§ 3.7.5 - L.R. 21 maggio 1975, n. 47.
Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni Pro Loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:21/05/1975
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di Associazioni Pro-Loco che risultino [...]
Art. 2.      I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ed in base ai seguenti criteri:
Art. 3.      E' istituito presso il 2° Dipartimento - Turismo - della Regione Abruzzo un Albo Regionale delle Associazioni Pro-Loco.
Art. 4.      Possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo:
Art. 5.      Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale lo statuto delle Associazioni Pro-Loco dovrà contenere norme che prevedano:
Art. 6.      L'iscrizione all'Albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità:
Art. 7.      La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta, allorché vengano meno i requisiti richiesti per [...]
Art. 8.  (Norma finanziaria)


§ 3.7.5 - L.R. 21 maggio 1975, n. 47. [1]

Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni Pro Loco.

(B.U. n. 18 del 30 maggio 1975).

 

Art. 1.

     Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di Associazioni Pro-Loco che risultino iscritte in apposito Albo Regionale, da istituire secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ed in base ai seguenti criteri:

     a) le richieste di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno alla Regione Abruzzo - II Dipartimento - Turismo e devono essere corredate di un programma di attività riferito all'esercizio in corso e di un sintetico piano finanziario;

     b) entro la predetta data le Associazioni interessate avranno cura di trasmettere copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;

     c) l'assegnazione di contributi va effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di un piano di riparto a carattere regionale, che tenga conto delle iniziative programmate e della potenzialità turistica della località interessata;

     d) la Giunta Regionale formula le proposte di ripartizione dei contributi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

 

     Art. 3.

     E' istituito presso il 2° Dipartimento - Turismo - della Regione Abruzzo un Albo Regionale delle Associazioni Pro-Loco.

 

     Art. 4.

     Possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo:

     1) le Associazioni Pro-Loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già inserite nell'Albo nazionale ai sensi dell'art. 2 lettera b) della legge 4 marzo 1958, n. 174 e dei decreti del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo rispettivamente in data 7 gennaio 1965 e 19 luglio 1965;

     2) le Associazioni Pro-Loco istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:

     a) che l'Associazione operi in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo e dove non sia istituita altra Associazione già iscritta all'Albo regionale; è ammessa l'iscrizione di più associazioni costituite nell'ambito di uno stesso Comune, purché le medesime operino in distinte frazioni del territorio comunale e a condizione che le località interessate costituiscano entità turisticamente separate;

     b) che la località disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e complementare o che, comunque, possegga valide premesse di sviluppo turistico;

     c) che l'Associazione abbia almeno un numero di 50 iscritti per una popolazione locale fino a 2.000 abitanti e non meno 80 iscritti per una popolazione superiore a 2.000 abitanti;

     d) che lo Statuto sia stato approvato da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale lo statuto delle Associazioni Pro-Loco dovrà contenere norme che prevedano:

     1) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

     2) la possibilità di una partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'Associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località, salvo quelli derivanti dalla minore età e dall'inadempienza agli obblighi associativi;

     3) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta dagli organi turistici a livello provinciale e regionale;

     4) la possibilità da parte degli organi regionali di controllare la destinazione dei fondi assegnati ai sensi della presente legge;

     5) la destinazione dei beni dell'associazione, in caso di scioglimento, al Comune competente per territorio.

     Allo scopo di favorire un'opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta Regionale provvederà all'elaborazione e divulgazione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.

 

     Art. 6.

     L'iscrizione all'Albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità:

     a) per le associazioni già iscritte all'albo Nazionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e a richiesta dell'associazione interessata; l'iscrizione sarà subordinata all'adeguamento delle norme statutarie ai principi contenuti nel precedente articolo n. 5;

     b) per le altre associazioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta é sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.

 

     Art. 7.

     La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta, allorché vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione o venga accertata l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti d'istituto.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2004, n. 30.