§ 4.1.40 - L.R. 12 agosto 1993, n. 40.
Modifiche alla Legge Regionale 26 ottobre 1992, n. 93 concernente «Norme per lo snellimento delle procedure per gli interventi di costruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/08/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così di seguito modificato: dopo il termine "sopraelevazione" aggiungere:
Art. 2.      L'art. 15 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così sostituito:
Art. 3.      Al 3° comma dell'art. 23 il richiamo «al precedente art. 14» è sostituito con «al precedente art. 15».
Art. 4.      E' abrogato l'art. 21 della L.R. n. 93 del 26.10.1992.
Art. 5.      Alla L.R. 93/92, è inserito il seguente ulteriore articolo che prenderà la denominazione di art. 24, pertanto il vigente art. 24 assumerà la conseguente numerazione.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.40 - L.R. 12 agosto 1993, n. 40.

Modifiche alla Legge Regionale 26 ottobre 1992, n. 93 concernente «Norme per lo snellimento delle procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della L. 2/2/74, n. 64».

(B.U. n. 32 dell'8 settembre 1993)

 

Art. 1.

     Il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così di seguito modificato: dopo il termine "sopraelevazione" aggiungere:

     (Omissis).

     Il 3° comma è così di seguito sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 15 della L.R. 26.10.92, n. 93 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Al 3° comma dell'art. 23 il richiamo «al precedente art. 14» è sostituito con «al precedente art. 15».

 

     Art. 4.

     E' abrogato l'art. 21 della L.R. n. 93 del 26.10.1992.

 

     Art. 5.

     Alla L.R. 93/92, è inserito il seguente ulteriore articolo che prenderà la denominazione di art. 24, pertanto il vigente art. 24 assumerà la conseguente numerazione.

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.