonera il committente dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo [...]
Art. 7.      A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al precedente art. 2 sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato [...]
Art. 8.      Il progettista, il geologo, il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 [...]
Art. 9.      Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. d) del precedente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma [...]
Art. 10.      Le varianti in corso d'opera sono ammesse quali conseguenze di circostanze nuove, non prevedibili o non previste in sede di progetto, e che richiedono modifiche non marginali alla costruzione.
Art. 11.      Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al committente o costruttore che esegue in proprio le opere, di nominare, a proprie spese, oltre al direttore dei lavori anche il collaudatore.
Art. 12.      Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale e non deve aver preso parte in alcun modo alla [...]
Art. 13.      Per le medesime opere assoggettate a collaudo secondo il precedente art. 11, ove si eseguano in zone soggette a vincolo idrogeologico o ammesse a consolidamento ai sensi della legge 9 luglio [...]
Art. 14.      Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità da parte dei competenti organi è subordinata alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori di cui al precedente art. 8, lett. [...]
Art. 15.      Il Servizio del Genio Civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche [...]
Art. 16.      Trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore della presente legge e a seguito della necessaria verifica di funzionalità, la Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto ai Lavori [...]
Art. 17.      E' escluso il controllo con il sistema a campione per le opere di rilevante interesse pubblico per il loro uso collettivo e sociale, per le quali il controllo deve essere comunque effettuato.
Art. 18.      Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al Titolo III della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 19.      Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso [...]
Art. 20.      Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 23.      Le domande di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuto [...]
Art. 24.      In conformità al D.M. 11.3.1988 emanato in applicazione dell'art. 1 della L. 2.2.74, n. 64, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo riferito agli interventi di modesto rilievo che [...]
Art. 25.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.1.38 - L.R. 26 ottobre 1992, n. 93. [1]

Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(B.U. n. 39 del 26 novembre 1992).

 

Art. 1.

     La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, concerne lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 2.

     Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento, e sopraelevazione nonché di adeguamento e miglioramento sismico [2] nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono soggette alla denuncia dei lavori, da presentare, con le stesse modalità di cui al primo comma dell'art. 17 della succitata legge, contemporaneamente al Sindaco ed al Servizio del Genio Civile competenti per territorio prima dell'inizio dei lavori. La denuncia dei lavori deve essere redatta su modello a stampa da predisporre a cura del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa e secondo le modalità previste dall'art. 17 della predetta legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, del calcolatore e del direttore dei lavori.

     Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto, in duplice esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori.

     Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto in duplice esemplare, debitamente firmato da una delle figure professionali previste dalle vigenti norme statali in materia, nonché dal direttore dei lavori [3].

 

     Art. 3.

     Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge e deve contenere gli elaborati progettuali citati nell'ultimo comma del precedente art. 2.

     Al progetto sono allegate:

     - dichiarazione del progettista e del calcolatore delle strutture, dalla quale risulti che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti per gli interventi di cui al precedente art. 2;

     - dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati al Comune nel cui territorio si effettueranno i lavori ai fini del rilascio della concessione edilizia;

     - la relazione del geologo, che evidenzi tra l'altro le condizioni geomorfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché la presenza di acque sotterranee anche in rapporto alla zonazione sismica.

 

     Art. 4.

     Il Servizio del Genio Civile acquisisce gli atti riportando gli estremi in appositi registri protocollo, distinti per comune; accerta la completezza degli atti presentati e, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, riportandovi la data di presentazione e del protocollo, dandone contestuale comunicazione al Sindaco del Comune in cui devono eseguirsi i lavori.

     Nel caso in cui il Servizio del Genio Civile accerti l'incompletezza degli atti progettuali o mancanze di uno o più documenti e/o elaborati di progetto citati nel precedente art. 2, ne dà comunicazione al committente entro il termine prescritto per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

     Detta comunicazione sospende a tutti gli effetti la denuncia dei lavori fino alla regolarizzazione degli stessi ed il nuovo termine per i rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo decorre dall'acquisizione degli atti integrativi al protocollo.

 

     Art. 5.

     L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

     Il Direttore dei Lavori deve comunque dare comunicazione dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, oltre al Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al Servizio del Genio Civile, competente per territorio, entro il termine di giorni quindici dell'inizio degli stessi.

     La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 2 primo comma.

 

     Art. 6.

     La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli esonera il committente dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restante l'obbligo della concessione edilizia o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 7.

     A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al precedente art. 2 sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

     Sono esonerati dal deposito di cui al primo comma le opere eseguite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge.

     Nel caso in cui il costruttore non si avvalga di quanto disposto al precedente comma, il Servizio del Genio Civile competente accetterà il deposito con le attuali procedure e modalità, ma formerà un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 8.

     Il progettista, il geologo, il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali e di quanto altro loro attributo con la presente legge.

     In particolare, il direttore dei lavori ed il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.

     Il Direttore dei lavori è altresì responsabile dei seguenti adempimenti:

     a) conservazione in cantiere, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art. 2 a quello di ultimazione dei lavori, di copia degli atti depositati e firmati dal costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell'attestato di deposito del Servizio del Genio Civile;

     b) istituzione in cantiere del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate attinenti soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici;

     c) comunicazione, per iscritto, al competente Servizio del Genio Civile e al Sindaco, dell'inizio dei lavori e della avvenuta ultimazione delle parti strutturali;

     d) rilascio, entro il termine di giorni sessanta dall'ultimazione dei lavori, della dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole d'arte. Tale comunicazione vale anche quale relazione a strutture ultimate, per gli effetti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la stessa risponda compiutamente a quanto richiesto dall'art. 6 della medesima legge, anche se il costruttore non abbia fatto apposita richiesta secondo il precedente art. 7, primo comma.

     Detta dichiarazione vale anche come certificato di regolare esecuzione ai fini del rilascio della licenza d'uso o di abitabilità, ove non sia richiesto il certificato di collaudo secondo il susseguente art. 11.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. d) del precedente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge in esso citato, purché aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

 

     Art. 10.

     Le varianti in corso d'opera sono ammesse quali conseguenze di circostanze nuove, non prevedibili o non previste in sede di progetto, e che richiedono modifiche non marginali alla costruzione.

     Ove le modifiche riguardino la struttura portante, nella sua consistenza e/o nel suo comportamento, è necessario denunciare dette modifiche, prima di dare inizio alla loro esecuzione, al Servizio del Genio Civile competente per territorio, nella forma e con gli allegati previsti al precedente art. 2.

     Negli altri casi le modifiche andranno comunque annotate nei disegni ufficiali di progetto e dovrà essere redatta una relazione, a firma del progettista e direttore dei lavori, attestante la non influenza delle varianti apportate nella funzione della struttura portante e presentata, unitamente ai disegni architettonici aggiornati, al Servizio del Genio Civile competente prima della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 8 lett. d).

 

     Art. 11.

     Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al committente o costruttore che esegue in proprio le opere, di nominare, a proprie spese, oltre al direttore dei lavori anche il collaudatore.

     L'obbligo di cui al precedente comma non sussiste per le opere riguardanti interventi di recupero, ampliamenti non superiori a 200 metri cubi, trasformazioni di costruzioni esistenti senza sopraelevazione e altri interventi di manutenzione straordinaria, sempreché si tratti di strutture con luci inferiori a 20 metri e con altezze inferiori a 21 metri nel caso che siano gettate in opera o in acciaio e a 15 metri ove si tratti di prefabbricati ad elementi lineari o a pannelli portanti, nonché per le nuove costruzioni in muratura la cui volumetria non sia superiore a 600 mc.. Le funzioni di collaudatore nei casi previsti dal presente comma sono svolte dal Direttore dei lavori.

     Parimenti l'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti muri di sostegno in elevazione di altezza non superiore a metri 3 e per l'edilizia cimiteriale quali cappelle gentilizie e fornetti.

     Sono comunque soggette a collaudo tutte le opere per le quali siano previste fondazioni profonde quali palificazioni o i setti di paratie, oppure lavori di consolidamento del terreno.

     Il collaudatore controlla, tra l'altro, i calcoli statici e disegni di progetto allegati alla denuncia di cui all'art. 2 e deve rilasciare una dichiarazione, da riportarsi nel certificato di collaudo come premessa, dalla quale risulti l'accettazione dei calcoli stessi e di rispondenza del progetto alle norme tecniche emanate ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Il collaudo statico rilasciato ai sensi del presente articolo, per le opere di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, poiché sostituisce quello previsto dall'art. 7 della medesima, dovrà avvenire con rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal succitato articolo; mentre le operazioni di collaudo statico degli edifici in muratura dovranno comprendere gli accertamenti previsti al Capitolo 4 del Decreto Ministeriale 20.11.1987.

     Nel certificato di collaudo il collaudatore dovrà attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera al progetto depositato a norma del precedente art. 2, fatte salve, beninteso, le modifiche citate nell'ultimo comma dell'art. 10.

     Parimenti, per le modifiche apportate, per quanto disposto per il direttore dei lavori dal sopracitato comma, il collaudatore dovrà farne sommaria descrizione nel certificato di collaudo.

 

     Art. 12.

     Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale e non deve aver preso parte in alcun modo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

     Di tali requisiti il collaudatore dovrà far cenno nel certificato di collaudo.

     La nomina del collaudatore spetta al committente ed al costruttore che esegue in proprio, nell'ambito di una terna che deve essere appositamente chiesta, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, all'Ordine professionale competente.

     Gli Ordini professionali provvederanno alla individuazione delle terne assicurando un equo criterio di rotazione tra i professionisti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge e dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086. In materia di nomina dei collaudatori restano ferme le leggi statali e regionali in vigore rispettivamente per le opere di competenza dello Stato e per quelle comunque realizzate dalla Regione o da altri Enti pubblici con fondi, contributi, apporti finanziari assegnati e trasferiti dalla Regione stessa.

 

     Art. 13.

     Per le medesime opere assoggettate a collaudo secondo il precedente art. 11, ove si eseguano in zone soggette a vincolo idrogeologico o ammesse a consolidamento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 ovvero sprovviste di idonei studi geologici eseguiti da amministrazioni pubbliche, unitamente al progetto esecutivo deve essere depositata presso il servizio del Genio Civile anche la relazione geologica debitamente firmata dal geologo.

 

     Art. 14.

     Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità da parte dei competenti organi è subordinata alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori di cui al precedente art. 8, lett. d), delle dichiarazioni di cui all'art. 3, secondo comma della presente legge, nonché del certificato di regolare esecuzione o di collaudo secondo il precedente art. 11 ove prescritto che sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 15.

     Il Servizio del Genio Civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

     Il controllo di cui al comma precedente è effettuato mediante il metodo a campione secondo le percentuali fissate al successivo 3° comma per ciascuna delle seguenti categorie:

A - nuove costruzioni in muratura;

B - sopraelevazione, riparazione, ampliamento, consolidamento e ristrutturazione, nonché adeguamento e miglioramento sismico di edifici di qualsiasi struttura e consistenza;

C - nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato, normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali o pannelli portanti. Al fine di realizzare un controllo più aderente alle diverse tipologie di nuove costruzioni a struttura intelaiata, la categoria C è distinta nelle sottocategorie:

C1 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie superiori a 5.000 mq; C2 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie inferiori a 5.000 mq; D - altre nuove opere e costruzioni non classificabili nelle precedenti categorie.

     L'estrazione dei campioni avrà luogo distintamente per i tre campi di indagini e per le categorie di cui al 1° comma del presente articolo, cumulando le situazioni presenti in tutti i comuni e mediante l'impiego di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo le seguenti frequenze e sorteggi:

     a) per lavori non ancora iniziati, con controllo quindi limitato solo al progetto, i campioni verranno sorteggiati ogni mese sulla base della percentuale del 10% di tutti i progetti di cui risulta accettato il deposito nel mese precedente e per i quali non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori;

     b) per i lavori in corso di esecuzione i campioni verranno sorteggiati ogni tre mesi sulla base della percentuale del 10% di tutte le nuove opere e costruzioni interessate per le quali sono già trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori e per le quali questi non risultano ultimati;

     c) per lavori ultimati da non più di cinque anni, limitatamente a quelle nuove opere e costruzioni per le quali non sia ancora depositato il certificato di collaudo ai sensi del precedente articolo 11, o di regolare esecuzione, ovvero non sia ancora stata comunicata l'autorizzazione di abitabilità e usabilità, i campioni verranno sorteggiati ogni 12 mesi sulla base dell'1% di tutte le nuove opere e costruzioni.

     E' comunque eseguito un controllo almeno semestrale in ogni Comune per ciascun campo di indagine. Nel caso in cui dalle dette percentuali dovessero risultare frazioni di unità, queste saranno sempre arrotondate per eccesso.

     Il sorteggio dei campioni è effettuato presso i locali del Servizio del Genio civile territorialmente competente a cura di questo e in seduta pubblica della quale viene dato pubblico avviso almeno cinque giorni prima, mediante affissione all'albo dello stesso Servizio oltre che con comunicazione ai locali Ordini e Collegi e alla Associazione dei costruttori.

     Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Genio Civile o da suo delegato, che provvede alle operazioni con altri due funzionari regionali che, designati dallo stesso dirigente, prestano assistenza nel procedimento. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il funzionario regionale meno elevato in grado o comunque meno anziano di servizio.

     Gli interessati alle pratiche sono informati, a mezzo di lettera raccomandata a cura del Dirigente del Servizio del Genio Civile competente per territorio, sull'esito dei sorteggi, anche al fine di essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli secondo le modalità - di volta in volta - fissate dagli stessi tecnici incaricati del controllo.

     Dell'esito del controllo il servizio del Genio Civile dà sommaria comunicazione al committente anche per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni.

     Indipendentemente dai controlli a campione, il Servizio del Genio Civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, anche se sia stato redatto il certificato di collaudo, se prescritto, o sia redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, ogni qualvolta, a giudizio dell'ingegnere Dirigente del Servizio, ciò sia ritenuto necessario o opportuno [4].

 

     Art. 16.

     Trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore della presente legge e a seguito della necessaria verifica di funzionalità, la Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, potrà modificare le percentuali di controllo a campione.

     Ogni anno il Componente la G.R. preposto al Settore LL.PP. provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. dei dati relativi ai controlli effettuati.

 

     Art. 17.

     E' escluso il controllo con il sistema a campione per le opere di rilevante interesse pubblico per il loro uso collettivo e sociale, per le quali il controllo deve essere comunque effettuato.

     Tali opere sono:

     a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, e cioè:

     - sedi delle Prefetture;

     - sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del Comune e di altri Enti pubblici;

     - caserme dei Vigili del Fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme;

     - ospedali, case di cura, altri presidi sanitari locali;

     - quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

     - quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

     - altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile;

     b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, e cioè:

     - scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari;

     - chiese aperte al culto;

     - stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittima e fluviale;

     - locali di spettacolo, intrattenimento e riunione;

     - grandi opere e costruzioni per esposizioni o vendite all'ingrosso o al dettaglio;

     - grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

     - dighe e sbarramento di tipo vario;

     - ponti stradali;

     - grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

     La Giunta Regionale, su iniziativa del Componente preposto ai Lavori Pubblici e Politica della Casa e su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici, potrà modificare ed integrare la elencazione di cui al precedente comma e potrà, altresì, emanare norme interpretative sulla consistenza delle opere sopraelencate per essere dichiarate «grandi».

 

     Art. 18.

     Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al Titolo III della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 19.

     Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio Civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 20.

     Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.

     Il rinnovo e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, anche se attuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale.

     Gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica che danno luogo a ricostruzione devono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo art. 21, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 22.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 23.

     Le domande di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuto provvedimento di autorizzazione, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati ne facciano richiesta ed adeguino la documentazione alle norme della presente legge.

     Per le costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i cui lavori non siano stati ultimati ovvero non sia stato rilasciato il certificato di conforme esecuzione di cui all'art. 28 della predetta legge, continuano ad applicarsi le norme e le procedure previste dalla summenzionata legge.

     Fino alla fornitura del programma citato al precedente art. 15 [6], il Servizio del Genio Civile effettuerà i controlli a campione, secondo i criteri prescritti dallo stesso articolo, con il metodo a lotteria.

 

     Art. 24.

     In conformità al D.M. 11.3.1988 emanato in applicazione dell'art. 1 della L. 2.2.74, n. 64, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo riferito agli interventi di modesto rilievo che ricadono in zone già note, le indagini in sito e di laboratorio possono essere omesse ed, ai fini della progettazione, è ammesso il riferimento a dati e notizie attinenti ad aree adiacenti e a terreni dello stesso tipo. Per detti interventi è sufficiente produrre a corredo del progetto una relazione a firma del progettista stesso sulla idoneità delle soluzioni progettuali adottate in luogo della specifica relazione prevista dall'art. 3.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono definiti di modesto rilievo: gli interventi di straordinaria manutenzione, ampliamenti non superiori al 10% della volumetria complessiva esistente, trasformazioni di costruzioni esistenti con esclusione delle sopraelevazioni, interventi che non siano determinati da dissesti nelle fondazioni e tutti gli altri interventi che non determinino variazione del carico unitario sul terreno di fondazione superiore al 10% del valore di carico esistente. Sono altresì considerate di modesto rilievo le opere riguardanti muri di sostegno in elevazione, di altezza non superiore a m. 3, e le opere di edilizia cimiteriale, quali cappelle gentilizie, tombe e fornetti [7].

 

     Art. 25. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis) [8].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

[3] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

[4] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

[5] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

[6] Comma così modificato con art. 3 L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

[7] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 12 agosto 1993, n. 40; l'originario art. 24 è diventato l'attuale art. 25.

[8] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 12 agosto 1993, n. 40; l'originario art. 24 è diventato l'attuale art. 25.