Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 12/08/1993 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così di seguito modificato: dopo il termine "sopraelevazione" aggiungere: |
Art. 2. L'art. 15 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così sostituito: |
Art. 3. Al 3° comma dell'art. 23 il richiamo «al precedente art. 14» è sostituito con «al precedente art. 15». |
Art. 4. E' abrogato l'art. 21 della L.R. n. 93 del 26.10.1992. |
Art. 5. Alla L.R. 93/92, è inserito il seguente ulteriore articolo che prenderà la denominazione di art. 24, pertanto il vigente art. 24 assumerà la conseguente numerazione. |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.1.40 - L.R. 12 agosto 1993, n. 40.
Modifiche alla Legge Regionale 26 ottobre 1992, n. 93 concernente «Norme per lo snellimento delle procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della L. 2/2/74, n. 64».
(B.U. n. 32 dell'8 settembre 1993)
Il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così di seguito modificato: dopo il termine "sopraelevazione" aggiungere:
(Omissis).
Il 3° comma è così di seguito sostituito:
(Omissis).
L'art. 15 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così sostituito:
(Omissis).
Al 3° comma dell'art. 23 il richiamo «al precedente art. 14» è sostituito con «al precedente art. 15».
E' abrogato l'art. 21 della L.R. n. 93 del 26.10.1992.
Alla L.R. 93/92, è inserito il seguente ulteriore articolo che prenderà la denominazione di art. 24, pertanto il vigente art. 24 assumerà la conseguente numerazione.
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.