§ 3.7.72 - L.R. 12 gennaio 1998, n. 1.
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:12/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Delega alle Province.
Art. 3.  Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 4.  Altre attività.
Art. 5.  (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 5 bis.  (Controlli)
Art. 5 ter.  (Casi che non richiedono la segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 5 quater.  (Elenco delle agenzie di viaggio)
Art. 6.  Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 7.  Istruttoria preliminare.
Art. 8.  Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori.
Art. 9.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 10.  Tasse di concessione.
Art. 11.  (Cauzione)
Art. 12.  Assicurazione.
Art. 13.  Redazione dei programmi di viaggio.
Art. 14.  Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico
Art. 15.  Chiusura temporanea dell'agenzia.
Art. 16.  Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.
Art. 17.  Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.
Art. 18.  (Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all’albo regionale)
Art. 19.  Esame di abilitazione.
Art. 20.  (Domanda di partecipazione all’esame)
Art. 21.  Prove di esame.
Art. 22.  Commissione d’esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio
Art. 23.  (Attestato di idoneità)
Art. 24.  Vigilanza e controllo.
Art. 25.  Associazioni nazionali senza scopo di lucro.
Art. 26.  Organizzazione di viaggi in forma non professionale.
Art. 27.  Uffici di biglietteria.
Art. 28.  (Sospensione dell’esercizio)
Art. 29.  Sanzioni amministrative.
Art. 30.  Norma transitoria.
Art. 31.  Norma abrogativa.
Art. 32.  Spese per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 33.  Urgenza.


§ 3.7.72 - L.R. 12 gennaio 1998, n. 1. [1]

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico.

(B.U. n. 1 del 6 febbraio 1998).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e al D.P.C.M. 13 settembre 2002, la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro [2].

 

     Art. 2. Delega alle Province.

     Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e quelle delle associazioni senza scopo di lucro, fatte salve quelle esercitate direttamente dalla Regione, così come stabilito negli articoli successivi.

 

     Art. 3. Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.

     Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

     Sono connesse all'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo le seguenti attività:

     a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

     b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

     c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

     d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri [3];

     e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

     f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

     Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e del D.Lgs. n. 79/2011 [4].

 

     Art. 4. Altre attività.

     Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

     a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     c) la prenotazione ed autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

     d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

     e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

     f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

     g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     h) l'organizzazione di convegni e congressi.

     Le Agenzie di Viaggio sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

 

     Art. 5. (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) [5]

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

3. La SCIA contiene, altresì:

a) la dichiarazione di assenza di condanne penali a proprio carico che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità la dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell’agenzia.

4. Se l’agenzia opera esclusivamente in via telematica non è necessario disporre di locali commerciali.

5. Fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA, per l’apertura di agenzie che svolgono le loro attività all’interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, è necessario il requisito dell’indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni.

6. Fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA, il requisito dell’indipendenza dei locali da altre attività è necessario per le agenzie che svolgono le attività nei centri commerciali integrati per i quali sono state già rilasciate autorizzazioni amministrative e commerciali.

7. Le variazioni relative alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, all’ubicazione dei locali di esercizio in un Comune di altra Provincia comportano la presentazione di una nuova SCIA al Comune competente per territorio.

8. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 7 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

9. Le variazioni di cui al comma 8 sono comunicate alla Provincia che provvede all’aggiornamento dei relativi dati.

10. L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.

 

          Art. 5 bis. (Controlli) [6]

1. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Provincia.

2. La Provincia effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Se è possibile integrare la documentazione presentata, la Provincia fissa il termine di trenta giorni per l’integrazione; la mancata o incompleta integrazione nel termine fissato comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

4. La Provincia, in caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

5. Se è possibile conformare l’attività dell’agenzia alla normativa vigente, la Provincia assegna un termine non inferiore a trenta giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Provincia dispone la cessazione dell’attività.

 

     Art. 5 ter. (Casi che non richiedono la segnalazione certificata di inizio attività) [7]

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell’area di svolgimento dell’evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un’agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell’Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

3. Il SUAP trasmette immediatamente la comunicazione alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale nonché alla Provincia in cui ha sede la filiale, succursale o altro punto di vendita; quest’ultima effettua la verifica dell’indipendenza dei locali entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4. L’esito della verifica di cui al comma 3 è comunicato al SUAP e alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale.

5. In caso di esito negativo, la Provincia, in cui ha sede la filiale, succursale o altro punto di vendita, avvia i procedimenti previsti dall’articolo 5-bis.

6. Il SUAP trasmette immediatamente alla Provincia, per le verifiche di competenza, le comunicazioni riguardanti le variazioni dell’ubicazione dei locali nell’ambito del territorio Provinciale.

 

     Art. 5 quater. (Elenco delle agenzie di viaggio) [8]

1. Le agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia dove ha sede l’agenzia o la filiale, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.

2. Nell’elenco di cui al comma 1, che ha valore ricognitivo e informativo, sono riportati per ogni agenzia i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o alla ragione sociale in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.

3. Ciascuna Provincia provvede ad inserire in tempo reale nell’apposito programma informatico, predisposto dal Dipartimento del Turismo al fine di evitare la ripetizione di denominazioni già esistenti, i dati relativi alle nuove agenzie operanti e alle filiali o succursali delle stesse agenzie o di altre già operanti nel territorio nazionale o in quello di altri Stati dell’Unione Europea, altresì comunicando le avvenute variazioni e cancellazioni.

4. [Ogni modificazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia, comporta l’invio di una nuova dichiarazione di inizio attività; per le altre modificazioni è sufficiente una mera comunicazione alla Provincia che provvede all’aggiornamento dei dati mediante annotazione] [9].

5. Ciascuna Provincia invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio elenco, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione di attività e cancellazione delle agenzie. L’elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo

 

     Art. 6. Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo. [10]

     [La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5, comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, tecnica e professionale, deve essere presentata in carta legale e con firma autenticata alla Amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

     a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita Iva;

     b) il possesso, per il titolare persona fisica ovvero per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

     c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo;

     d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

     e) [la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale] [11];

     f) la denominazione proposta, o altre in subordine per la istituenda agenzia.

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in bollo:

     a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;

     b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

     c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante in caso di società;

     d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     e) [idonea dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di duecento milioni per l'Agenzia di Viaggi che svolge attività di dettagliante e di quattrocento milioni per quella che svolge attività di grossista (TOUR OPERATOR)] [12];

     f) planimetria dei locali con allegato elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l'agenzia.]

 

     Art. 7. Istruttoria preliminare. [13]

     [Ai fini della istruttoria della domanda la Provincia:

     a) accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

     b) trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;

     c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, previo riscontro dall'ultimo elenco pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 217/1983, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

     d) accerta l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico indicato nella domanda;

     e) acquisisce dalla Prefettura competente la comunicazione prevista dalla normativa antimafia di cui all'art. 2 del D.L. 8 agosto 1994 [14], n. 490.]

 

     Art. 8. Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori. [15]

     [Esaurita l'istruttoria di cui al precedente articolo 7, la Provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa il termine, non superiore a giorni novanta, entro il quale quest'ultimo deve:

     a) [effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nonché la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore] [16];

     b) costituire la cauzione di cui al successivo articolo 11;

     c) stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 12;

     d) realizzare la sistemazione delle attrezzature e dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

     e) acquisire e produrre il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali.

     Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti, ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga per detti adempimenti, non superiore a giorni sessanta.

     Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della idoneità funzionale dei locali.]

 

     Art. 9. Contenuto dell'autorizzazione. [17]

     [L'autorizzazione deve indicare espressamente:

     a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

     b) il titolare, persona fisica o società. Per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale di esse e il legale rappresentante delle medesime;

     c) le generalità del direttore tecnico;

     d) l'ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività.

     [Nella autorizzazione viene, altresì, annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia da notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale] [18].

     Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.

     Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio.]

 

     Art. 10. Tasse di concessione. [19]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute le tasse di concessione regionale per aprire e condurre agenzie di viaggio.

 

     Art. 11. (Cauzione) [20]

1. Ai fini della presentazione della SCIA, la cauzione è versata all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente, in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero mediante bonifico bancario nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00) [21].

2. L’importo della cauzione o della fìdejussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. In caso di mancato versamento della integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia fino all’avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall’avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell’agenzia.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell’interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell’agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall’interessato le eventuali pendenze derivanti dall’esercizio delle attività medesime.

5. L’esercizio di una filiale o succursale di un’agenzia di viaggio e turismo non comporta l’obbligo del versamento della cauzione.

6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all’ammontare della sanzione irrogata.

7. La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni.

 

     Art. 12. Assicurazione.

     Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" [22].

     Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

     L'agenzia invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata [23].

     La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività dichiarata gli eventuali nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma [24].

 

     Art. 13. Redazione dei programmi di viaggio.

     I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l’estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su [25]:

     a) il soggetto produttore o organizzatore;

     b) le date di svolgimento;

     c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

     d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

     e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di confort;

     f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

     g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     g bis) i termini, le modalità e il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del D. Lgs. n. 206/2005, in caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza [26];

     h) il periodo di validità del programma;

     i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all’articolo 12, con l’indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto [27];

     j) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l’utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi [28];

     k) gli estremi della dichiarazione di inizio attività o della SCIA o dell’autorizzazione [29];

     l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

     m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'art. 3 della presente legge, del D. Lgs. n. 206/2005 e del D.Lgs. n. 79/2011 [30].

     Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

     Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

     Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate [31].

     La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla Provincia.

     Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal ricevimento delle pubblicazioni da parte della Provincia, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.

 

     Art. 14. Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico [32].

     La denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano sulla base delle disposizioni della presente legge [33].

     Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione.

     L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 15. Chiusura temporanea dell'agenzia.

     1. La chiusura temporanea dell’agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente, con indicazione dei motivi e della durata della chiusura. Fermo restando che il limite massimo per la chiusura temporanea è di sei mesi, per periodi superiori a tre mesi consecutivi, la sospensione è autorizzata dalla Provincia [34].

     2. In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

     2 bis. La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati "Infotrav" con l’inserimento dei dati della chiusura temporanea dell’agenzia e della sua durata [35].

 

     Art. 16. Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.

     Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge devono osservare le disposizioni in materia [36].

     I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse. L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.

 

     Art. 17. Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.

     Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 18. (Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all’albo regionale) [37]

1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all’albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2. Chi intende esercitare la professione di direttore tecnico in regime di libertà di stabilimento presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

3. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Direzione regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge.

4. I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale sono, in alternativa:

a) superamento degli esami abilitanti all’esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all’esercizio della professione di almeno quattrocento ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo;

c) possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all’albo della Regione di provenienza;

d) possesso dell’esperienza professionale secondo le condizioni previste dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. E’, altresì, necessario non aver subito condanne penali, non avere in corso procedimenti giudiziari a proprio carico e non essere soggetto alle misure di polizia di cui all’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell’UE non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2007.

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

8. Sono iscritti d’ufficio tutti i soggetti che risultano comunque iscritti all’albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9. L’albo regionale dei direttori tecnici è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) ed è aggiornato annualmente.

10. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività professionale, con carattere di continuità ed

esclusività, in una sola agenzia.

 

     Art. 19. Esame di abilitazione.

     Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

     b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     b1) laurea in scienze turistiche;

     b2) diploma universitario in materia turistica;

     b3) laurea breve in materia turistica;

     b4) attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi esami;

     b5) attestato di qualifica di cui all’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post - diploma di almeno 400 ore i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all’art. 21 della L.R. 1/1998;

     b6) diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:

     b6.1) istituti tecnici per il turismo;

     b6.2) istituti professionali per il turismo [38];

     c) non aver riportato condanne penali.

     I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando, a cadenza biennale, da emanarsi a cura della Giunta regionale.

 

     Art. 20. (Domanda di partecipazione all’esame) [39]

1. Coloro che intendono partecipare all’esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo - Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) luogo di residenza;

3) cittadinanza di appartenenza;

4) titolo di studio posseduto;

5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) godimento dei diritti civili e politici.

2 Devono, altresì dichiarare:

a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.

b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l’esame e il recapito telefonico.

 

     Art. 21. Prove di esame. [40]

1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e

turismo consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

a) tecniche di amministrazione delle agenzie di viaggi;

b) organizzazione dei servizi di agenzia;

c) tecnica dei trasporti;

d) le strutture ricettive;

e) tecnica commerciale del turismo;

f) elementi di diritto commerciale;

g) legislazione turistica;

h) geografia turistica;

i) lingua inglese e altra lingua straniera scelta dal candidato.

 

     Art. 22. Commissione d’esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio [41]

1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio di direttore tecnico è composta da:

a) un dirigente regionale in qualità di presidente;

b) un esperto di legislazione turistica, che può essere lo stesso presidente;

c) un esperto di amministrazione delle agenzie di viaggi;

c) un docente di geografia;

d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nelle altre lingue straniere prescelte dai candidati.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C.

3. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione è nominato un membro supplente.

 

     Art. 23. (Attestato di idoneità) [42]

1 Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l’esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.

2. La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall’art. 20, comma 1.

 

     Art. 24. Vigilanza e controllo.

     Spettano alla provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di P.S. a ciò proposte secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

     La Provincia può avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

 

     Art. 25. Associazioni nazionali senza scopo di lucro.

     Le Associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza la dichiarazione di cui all’art. 5 della L.R. 1/1998 [43].

     Per poter svolgere l’attività, le Associazioni devono dimostrare, alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:

     a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;

     b) assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

     c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

     d) fruizione dei servizi solo da parte degli associati [44].

     Le Associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 [45].

     La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla Provincia competente per territorio.

     Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio.

     Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali.

     L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione.

     Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi.

     In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

     Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla Provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.

     Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

 

     Art. 26. Organizzazione di viaggi in forma non professionale.

     L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, istituti scolastici aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore [46].

 

     Art. 27. Uffici di biglietteria.

     Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione Abruzzo, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, in tal caso dette imprese dovranno osservare quanto previsto dall’art. 5 della presente legge [47].

     Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o associazioni di operatori della ricettività.

 

     Art. 28. (Sospensione dell’esercizio) [48]

1. La Provincia dispone la sospensione dell’esercizio:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l’esercizio dell’agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall’art 11 comma 3 all’aumento del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.

2. Nel provvedimento di sospensione dell’esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. Viene altresì sancita la chiusura dell’agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all’art. 15, comma 1, ovvero alla riapertura dell’agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

 

     Art. 29. Sanzioni amministrative.

     Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

     In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.

     L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21.11.1981, n. 689.

     Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

 

     Art. 30. Norma transitoria.

     La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate con precedenti leggi devono inviare alla Provincia competente per territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto tra l'agenzia e il Direttore tecnico tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18. Le Agenzie di viaggio e turismo già autorizzate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata [49] in vigore della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.

 

     Art. 31. Norma abrogativa.

     Il titolo I della L.R. 14 luglio 1987, n. 39 è abrogato, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 339 dell’8 ottobre 2001 [50].

     Sono altresì abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

 

     Art. 32. Spese per l'esercizio delle funzioni delegate.

     La Regione eroga annualmente agli Enti delegati i fondi per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, in relazione al numero delle agenzie funzionanti in ciascuna provincia.

 

     Art. 33. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATO N. 1 [51]

 

Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo della professione di Direttore Tecnico"

 

Prospetto delle sanzioni amministrative

 

a)

Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 25, 26 e 27.

da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

b)

Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/1998 senza presentazione della dichiarazione di inizio attività o della SCIA, con esclusione delle filiali o succursali.

da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00

c)

Mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società), alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in un Comune di altra Provincia.

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

d)

Pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.

da Euro 516,00 a Euro 2.582,00

e)

modifica, in assenza di comunicazione al SUAP, della ubicazione dei locali dell'agenzia di viaggio all'interno della Provincia medesima.

Euro 516,00

f)

inosservanza dell'orario di apertura comunicalo alla Provincia.

da Euro 258,00 a Euro 1.033,00

g)

mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario   esporre copia della comunicazione inviata alla Provincia con il visto dell'amministrazione provinciale.

Euro 516,00

h)

mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni

da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

i)

violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia.

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

l)

mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico.

Sospensione dell'esercizio

m)

svolgimento delle attività dì direttore tecnico da parte dì soggetti non iscritti all'alba regionale di cui all'art. 18, fatto salvo il caso previsto dall'art. 18, comma 8.

da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00

n)

associazione di cui all'art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

o)

mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucco che le attività sono rivolte ai soli soci.

Euro 5.165,00

p)

mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 12.

Da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

Cessazione attività

q)

svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di associazione di cui all'art. 25, che non abbia inviato il programma annuale alla Provincia.

Euro 516,00

r)

Dichiarazioni false e mendaci in relazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 4.

Da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 + cancellazione dall'albo regionale dei direttori tecnici + denuncia penale

s)

Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 26 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore).

6 516,00

t)

Uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non svolgono tale attività.

da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[2] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[3] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[4] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 33 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 42 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[6] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così sostituito dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[7] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così sostituito dall'art. 44 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[8] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[9] Comma abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[10] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[11] Lettera abrogata dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale.

[12] Lettera abrogata dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

[13] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[14] Come da errata corrige pubblicata sul B.U. n. 3 del 13 marzo 1998.

[15] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[16] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

[17] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[18] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale.

[19] Articolo sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 e abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[20] Articolo sostituito dall'art. 36 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[21] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[22] Comma sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[23] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[24] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[25] Alinea così modificato dall'art. 38 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[26] Lettera inserita dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[28] Lettera così modificata dall'art. 38 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[29] Lettera già modificata dall'art. 38 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente modificata dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[30] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[31] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[32] La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, riservando la denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate dalle altre Province della Regione Abruzzo o da altra Regione.

[33] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[34] Comma modificato dall'art. 40 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così sostituito dall'art. 48 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[35] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[36] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[37] Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[38] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[43] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24, già modificato dall'art. 46 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 52 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[44] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

[45] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[46] Comma già modificato dall’art. 14 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 47 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[47] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[49] Come da errata corrige pubblicata sul B.U. n. 3 del 13 marzo 1998.

[50] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

[51] Allegato già sostituito dall’art. 16 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 24, dall'art. 50 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 53 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.